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Sentenza 8 agosto 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 08/08/2025, n. 1564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1564 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5500/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Ciceri, presso Parte_1 P.IVA_1 cui ha eletto domicilio in Como, via A. Manzoni n. 18, giusta procura in atti
OPPONENTE E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. AleSSndro Stratta ed CP_1 P.IVA_2 elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Fabio CaSSno in Monza, via Italia n. 28, giusta procura in atti
OPPOSTA E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Corrado Gariglio, CP_2 P.IVA_3 presso cui ha eletto domicilio in Torino, via Dante Di Nanni n. 11, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1 15.04.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: Nel merito e in via principale: respingere le domande della ricorrente ut supra, perché infondate in CP_1 fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta con decreto ingiuntivo n.1804/2021 – R.G. n. 2709/2021 – emesso in data 03.05.2017 e notificato in data 11.05.2021 e pertanto dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace e quindi revocare il suddetto decreto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, ridurre ai sensi dell'art. 1668 c.c. il corrispettivo richiesto da nei CP_1 confronti di in proporzione ai vizi e difetti nella fornitura eseguite Parte_1 dalla società attorea. In via riconvenzionale: condannare ut supra, a risarcire tutti i danni subiti e subendi da CP_1 Pt_1 che si indicano nella misura di €.76.429,84 o in quella maggiore o minore
[...] che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa. Spese: in ogni caso con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e addizionali rifuse come per legge. In via istruttoria: Ammettersi le istanze istruttorie non ammesse in giudizio dedotte negli scritti difensivi cui si rimanda.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_1 14.04.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti di causa, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o della domanda riconvenzionale svolta, per assoluta incertezza dell'oggetto ex art. 164, c. 4, c.p.c. e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della in persona del titolare e CP_1 legale rappresentante pro tempore, DO.SS , della somma di Euro Parte_2 100.442,60 per capitale, oltre agli interessi ex D. lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì del saldo, le spese di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e C.P.A come per legge, così come stabilito in decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi le istanze istruttorie (prova per interrogatorio formale e per testi) non ammesse in giudizio, dedotte e capitolate in memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicati. NEL MERITO Rigettare, per i motivi dedotti in atti di causa, l'opposizione avversaria in quanto infondata e non provata e quindi confermare il decreto ingiuntivo n. 1804/2021 R.G. n. 2709/2021, emesso in data 13 aprile 2021, dal Tribunale di Monza, giudice DO.SS Chiara Binetti opposto e, comunque, condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della soc. in persona del titolare CP_1 e legale rappresentante pro tempore, DO.SS , della somma di Euro Parte_2 100.442,60 per capitale, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dì del saldo, le spese di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e C.P.A come per legge, così come stabilito in decreto ingiuntivo, ovvero della veriore somma accertanda, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì del saldo;
respingere, altresì, tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, DO.SS Parte_3 Pt_2
, poiché infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, per i motivi
