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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49750/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49750/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 12 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi:
Per l'avv. Massimo Danza il quale si riporta al ricorso e agli atti depositati e Parte_1 chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49750/2023 promossa da: nuova denominazione di giusta delibera assembleare del Controparte_1 Parte_1
21.4.2023), C.F. in persona della dott.ssa munita dei poteri necessari in P.IVA_1 Parte_2 virtù di procura speciale del 16.06.2021, autenticata nella firma dal notaio in Roma, Persona_1 rep. n. 3795, rogito n. 1960, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulio Tumbarello (C.F. ; PEC C.F._1
, fax 06976113690) e dall'avv. Massimo Danza (CF Email_1
PEC: , fax 0697611390) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, in virtù del mandato in atti
RICORRENTE contro
, c.f. , VIA DEL BRAVIN, 51, 54038 MONTIGNOSO (MS) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorreva al Tribunale assumendo: di avere acquistato presso la EXPO Controparte_1
ITALIA SRL, Controparte_3
, espressamente richiesta della parte resistente, appositamente per
[...] concederla in noleggio a detto medesimo conduttore;
2) il contratto di locazione operativa di cose mobili n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) conclusosi tra le parti il 16.06.2022 prevedeva una durata della locazione pari a mesi 48 a partire dalla data di decorrenza del contratto, per un corrispettivo fissato in € 35.513,76 oltre Iva, suddiviso in 48 canoni mensili dell'importo di € 739,87, oltre IVA, ciascuno da versarsi mediante Rimessa Interbancaria presso il conto corrente, tenuto presso la sede centrale dell'ICCREA Banca S.p.A., in Roma, ed un interesse moratorio per ritardato pagamento “fissato nell'EURIBOR 3 mesi tempo in tempo vigente + 6 punti” (art. 4); 3) nonostante la consegna del bene sopra descritto, il resistente si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni mensili relativi al suindicato contratto a decorrere dalla scadenza del 1.5.2023; 4) il Sig. in data 28.7.2023 CP_2
pagina 2 di 4 riconsegnava spontaneamente il bene oggetto di locazione operativa;
5) la con Controparte_1 pec del 19.9.2023 gli comunicava formale risoluzione del contratto n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di locazione operativa;
6) l'art. 15 delle condizioni generali del contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”, prevede testualmente che
“ Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici……………..”; 7) inoltre, l'art. 15 delle Condizioni Generali prevede che “...A seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'Art. 4, nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questi dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del precedente Art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per il suo ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene preventivamente quantificato nell'importo dalla somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo”; 8) per mero errore materiale, in seno alla suindicata comunicazione di risoluzione veniva indicato, quale voce dovuta a titolo di canoni scaduti la minor somma somma di € 4.537,60 in luogo dell'esatto importo di € 5.445,12 e in relazione a quanto dovuto per penale di risoluzione ex art. 15, la minor somma di € 22.876,60 in luogo dell'esatto ammontare di € 23. 4 50, 25, come evincibile dalla documentazione allegata;
9) il Contr debitore, ad oggi, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto alla CP_1
10) il credito complessivo vantato da nei confronti della parte
[...] Parte_1 resistente ammonta, pertanto, ad € 28.895,37, giusta la seguente distinta: € 5.445,12 per canoni di locazione scaduti;
€ 23.450,25 per penale di risoluzione ex art.15 delle condizioni generali di contratto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, condannare il Sig. a pagare, in favore della la CP_2 Parte_1 somma di € 28.895,37 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture/rate sino all'effettivo soddisfo. visti gli atti e i documenti depositati;
considerato che
nonostante la regolare notifica parte convenuta rimaneva contumace;
ritenuto che
parte attrice, nonostante nel ricorso sia indicato in alcune parti per mero errore materiale altro nominativo rispetto a quello del sig. ha provato la domanda documentalmente depositando CP_2 tutti atti intestati al e precisamente:
1. proposta contratto n. 100E43/468 (rif. Int. 238716); 2. CP_2 accettazione;
3. fattura acquisto beni;
4. verbale di consegna e dichiarazione di conformità;
5. estratto conto morosità;
6. risoluzione;
7. penale.
considerato che
la causa non necessita di attività istruttoria ordinaria essendo una causa documentale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 100E43/468 (rif. Int.
238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, e per l'effetto condanna il Sig. a pagare, in favore della la somma di € 28.895,37 oltre agli CP_2 Parte_1 interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture/rate sino all'effettivo soddisfo. pagina 3 di 4 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 12 febbraio 2025
Verbale chiuso alle ore 16.20.
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 49750/2023
Udienza aperta alle ore 10.00
Oggi 12 febbraio 2025 innanzi al dott. Giovanna Capilli, sono comparsi:
Per l'avv. Massimo Danza il quale si riporta al ricorso e agli atti depositati e Parte_1 chiede l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. a fine udienza.
