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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXX, sentenza 13/02/2026, n. 2190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2190 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2190/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14464/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400234345 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8992/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente aderisce alla cessazione della materia del contendere solo se l'atto risulta annullato.
Insiste in favore delle spese. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, quale titolare dell'omonima impresa individuale, impugna l'avviso di pagamento n. 112400234345 di € 2.293,00 per la Ta.Ri. dal 01.01.2024 al 31.12.2024 emesso da Roma
Capitale il 17 maggio 2024 e ricevuto per posta ordinaria il 7 giugno 2024.
Evidenzia:
- di gestire l'azienda sita in Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto l'attività di carrozzeria, nella quale produce rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, in quantità elevata e voluminosa e di avere sempre presentato annualmente la domanda per l'esenzione dalla Ta.ri dell'area di
197 mq adibita a laboratorio, come previsto ai sensi dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013;
- che, nonostante ciò, il Comune di Roma Capitale - Ama spa continuava a tassare detta area tant'è che nel 2016, fu costretto a proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, la quale, con sentenza n. 10387/18 del 15 maggio 2018 confermata in appello dalla Commissione Tributaria
Regionale di Roma con sentenza n. 198/201 del 18 gennaio 2021 e passata in giudicato, ha accertato definitivamente il diritto del ricorrente all'esenzione dell'area in cui produceva, e produce tutt'ora, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, accogliendo il ricorso ed annullando l'avviso di pagamento impugnato del 2016;
-che la situazione di fatto dell'officina è rimasta immutata, ma nonostante la domanda di esenzione tempestivamente presentata a gennaio 2024 con tutti i documenti richiesti dalla legge e dallo stesso
Comune di Roma Capitale attestanti il diritto all'esenzione il Comune di Roma Capitale, con l'avviso di pagamento impugnato ha continuato a tassare, per l'intero anno 2024, l'area di 197 mq, adibita al laboratorio di carrozzeria in cui il ricorrente ha provato, in via documentale, di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
-che, oltre alla suddetta domanda di esenzione puntualmente presentata entro gennaio 2024 utilizzando il modulo 601/4 predisposto dal Comune di Roma Capitale, ha allegato il contratto di smaltimento dei rifiuti speciali, la dichiarazione del titolare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la planimetria, i formulari di identificazione rifiuti, le schede attestanti la qualità di rifiuti speciali dell'anno 2023 e il registro di carico e scarico dei suddetti rifiuti speciali;
-che tali documenti provano in via documentale che la sua carrozzeria, nell'area di 197 mq adibita ad officina, in tutto l'anno 2023 ha prodotto 1.176 kg di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani i quali sono stati smaltiti a sua esclusiva cura e spesa tramite imprese specializzate, come prevede la legge. Denuncia la carenza dei presupposti per l'applicazione della TA.Ri nell'area dell'azienda in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per violazione dell'art 1, comma 649 della legge n.
147/2013 in quanto la legge, dunque, non subordina l'esenzione dalla Ta.Ri. alla produzione esclusiva di rifiuti speciali, ma ritiene sufficiente che la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili sia prevalente rispetto ad eventuali rifiuti ordinari, oltre che continuativa.
Ne consegue che l'eventuale e contestuale presenza di una percentuale minima di rifiuti ordinari, peraltro presunta, non giustifica l'imposizione della Ta.Ri. nemmeno in misura ridotta, in quanto l'area va completamente esclusa dalla tassazione.
Infatti ogni imprenditore che produce rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del Regolamento Tari
(doc. 13), è obbligato a provvedere a proprie cura e spese a smaltirli tramite operatori specializzati.
Al contrario, imporre all'impresa anche il pagamento della Ta.Ri. comporta una duplicazione di costi palesemente illegittima, oltre che iniqua.
La Risoluzione del MEF, dunque, interpreta ufficialmente il contenuto e lo scopo della norma in un modo talmente chiaro da non lasciare alcun dubbio.
Ne consegue che l'area di 197 mq adibita dal ricorrente a laboratorio di carrozzeria, in cui sono stati prodotti rifiuti speciali deve essere completamente detassata.
La riduzione della Ta.Ri., invece, che il Comune di Roma Capitale vorrebbe applicare addebitando il 70% della Tari, si può applicare soltanto nelle aree come gli uffici, i bagni, ecc., opportunamente delimitati nella planimetria in cui si producono rifiuti urbani, ovvero assimilati agli urbani, nei limiti stabiliti testualmente dal secondo capoverso dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013.
Denuncia la violazione dell'art. 8 del "Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti Ta.ri)" di Roma
Capitale che riproduce il contenuto dell'art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013.
Anche la giurisprudenza prevalente della Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria, conferma che la parte di superficie aziendale in cui il cittadino dimostra in via documentale di aver prodotto, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, deve essere esclusa dalla Ta.Ri.