[...] esposti in atti di causa. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, DO.SS , dichiarare tenuta e condannare Parte_2 la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 tenere indenne e manlevare Soc. di quanto quest'ultima dovesse CP_1 essere eventualmente condannata a pagare in favore della società Parte_1 all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_2 15.04.2025): Tutto ciò premesso, l'esponente precisa richiamando le conclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c. del 31.03.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 nr. 3 c.p.c. del 20.4.2023 nonché precisa richiamando le conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2022 "respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto sulla scorta delle ragioni dedotte in narrativa.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è stato CP_1 ingiunto a il pagamento della somma di euro 100.442,60, oltre Parte_1 interessi, a titolo di corrispettivo della vendita di materiali. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito che la consegna dei Parte_1 beni oggetto del contratto, destinati ad un cliente finale terzo, era avvenuta con ritardo e che i materiali presentavano molteplici vizi, relativi a verniciatura, imballaggio e dimensioni, riconosciuti dalla controparte. Alla luce di quanto precede, l'opponente ha domandato rigettarsi la domanda della controparte, con revoca del decreto opposto, e, in subordine, ridursi il corrispettivo;
infine, in via riconvenzionale, l'opponente ha domandato condannarsi la controparte al risarcimento dei danni. All'accoglimento di tali conclusioni si è opposta la quale ha sollevato CP_1 eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. ed ha dedotto che i beni erano stati adeguati alle esigenze della cliente senza alcun riconoscimento di responsabilità e comunque accettati dall'opponente medesima. La società opposta, dunque, ha concluso per il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta;
la 3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio steSS, inoltre, ha chiamato in causa la sua fornitrice per essere dalla CP_2 medesima garantita in caso di soccombenza. La terza chiamata, premesso di aver ricevuto il solo incarico relativo all'esecuzione di lavorazioni meccaniche di fresatura, spianatura dei piani e realizzazione di guide e chiavette su traverse fornite dalla steSS ha CP_1 dedotto che dette traverse erano state costruite con spessori che non tenevano conto del fatto che esse avrebbero dovuto essere soggette ad interventi di fresatura ed ha allegato altresì di aver effettuato le lavorazioni di sua competenza in conformità alle direttive ricevute dall'opponente. La steSS ha dunque domandato rigettarsi la domanda avversaria. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed è stata poi assegnata al sottoscritto giudice.
2. Va disattesa l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Detta domanda, infatti, risulta fondata su elementi che, a prescindere dal relativo supporto probatorio, anche di carattere documentale, sono stati comunque sufficientemente specificati, sì da consentire alla controparte l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
3. PaSSndo all'esame del merito, occorre premettere che la sussistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa tra opponente ed opposta risulta pacifica, così come altrettanto pacifico, oltre che documentato, ne risulta il relativo contenuto. Ne deriva l'irrilevanza delle doglianze svolte dall'opponente in ordine al carattere meramente unilaterale della fattura ai fini della prova. Deve infatti osservarsi che la prova degli elementi costitutivi della domanda proposta dalla società venditrice nella fase monitoria non si fonda soltanto sulla produzione della fattura.
4. Una prima doglianza dell'opponente riguarda il ritardo nella consegna dei manufatti per cui è causa. Detta doglianza è infondata e va pertanto disattesa. Sul punto, deve osservarsi che, sebbene gli ordini in atti (cfr.: doc. 2 e 3 dell'opponente) riportino come data concordata per la consegna dei componenti quella del 5 ottobre 2020, tale data non risulta affatto indicata come taSStiva. Al riguardo, gli ordini in atti, al punto 4), contengono unicamente la seguente precisazione: “Eventuali ritardi rispetto la data di consegna stabilita, potranno portare all'annullamento dell'ordine, se non precedentemente comunicati e concordati con il ns. ufficio acquisti”. Tuttavia, considerato che, come emerge dall'istruttoria espletata, la consegna delle merci è avvenuta il 13 ottobre 2020, dunque solo otto giorni dopo la data indicata negli ordini, e che questi ultimi non sono stati affatto oggetto di annullamento a motivo di detto ritardo, quest'ultimo, anche a prescindere dalla soluzione che voglia darsi alla questione se la data di consegna effettiva sia stata o meno
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio effettivamente concordata, non risulta rilevante ai fini della decisione, posto che i danni di cui è stato domandato il risarcimento in questa sede non sono correlati a ciò, bensì alla sussistenza dei pretesi vizi.