Il Giudice
dott. Giovanna Capilli
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanna Capilli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 49750/2023 promossa da: nuova denominazione di giusta delibera assembleare del Controparte_1 Parte_1
21.4.2023), C.F. in persona della dott.ssa munita dei poteri necessari in P.IVA_1 Parte_2 virtù di procura speciale del 16.06.2021, autenticata nella firma dal notaio in Roma, Persona_1 rep. n. 3795, rogito n. 1960, con sede legale in Roma, Via Lucrezia Romana 41/47, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giulio Tumbarello (C.F. ; PEC C.F._1
, fax 06976113690) e dall'avv. Massimo Danza (CF Email_1
PEC: , fax 0697611390) ed C.F._2 Email_2 elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Lorenzo Respighi n. 13, in virtù del mandato in atti
RICORRENTE contro
, c.f. , VIA DEL BRAVIN, 51, 54038 MONTIGNOSO (MS) CP_2 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale in pari data.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ricorreva al Tribunale assumendo: di avere acquistato presso la EXPO Controparte_1
ITALIA SRL, Controparte_3
, espressamente richiesta della parte resistente, appositamente per
[...] concederla in noleggio a detto medesimo conduttore;
2) il contratto di locazione operativa di cose mobili n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) conclusosi tra le parti il 16.06.2022 prevedeva una durata della locazione pari a mesi 48 a partire dalla data di decorrenza del contratto, per un corrispettivo fissato in € 35.513,76 oltre Iva, suddiviso in 48 canoni mensili dell'importo di € 739,87, oltre IVA, ciascuno da versarsi mediante Rimessa Interbancaria presso il conto corrente, tenuto presso la sede centrale dell'ICCREA Banca S.p.A., in Roma, ed un interesse moratorio per ritardato pagamento “fissato nell'EURIBOR 3 mesi tempo in tempo vigente + 6 punti” (art. 4); 3) nonostante la consegna del bene sopra descritto, il resistente si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni mensili relativi al suindicato contratto a decorrere dalla scadenza del 1.5.2023; 4) il Sig. in data 28.7.2023 CP_2
pagina 2 di 4 riconsegnava spontaneamente il bene oggetto di locazione operativa;
5) la con Controparte_1 pec del 19.9.2023 gli comunicava formale risoluzione del contratto n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di locazione operativa;
6) l'art. 15 delle condizioni generali del contratto, rubricato “clausola risolutiva espressa e penale di risoluzione”, prevede testualmente che
“ Ai sensi dell'art. 1456 c.c. il Locatore ha facoltà di risolvere di diritto il presente contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio di una lettera raccomandata a.r. contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, nei seguenti casi di inadempimento del Conduttore: mancato pagamento alla scadenza di due o più canoni periodici……………..”; 7) inoltre, l'art. 15 delle Condizioni Generali prevede che “...A seguito della intervenuta risoluzione del contratto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il bene nel luogo indicato dal Locatore e pagare i corrispettivi periodici maturati fino alla data della risoluzione maggiorati dei relativi interessi di mora al tasso indicato nell'Art. 4, nonché di ogni spesa, onere o tributo che il Locatore abbia sopportato in ragione di detta risoluzione o che sia a questi dovuta in forza del presente contratto. Il Locatore ha inoltre facoltà di pretendere, in aggiunta al risarcimento dovuto in forza del precedente Art. 13 per l'eccessivo deterioramento del bene e per il suo ulteriore uso, il risarcimento del danno subito a seguito dell'anticipata risoluzione del contratto, che viene preventivamente quantificato nell'importo dalla somma di tutti i canoni con scadenza successiva alla data della risoluzione del contratto attualizzati all'Euribor 3 mesi vigente al momento della risoluzione, oltre al valore residuo”; 8) per mero errore materiale, in seno alla suindicata comunicazione di risoluzione veniva indicato, quale voce dovuta a titolo di canoni scaduti la minor somma somma di € 4.537,60 in luogo dell'esatto importo di € 5.445,12 e in relazione a quanto dovuto per penale di risoluzione ex art. 15, la minor somma di € 22.876,60 in luogo dell'esatto ammontare di € 23. 4 50, 25, come evincibile dalla documentazione allegata;
9) il Contr debitore, ad oggi, non ha ancora provveduto al pagamento di quanto dovuto alla CP_1
10) il credito complessivo vantato da nei confronti della parte
[...] Parte_1 resistente ammonta, pertanto, ad € 28.895,37, giusta la seguente distinta: € 5.445,12 per canoni di locazione scaduti;
€ 23.450,25 per penale di risoluzione ex art.15 delle condizioni generali di contratto.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) accertata e dichiarata la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 100E43/468 (rif. Int. 238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, condannare il Sig. a pagare, in favore della la CP_2 Parte_1 somma di € 28.895,37 per le causali di cui in premessa, oltre agli interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture/rate sino all'effettivo soddisfo. visti gli atti e i documenti depositati;
considerato che
nonostante la regolare notifica parte convenuta rimaneva contumace;
ritenuto che
parte attrice, nonostante nel ricorso sia indicato in alcune parti per mero errore materiale altro nominativo rispetto a quello del sig. ha provato la domanda documentalmente depositando CP_2 tutti atti intestati al e precisamente:
1. proposta contratto n. 100E43/468 (rif. Int. 238716); 2. CP_2 accettazione;
3. fattura acquisto beni;
4. verbale di consegna e dichiarazione di conformità;
5. estratto conto morosità;
6. risoluzione;
7. penale.
considerato che
la causa non necessita di attività istruttoria ordinaria essendo una causa documentale;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara la risoluzione del contratto di locazione operativa n. 100E43/468 (rif. Int.
238716) ai sensi dell'art. 15 delle condizioni generali di contratto, e per l'effetto condanna il Sig. a pagare, in favore della la somma di € 28.895,37 oltre agli CP_2 Parte_1 interessi convenzionali di mora a decorrere dalla scadenza delle singole fatture/rate sino all'effettivo soddisfo. pagina 3 di 4 - condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Roma, 12 febbraio 2025
Verbale chiuso alle ore 16.20.
Il Giudice dott. Giovanna Capilli
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