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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 785 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 785/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7124/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ADDEBITO n. 33420220002422623000 CONTRIBUTI IV 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 20/09/2024 relativo a contributi IV del 2020 , dell'importo di euro 3381,01 contro agenzia delle entrate riscossione. Lamentava il ricorrente la nullità della notifica avvenuta a mezzo posta;
l'omessa notifica delle cartelle e degl atti anteriori, la violazione del giusto procedimento per omesso avvio e notifica del procedimento;
la violazione dell'art 36 BIS DPR 600/73 per omesso invito all'interessato.
Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e chiedeva la declaratoria del difetto di giurisdizione per la natura non tributaria dei debiti.
La Corte, all'udienza del 6/2/26, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte che debba essere emessa sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.
Tale profilo è preliminare ed assorbente su tutti i dedotti motivi ed è deducibile d'ufficio-
Invero, trattasi di un avviso inerente il recupero di contributi IV .
Tale debito non costituisce un tributo, sicchè il relativo accertamento è di competenza della Corte tributaria, ma al contrario sono riservate alla cognizione del giudice ordinario del lavoro le controversie in oggetto, trattandosi di controversie integranti profili giuslavoristici e previdenziali di natura esclusivamente privatistica.
Assorbito ogni altro motivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza, sez V in composizione monocratica definitivamente decidendo sul ricorso dichiara il difetto di giurisdizione per essere la controversia riservata alla cognizione del Giudice ordinario del lavoro-
Compensa fra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 09:10 in composizione monocratica:
LUCENTE PAOLA, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7124/2024 depositato il 14/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Paul Harris, 28 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ADDEBITO n. 33420220002422623000 CONTRIBUTI IV 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di pagamento di cui in epigrafe, notificato il 20/09/2024 relativo a contributi IV del 2020 , dell'importo di euro 3381,01 contro agenzia delle entrate riscossione. Lamentava il ricorrente la nullità della notifica avvenuta a mezzo posta;
l'omessa notifica delle cartelle e degl atti anteriori, la violazione del giusto procedimento per omesso avvio e notifica del procedimento;
la violazione dell'art 36 BIS DPR 600/73 per omesso invito all'interessato.
Agenzia delle entrate riscossione si costituiva e chiedeva la declaratoria del difetto di giurisdizione per la natura non tributaria dei debiti.
La Corte, all'udienza del 6/2/26, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva la Corte che debba essere emessa sentenza dichiarativa del difetto di giurisdizione.
Tale profilo è preliminare ed assorbente su tutti i dedotti motivi ed è deducibile d'ufficio-
Invero, trattasi di un avviso inerente il recupero di contributi IV .
Tale debito non costituisce un tributo, sicchè il relativo accertamento è di competenza della Corte tributaria, ma al contrario sono riservate alla cognizione del giudice ordinario del lavoro le controversie in oggetto, trattandosi di controversie integranti profili giuslavoristici e previdenziali di natura esclusivamente privatistica.
Assorbito ogni altro motivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria provinciale di Cosenza, sez V in composizione monocratica definitivamente decidendo sul ricorso dichiara il difetto di giurisdizione per essere la controversia riservata alla cognizione del Giudice ordinario del lavoro-
Compensa fra le parti le spese del giudizio.