5. L'opposta, con riferimento alla pretesa responsabilità per i vizi indicati dall'opponente, ha sollevato eccezione di decadenza, il tutto come segue: “In via preliminare l'odierna società opposta eccepisce la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., per non aver il committente denunziato alla Pt_1 medesima le difformità o i vizi entro il termine di 60 giorni dalla consegna finale, aventi ad oggetto la lamentata: “ultimazione della lavorazione della linea ancora incompleta in loco con ulteriori costi a suo carico”. La suddetta denuncia viene effettuata solo in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
è, Pt_1 pertanto, decaduta dal potere di avanzare qualsiasi domanda nei confronti di
e di denunciarne l'inadempimento contrattuale. In ogni caso si eccepisce CP_1 la decadenza relativamente ai vizi non espreSSmente denunciati nei termini previsti dall'art. 1667 c.c.” (cfr.: comparsa di risposta alle pagine 6 e 7). In proposito, per quanto concerne il primo aspetto, deve osservarsi che la mancata ultimazione della linea non costituisce vizio, bensì parziale omissione della prestazione dovuta, sicché non soggiace alla disciplina relativa ai vizi in senso tecnico. Quanto, poi, all'eccezione sollevata a livello residuale, a parte la sua genericità, deve comunque osservarsi che eSS va disattesa, risultando dagli atti che la denuncia dei difetti delle merci era stata immediata, con restituzione dei materiali appena consegnati, e che l'opposta, facendosi carico di quanto denunciato, anche a voler ritenere astrattamente che eSS non abbia inteso assumersi al riguardo alcuna responsabilità, in ogni caso ne ha preso atto, di fatto riconoscendone l'esistenza. Ciò impedisce qualunque decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma secondo, ultima parte, c.c.
6. Per quanto concerne la doglianza dell'opponente relativa alla mancata verniciatura dei componenti, l'opposta ha sostenuto che “non si evince da nessuna parte negli ordini che i pezzi dovessero essere consegnati verniciati con colore
“rosso ral n. 3020”” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7). Sul punto, se da un lato è vero che gli ordini non contengono alcuna indicazione specifica circa la finitura ed i costi della verniciatura richiesta, dall'altro lato è altrettanto vero che in essi è stato espreSSmente indicato che quasi tutti i componenti forniti dovessero essere rossi, il che impedisce di considerare come esatto adempimento l'avvenuta consegna di materiali verniciati di grigio, come avvenuto nella specie. Va tuttavia osservato che l'opposta ha rimediato a tale difformità in tempi molto rapidi (cfr. sul punto, per tutte: deposizione del teste ), Testimone_1 provvedendo alla verniciatura nei giorni immediatamente successivi alla prima consegna, né risulta che tale problema abbia procurato alcuna maggiore spesa all'opponente.
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Quest'ultima società, da parte sua, ha affermato di aver pattuito con il cliente finale delle penali in caso di mancato rispetto delle tempistiche di consegna delle linee finite, ma in concreto, nonostante il ritardo, nessuna penale risulta essere stata applicata. La doglianza in questione, dunque, deve essere disattesa.
7. Anche con riferimento agli ulteriori vizi lamentati, aventi ad oggetto problemi di forma e di meccanica dei manufatti oggetto di causa, risulta dagli atti che la società opposta, a seguito della denuncia, ha provveduto ad effettuare delle opere di ripristino. In proposito, a mero titolo esemplificativo, si rileva che il teste
[...]
ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
“Cap. 38. Vero che “Nonostante alcun riconoscimento di quanto lamentato da parte di la società ha ripristinato ed eliminato le difformità e/o i Pt_1 CP_1 vizi lamentati dalla società a propria esclusiva cura e spese? Pt_1 Risposta “confermo” Sulla terza memoria ex art. 183 cpc di parte risponde: CP_1 Parte Cap. 39) “Vero che consegnava a in data 24 ottobre 2020 tutta la CP_1 fornitura commissionata verniciata (fornitura ritirata da in data CP_1 Parte 13.10.2020 a seguito delle lamentele di , salvo i due basamenti che venivano Parte consegnati come da richiesta di a , il primo basamento, verniciato e CP_1 ripristinato, nella data del 28.10.2020 ed il secondo basamento, verniciato e Parte ripristinato, nella data 30.10.2020; successivamente in data 9.11.2020 segnalava la non conformità, solo per la meccanica, delle due traverse, tuttavia Cont lavorate da ”? Risposta “confermo che in ritardo di tre settimane hanno consegnato tutto””. Tuttavia, anche dopo l'esecuzione delle opere di ripristino in questione, in data 18.11.2020, l'opponente ha inviato alla controparte un'ulteriore denuncia, corredata di elaborato tecnico con materiale fotografico (cfr.: doc. 6 e 7 dell'opponente). Trattasi dell'ultima contestazione dell'opponente documentata in atti. Dalla relazione tecnica in questione risulta, peraltro, che le contestazioni della committente hanno riguardato non già tutti i materiali realizzati dall'opposta, bensì unicamente quelli individuati mediante i seguenti codici:
- COD. 04C02TP0000065;
- COD. 04C06TP0000118. Su tali manufatti, l'opponente ha comunicato di essere intervenuta al fine di ovviare agli inconvenienti provocati dai vizi lamentati. I materiali in questione, come si desume dall'esame degli ordini prodotti in atti, sono i seguenti:
- Colonna C.U. L.F LX (Rosso) prezzo euro 1.273,00;
- Traversa morsa inferiore LX (Lav.) roSS prezzo euro 3.634,00;
- Totale prezzo euro 4.907,00. Va in proposito rilevato che tutti i pezzi, ivi compresi quelli sopra indicati, sono stati accettati ed utilizzati al fine di assemblare le linee fornite dall'opponente al cliente finale. Coerentemente con tale circostanza, la richiesta formulata ex art. 1668 c.c. è stata di mera riduzione del corrispettivo. Da parte sua, l'opposta ha sostenuto di aver “risolto le problematiche sorte con la cliente eliminando le difformità evidenziate dalla società opponente - Pt_1 comprese quelle indicate nella relazione di cui al documento n. 7 attoreo (peraltro priva di qualsivoglia valore probatorio in quanto mero atto di parte) pur senza alcun riconoscimento e con totale accollo di spese a proprio carico” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 9). Ora, dall'istruttoria espletata risulta che una delle traverse era stata adattata al montaggio tramite spessoramento da parte dell'opponente (il che implica che il problema non fosse stato risolto dall'opposta), e che l'altra traversa, ritirata nuovamente dall'opposta e portata ad altro soggetto per la riparazione, era stata poi riconsegnata (cfr.: deposizioni dei testi , ). Tes_2 Tes_3 Tes_4 Poiché non risultano documentate ulteriori lamentele in ordine a tale ultima traversa, deve ritenersi che, con riferimento ad eSS, la riparazione fosse stata risolutiva. Quanto alla colonna ed alla traversa adattata al montaggio da parte dell'opponente, quest'ultima non ha allegato alcun dato relativo alle spese sostenute in relazione ai vizi riscontrati, né ha prodotto documentazione specificamente relativa a tale aspetto. Ne deriva che, avuto riguardo all'effettiva e perdurante presenza dei vizi ed in assenza di ulteriori elementi, va riconosciuta in favore della committente una riduzione del relativo prezzo equitativamente determinata in misura del 25% dei corrispettivi innanzi indicati.
Considerato che
questi ultimi sono al netto dell'IVA 22% ed al lordo dello sconto del 15,67% emergente dall'ordine n. 200692, la riduzione del prezzo va liquidata in misura pari al 25% di euro 5.048,45 (euro 4.907,00 – sconto del 15,67% + IVA 22%) e dunque in euro 1.262,11, con rigetto di ogni maggior pretesa avanzata dall'opponente sul punto in esame. Il corrispettivo complessivo dovuto, al netto della riduzione del prezzo, è dunque pari ad euro 99.180,49 (euro 100.442,60 – euro 1.262,11). Sullo stesso sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata nella fattura prodotta dall'opposta nella fase monitoria e fino al saldo.