Il ricorrente, nel caso specifico, ha adempiuto il proprio onere probatorio previsto dalla legge n. 147/2013
e dall'art. 8 del Regolamento Tari del Comune di Roma, in quanto ha provato in via documentale:
-di aver adempiuto al presupposto basilare, cioè di aver presentato, in data
11/1/2024, la domanda esclusione dalla Ta.ri. dell'area in cui produce rifiuti speciali, peraltro utilizzando il modulo richiesto dal Comune di Roma Capitale e dalla sua partecipata al 100% AMA spa, che gestisce le pratiche di esenzione allegando tutti i documenti richiesti dal suddetto Regolamento comunale;
-di aver individuato in modo preciso l'area dell'officina di carrozzeria e del magazzino e la loro estensione, avendo allegato alla suddetta istanza la planimetria completa, nella quale appaiono chiaramente la delimitazione, l'indicazione, la distinzione e l'estensione, misurata in scala, dei singoli locali dell'azienda;
-di essersi assunto la responsabilità, civile e penale, di quanto dichiarato, avendo presentato l'autodichiarazione sostitutiva richiesta dall'AMA ai sensi della legge n. 445/2000;
-di aver provato, con il contratto allegato, l'avvenuto smaltimento a propria cura e spese tramite la
Tecnoservizi sri, autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali;
-di aver individuato e specificato i rifiuti speciali prodotti e smaltiti nella propria carrozzeria, avendo allegato i formulari di identificazione rifiuto e i registri di carico e scarico, tutti compilati, datati, timbrati e firmati, i quali dimostrano tipologia, quantità, destinazione, giorni di carico e scarico dei rifiuti speciali, con di timbri e firme del produttore e dell'incaricato al trasporto e allo smaltimento.
Roma Capitale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rideterminazione dell'avviso di pagamento n. 112400234345 del 17.05.2024, intervenuto con provvedimento n. U250900224774 del 11.09.2025, riconoscendo l'invocata esenzione per produzione di rifiuti speciali così come richiesta dal ricorrente e conclude chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Il legale del ricorrente alla odierna udienza ha concluso insistendo per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito della odierna udienza questo Giudice ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno poste a carico di Roma Capitale in applicazione dei principi di soccombenza virtuale essendo pienamente fondate le argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna
Roma Capitale al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Roma 25 settembre 2025 Il Giudice Monocratico
IE IT ES
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 30, riunita in udienza il 25/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
TORNESI DANIELA RITA, Giudice monocratico in data 25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14464/2024 depositato il 16/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense N. 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dre.contenzioso@pec.comune.roma.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 112400234345 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 8992/2025 depositato il
30/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente aderisce alla cessazione della materia del contendere solo se l'atto risulta annullato.
Insiste in favore delle spese. Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1, quale titolare dell'omonima impresa individuale, impugna l'avviso di pagamento n. 112400234345 di € 2.293,00 per la Ta.Ri. dal 01.01.2024 al 31.12.2024 emesso da Roma
Capitale il 17 maggio 2024 e ricevuto per posta ordinaria il 7 giugno 2024.
Evidenzia:
- di gestire l'azienda sita in Roma, Indirizzo_1, avente ad oggetto l'attività di carrozzeria, nella quale produce rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, in quantità elevata e voluminosa e di avere sempre presentato annualmente la domanda per l'esenzione dalla Ta.ri dell'area di
197 mq adibita a laboratorio, come previsto ai sensi dall'art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013;
- che, nonostante ciò, il Comune di Roma Capitale - Ama spa continuava a tassare detta area tant'è che nel 2016, fu costretto a proporre ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria di Primo Grado di Roma, la quale, con sentenza n. 10387/18 del 15 maggio 2018 confermata in appello dalla Commissione Tributaria
Regionale di Roma con sentenza n. 198/201 del 18 gennaio 2021 e passata in giudicato, ha accertato definitivamente il diritto del ricorrente all'esenzione dell'area in cui produceva, e produce tutt'ora, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, accogliendo il ricorso ed annullando l'avviso di pagamento impugnato del 2016;
-che la situazione di fatto dell'officina è rimasta immutata, ma nonostante la domanda di esenzione tempestivamente presentata a gennaio 2024 con tutti i documenti richiesti dalla legge e dallo stesso
Comune di Roma Capitale attestanti il diritto all'esenzione il Comune di Roma Capitale, con l'avviso di pagamento impugnato ha continuato a tassare, per l'intero anno 2024, l'area di 197 mq, adibita al laboratorio di carrozzeria in cui il ricorrente ha provato, in via documentale, di produrre rifiuti speciali non assimilabili agli urbani;
-che, oltre alla suddetta domanda di esenzione puntualmente presentata entro gennaio 2024 utilizzando il modulo 601/4 predisposto dal Comune di Roma Capitale, ha allegato il contratto di smaltimento dei rifiuti speciali, la dichiarazione del titolare ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, la planimetria, i formulari di identificazione rifiuti, le schede attestanti la qualità di rifiuti speciali dell'anno 2023 e il registro di carico e scarico dei suddetti rifiuti speciali;
-che tali documenti provano in via documentale che la sua carrozzeria, nell'area di 197 mq adibita ad officina, in tutto l'anno 2023 ha prodotto 1.176 kg di rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani i quali sono stati smaltiti a sua esclusiva cura e spesa tramite imprese specializzate, come prevede la legge. Denuncia la carenza dei presupposti per l'applicazione della TA.Ri nell'area dell'azienda in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani per violazione dell'art 1, comma 649 della legge n.
