Art. 3.
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.
Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.
Con lo stesso regolamento sara' provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.
Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale e' elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni e' costituito il Consiglio dei revisori.
L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno, che ne approva i bilanci.
Con regolamento da adottarsi su proposta di detto Ministero, saranno stabilite le norme secondo le quali il Ministero dell'interno esercita sull'Ente i poteri di vigilanza.
Con lo stesso regolamento sara' provveduto a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente.
Il Consiglio amministrativo dell'Ente nazionale e' elettivo fra i soci, secondo le disposizioni stabilite nel regolamento dell'Ente; a norma delle medesime disposizioni e' costituito il Consiglio dei revisori.