8. L'opponente ha ulteriormente domandato, in via riconvenzionale, condannarsi “a risarcire tutti i danni subiti e subendi da CP_1 Parte_1 che si indicano nella misura di €. 76.429,84 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa”. L'importo di euro 76.429,84, sopra indicato, corrisponde al totale delle somme indicate nelle fatture n. 2100194 del 13.04.2021 (euro 68.714,19) e n. 2100260 del
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 20.05.2021 (euro 7.715,65), entrambe emesse con la seguente causale: “Addebito costi sostenuti fino al […] a seguito della Vs. fornitura NON CONFORME” (cfr.: doc. 12 e 13 dell'opponente). Detti costi non sono stati meglio specificati e, in proposito, l'opponente ha rinviato a tre elenchi di “rapportini” di intervento prodotti sub doc. 25, 26 e 27. Anche detti elenchi, pur riportando l'indicazione delle date degli interventi, dei tecnici intervenuti e la valorizzazione delle relative spese, sono prive di qualunque dato relativo alle attività svolte ed alle motivazioni degli interventi medesimi. Se a ciò si aggiunge che trattasi di prospetti redatti dall'opponente medesima, risulta evidente che il loro valore probatorio è sostanzialmente nullo, senza che la loro pura e semplice conferma in sede di assunzione della prova testimoniale poSS valere a colmare le lacune sopra indicate. A seguito di istanza della controparte di emissione di ordine di esibizione dei singoli rapportini, la difesa dell'opponente ha prodotto questi ultimi con nota depositata il 16.10.2024. Tuttavia, avuto riguardo alla mancata emissione dell'ordine di esibizione di cui innanzi da parte del giudice, detta produzione è da considerarsi inammissibile, siccome tardiva, essendo intervenuta soltanto in corso di assunzione delle prove ammesse e non, invece, nel termine perentorio assegnato per le deduzioni istruttorie. I rapportini, dunque, risultano inutilizzabili ai fini della decisione. Va inoltre considerato che, pur essendo avvenute in ritardo le operazioni di assemblaggio dei componenti e di consegna al cliente finale delle linee in tal modo realizzate, detto slittamento non costituisce di per sé un danno. Neanche risulta, per quanto innanzi osservato, che le operazioni svolte presso il cliente finale abbiano avuto una durata superiore a quella originariamente prevista a causa dei vizi sopra indicati. Infine, non risulta né allegato né provato dalla parte alcun pregiudizio ulteriore rispetto a quello innanzi esaminato, e la circostanza che nella fase stragiudiziale poSS essere stata formulata una proposta transattiva non costituisce dimostrazione né della sussistenza di un danno né del suo ammontare. Ne deriva che la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni non può essere accolta.
9. L'opposta ha proposto nei confronti della terza chiamata domanda subordinata di garanzia impropria, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta, anche solo parzialmente, fondata la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1 nel presente giudizio. In particolare, la steSS ha domandato di “dichiarare tenuta e condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 tenere indenne e manlevare di quanto quest'ultima dovesse Pt_3 CP_1 essere eventualmente condannata a pagare in favore della società Parte_1 all'esito del presente giudizio”, il tutto sul presupposto di aver affidato alla terza chiamata le lavorazioni meccaniche per la traversa risultata non idonea. Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni comporta come conseguenza che non debba provvedersi sulla domanda in questione. Peraltro, la circostanza che “le traverse denominate nell'ordinativo del 4.09.2020 (doc. 1) “morsa inferiore ”, contrassegnate con il codice prodotto nr. CP_3 Co 04C06TP0000118, consegnate da a per le lavorazioni di spianatura e CP_1 fresatura, erano prive dei c.d. sovrametalli di lavorazione, cioè al momento della consegna (e quindi prima delle lavorazioni) avevano già le misure che, invece, avrebbero dovute avere dopo le lavorazioni” (cfr.: capitolo 1 della memoria istruttoria della terza chiamata) è stata confermata dai testi e , i Tes_5 Tes_6 quali non sono stati contraddetti, sul punto in questione, dagli ulteriori testi escussi. Pertanto, la domanda in questione sarebbe stata destinata ad essere rigettata nel merito, indipendentemente da ogni questione circa la provenienza delle indicazioni relative alle lavorazioni effettuate successivamente sulle traverse.
10. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua sopra indicata. Tra l'opponente e l'opposta, le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della fondatezza, solo in minima parte, dell'opposizione, vanno compensate in misura di un decimo, mentre, quanto ai restanti nove decimi, esse vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'opponente, risultata maggiormente soccombente. Tra l'opposta e la terza chiamata, le spese seguono la soccombenza - virtuale - e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e con la chiamata in causa di Parte_1 CP_1
così provvede: CP_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce il corrispettivo del contratto per cui è causa ad euro 99.180,49;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 99.180,49, oltre CP_1 interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura e fino al saldo;
3. rigetta, nella restante parte, le domande proposte dall'opponente;
4. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda subordinata proposta da CP_1 nei confronti di
[...] CP_2
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna a rifondere a nove decimi delle spese Parte_1 CP_1 processuali, comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 365,85 per spese ed euro 15.826,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante decimo delle stesse;
9 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 7. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida CP_1 CP_2 in complessivi euro 15.450,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 5 agosto 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
6 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
10 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5500/2021 Registro Generale affari contenziosi civili vertente
TRA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Marina Ciceri, presso Parte_1 P.IVA_1 cui ha eletto domicilio in Como, via A. Manzoni n. 18, giusta procura in atti
OPPONENTE E (P.I. ), con il patrocinio dell'avv. AleSSndro Stratta ed CP_1 P.IVA_2 elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Fabio CaSSno in Monza, via Italia n. 28, giusta procura in atti
OPPOSTA E (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Corrado Gariglio, CP_2 P.IVA_3 presso cui ha eletto domicilio in Torino, via Dante Di Nanni n. 11, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: 140012 - vendita di cose mobili
CONCLUSIONI delle parti: Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data Parte_1 15.04.2025): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis così giudicare: Nel merito e in via principale: respingere le domande della ricorrente ut supra, perché infondate in CP_1 fatto e in diritto, e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma ingiunta con decreto ingiuntivo n.1804/2021 – R.G. n. 2709/2021 – emesso in data 03.05.2017 e notificato in data 11.05.2021 e pertanto dichiarare inesistente e/o nullo e/o inefficace e quindi revocare il suddetto decreto per tutti i motivi esposti in narrativa. Nel merito e in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda che precede, ridurre ai sensi dell'art. 1668 c.c. il corrispettivo richiesto da nei CP_1 confronti di in proporzione ai vizi e difetti nella fornitura eseguite Parte_1 dalla società attorea. In via riconvenzionale: condannare ut supra, a risarcire tutti i danni subiti e subendi da CP_1 Pt_1 che si indicano nella misura di €.76.429,84 o in quella maggiore o minore
[...] che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa. Spese: in ogni caso con vittoria di spese, onorari, I.V.A. e addizionali rifuse come per legge. In via istruttoria: Ammettersi le istanze istruttorie non ammesse in giudizio dedotte negli scritti difensivi cui si rimanda.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_1 14.04.2025): Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, IN VIA PRELIMINARE Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in atti di causa, la nullità dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e/o della domanda riconvenzionale svolta, per assoluta incertezza dell'oggetto ex art. 164, c. 4, c.p.c. e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della in persona del titolare e CP_1 legale rappresentante pro tempore, DO.SS , della somma di Euro Parte_2 100.442,60 per capitale, oltre agli interessi ex D. lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì del saldo, le spese di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e C.P.A come per legge, così come stabilito in decreto ingiuntivo. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Ammettersi le istanze istruttorie (prova per interrogatorio formale e per testi) non ammesse in giudizio, dedotte e capitolate in memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c., con i testi ivi indicati. NEL MERITO Rigettare, per i motivi dedotti in atti di causa, l'opposizione avversaria in quanto infondata e non provata e quindi confermare il decreto ingiuntivo n. 1804/2021 R.G. n. 2709/2021, emesso in data 13 aprile 2021, dal Tribunale di Monza, giudice DO.SS Chiara Binetti opposto e, comunque, condannare l'attrice opponente al pagamento in favore della soc. in persona del titolare CP_1 e legale rappresentante pro tempore, DO.SS , della somma di Euro Parte_2 100.442,60 per capitale, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al