147/2013 in quanto la legge, dunque, non subordina l'esenzione dalla Ta.Ri. alla produzione esclusiva di rifiuti speciali, ma ritiene sufficiente che la produzione dei rifiuti speciali non assimilabili sia prevalente rispetto ad eventuali rifiuti ordinari, oltre che continuativa.
Ne consegue che l'eventuale e contestuale presenza di una percentuale minima di rifiuti ordinari, peraltro presunta, non giustifica l'imposizione della Ta.Ri. nemmeno in misura ridotta, in quanto l'area va completamente esclusa dalla tassazione.
Infatti ogni imprenditore che produce rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del Regolamento Tari
(doc. 13), è obbligato a provvedere a proprie cura e spese a smaltirli tramite operatori specializzati.
Al contrario, imporre all'impresa anche il pagamento della Ta.Ri. comporta una duplicazione di costi palesemente illegittima, oltre che iniqua.
La Risoluzione del MEF, dunque, interpreta ufficialmente il contenuto e lo scopo della norma in un modo talmente chiaro da non lasciare alcun dubbio.
Ne consegue che l'area di 197 mq adibita dal ricorrente a laboratorio di carrozzeria, in cui sono stati prodotti rifiuti speciali deve essere completamente detassata.
La riduzione della Ta.Ri., invece, che il Comune di Roma Capitale vorrebbe applicare addebitando il 70% della Tari, si può applicare soltanto nelle aree come gli uffici, i bagni, ecc., opportunamente delimitati nella planimetria in cui si producono rifiuti urbani, ovvero assimilati agli urbani, nei limiti stabiliti testualmente dal secondo capoverso dell'art. 1, comma 649, legge n. 147/2013.
Denuncia la violazione dell'art. 8 del "Regolamento per la Disciplina della Tassa sui Rifiuti Ta.ri)" di Roma
Capitale che riproduce il contenuto dell'art. 1, comma 649 della legge n. 147/2013.
Anche la giurisprudenza prevalente della Cassazione e delle Corti di Giustizia Tributaria, conferma che la parte di superficie aziendale in cui il cittadino dimostra in via documentale di aver prodotto, in via continuativa e prevalente, i rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, deve essere esclusa dalla Ta.Ri.
Il ricorrente, nel caso specifico, ha adempiuto il proprio onere probatorio previsto dalla legge n. 147/2013
e dall'art. 8 del Regolamento Tari del Comune di Roma, in quanto ha provato in via documentale:
-di aver adempiuto al presupposto basilare, cioè di aver presentato, in data
11/1/2024, la domanda esclusione dalla Ta.ri. dell'area in cui produce rifiuti speciali, peraltro utilizzando il modulo richiesto dal Comune di Roma Capitale e dalla sua partecipata al 100% AMA spa, che gestisce le pratiche di esenzione allegando tutti i documenti richiesti dal suddetto Regolamento comunale;
-di aver individuato in modo preciso l'area dell'officina di carrozzeria e del magazzino e la loro estensione, avendo allegato alla suddetta istanza la planimetria completa, nella quale appaiono chiaramente la delimitazione, l'indicazione, la distinzione e l'estensione, misurata in scala, dei singoli locali dell'azienda;
-di essersi assunto la responsabilità, civile e penale, di quanto dichiarato, avendo presentato l'autodichiarazione sostitutiva richiesta dall'AMA ai sensi della legge n. 445/2000;
-di aver provato, con il contratto allegato, l'avvenuto smaltimento a propria cura e spese tramite la
Tecnoservizi sri, autorizzata allo smaltimento di rifiuti speciali;
-di aver individuato e specificato i rifiuti speciali prodotti e smaltiti nella propria carrozzeria, avendo allegato i formulari di identificazione rifiuto e i registri di carico e scarico, tutti compilati, datati, timbrati e firmati, i quali dimostrano tipologia, quantità, destinazione, giorni di carico e scarico dei rifiuti speciali, con di timbri e firme del produttore e dell'incaricato al trasporto e allo smaltimento.
Roma Capitale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la successiva memoria la parte resistente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per rideterminazione dell'avviso di pagamento n. 112400234345 del 17.05.2024, intervenuto con provvedimento n. U250900224774 del 11.09.2025, riconoscendo l'invocata esenzione per produzione di rifiuti speciali così come richiesta dal ricorrente e conclude chiedendo la compensazione delle spese processuali.
Il legale del ricorrente alla odierna udienza ha concluso insistendo per la condanna della parte resistente al pagamento delle spese processuali.
All'esito della odierna udienza questo Giudice ha deciso secondo quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese processuali vanno poste a carico di Roma Capitale in applicazione dei principi di soccombenza virtuale essendo pienamente fondate le argomentazioni poste a sostegno del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere. Condanna
Roma Capitale al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 800,00 oltre accessori di legge.
Roma 25 settembre 2025 Il Giudice Monocratico
IE IT ES