2 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio dì del saldo, le spese di ingiunzione, liquidate in Euro 2.135,00 per compensi, in Euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e C.P.A come per legge, così come stabilito in decreto ingiuntivo, ovvero della veriore somma accertanda, oltre agli interessi ex D.lgs 231/2002 dal dì del dovuto al dì del saldo;
respingere, altresì, tutte le domande ex adverso proposte nei confronti della
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, DO.SS Parte_3 Pt_2
, poiché infondate in fatto e diritto, e comunque non provate, per i motivi
[...] esposti in atti di causa. Con vittoria di spese e onorari di causa. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di condanna di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, DO.SS , dichiarare tenuta e condannare Parte_2 la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 tenere indenne e manlevare Soc. di quanto quest'ultima dovesse CP_1 essere eventualmente condannata a pagare in favore della società Parte_1 all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Per (come da nota di precisazione delle conclusioni depositata in data CP_2 15.04.2025): Tutto ciò premesso, l'esponente precisa richiamando le conclusioni istruttorie di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 nr. 2 c.p.c. del 31.03.2023 e memoria ex art. 183 comma 6 nr. 3 c.p.c. del 20.4.2023 nonché precisa richiamando le conclusioni di merito di cui alla comparsa di costituzione e risposta del 12.07.2022 "respingersi le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto sulla scorta delle ragioni dedotte in narrativa.".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il decreto ingiuntivo opposto, emesso su ricorso di è stato CP_1 ingiunto a il pagamento della somma di euro 100.442,60, oltre Parte_1 interessi, a titolo di corrispettivo della vendita di materiali. Con l'atto di citazione in opposizione, ha eccepito che la consegna dei Parte_1 beni oggetto del contratto, destinati ad un cliente finale terzo, era avvenuta con ritardo e che i materiali presentavano molteplici vizi, relativi a verniciatura, imballaggio e dimensioni, riconosciuti dalla controparte. Alla luce di quanto precede, l'opponente ha domandato rigettarsi la domanda della controparte, con revoca del decreto opposto, e, in subordine, ridursi il corrispettivo;
infine, in via riconvenzionale, l'opponente ha domandato condannarsi la controparte al risarcimento dei danni. All'accoglimento di tali conclusioni si è opposta la quale ha sollevato CP_1 eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. ed ha dedotto che i beni erano stati adeguati alle esigenze della cliente senza alcun riconoscimento di responsabilità e comunque accettati dall'opponente medesima. La società opposta, dunque, ha concluso per il rigetto dell'opposizione ed in ogni caso per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta;
la 3 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio steSS, inoltre, ha chiamato in causa la sua fornitrice per essere dalla CP_2 medesima garantita in caso di soccombenza. La terza chiamata, premesso di aver ricevuto il solo incarico relativo all'esecuzione di lavorazioni meccaniche di fresatura, spianatura dei piani e realizzazione di guide e chiavette su traverse fornite dalla steSS ha CP_1 dedotto che dette traverse erano state costruite con spessori che non tenevano conto del fatto che esse avrebbero dovuto essere soggette ad interventi di fresatura ed ha allegato altresì di aver effettuato le lavorazioni di sua competenza in conformità alle direttive ricevute dall'opponente. La steSS ha dunque domandato rigettarsi la domanda avversaria. La causa è stata istruita mediante assunzione di prova testimoniale ed è stata poi assegnata al sottoscritto giudice.
2. Va disattesa l'eccezione di nullità della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente. Detta domanda, infatti, risulta fondata su elementi che, a prescindere dal relativo supporto probatorio, anche di carattere documentale, sono stati comunque sufficientemente specificati, sì da consentire alla controparte l'effettivo esercizio del diritto di difesa.
3. PaSSndo all'esame del merito, occorre premettere che la sussistenza del rapporto contrattuale oggetto di causa tra opponente ed opposta risulta pacifica, così come altrettanto pacifico, oltre che documentato, ne risulta il relativo contenuto. Ne deriva l'irrilevanza delle doglianze svolte dall'opponente in ordine al carattere meramente unilaterale della fattura ai fini della prova. Deve infatti osservarsi che la prova degli elementi costitutivi della domanda proposta dalla società venditrice nella fase monitoria non si fonda soltanto sulla produzione della fattura.
4. Una prima doglianza dell'opponente riguarda il ritardo nella consegna dei manufatti per cui è causa. Detta doglianza è infondata e va pertanto disattesa. Sul punto, deve osservarsi che, sebbene gli ordini in atti (cfr.: doc. 2 e 3 dell'opponente) riportino come data concordata per la consegna dei componenti quella del 5 ottobre 2020, tale data non risulta affatto indicata come taSStiva. Al riguardo, gli ordini in atti, al punto 4), contengono unicamente la seguente precisazione: “Eventuali ritardi rispetto la data di consegna stabilita, potranno portare all'annullamento dell'ordine, se non precedentemente comunicati e concordati con il ns. ufficio acquisti”. Tuttavia, considerato che, come emerge dall'istruttoria espletata, la consegna delle merci è avvenuta il 13 ottobre 2020, dunque solo otto giorni dopo la data indicata negli ordini, e che questi ultimi non sono stati affatto oggetto di annullamento a motivo di detto ritardo, quest'ultimo, anche a prescindere dalla soluzione che voglia darsi alla questione se la data di consegna effettiva sia stata o meno
4 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio effettivamente concordata, non risulta rilevante ai fini della decisione, posto che i danni di cui è stato domandato il risarcimento in questa sede non sono correlati a ciò, bensì alla sussistenza dei pretesi vizi.
5. L'opposta, con riferimento alla pretesa responsabilità per i vizi indicati dall'opponente, ha sollevato eccezione di decadenza, il tutto come segue: “In via preliminare l'odierna società opposta eccepisce la decadenza dalla denuncia dei vizi ex art. 1667 c.c., per non aver il committente denunziato alla Pt_1 medesima le difformità o i vizi entro il termine di 60 giorni dalla consegna finale, aventi ad oggetto la lamentata: “ultimazione della lavorazione della linea ancora incompleta in loco con ulteriori costi a suo carico”. La suddetta denuncia viene effettuata solo in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
è, Pt_1 pertanto, decaduta dal potere di avanzare qualsiasi domanda nei confronti di
e di denunciarne l'inadempimento contrattuale. In ogni caso si eccepisce CP_1 la decadenza relativamente ai vizi non espreSSmente denunciati nei termini previsti dall'art. 1667 c.c.” (cfr.: comparsa di risposta alle pagine 6 e 7). In proposito, per quanto concerne il primo aspetto, deve osservarsi che la mancata ultimazione della linea non costituisce vizio, bensì parziale omissione della prestazione dovuta, sicché non soggiace alla disciplina relativa ai vizi in senso tecnico. Quanto, poi, all'eccezione sollevata a livello residuale, a parte la sua genericità, deve comunque osservarsi che eSS va disattesa, risultando dagli atti che la denuncia dei difetti delle merci era stata immediata, con restituzione dei materiali appena consegnati, e che l'opposta, facendosi carico di quanto denunciato, anche a voler ritenere astrattamente che eSS non abbia inteso assumersi al riguardo alcuna responsabilità, in ogni caso ne ha preso atto, di fatto riconoscendone l'esistenza. Ciò impedisce qualunque decadenza ai sensi dell'art. 1667, comma secondo, ultima parte, c.c.
6. Per quanto concerne la doglianza dell'opponente relativa alla mancata verniciatura dei componenti, l'opposta ha sostenuto che “non si evince da nessuna parte negli ordini che i pezzi dovessero essere consegnati verniciati con colore
“rosso ral n. 3020”” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 7). Sul punto, se da un lato è vero che gli ordini non contengono alcuna indicazione specifica circa la finitura ed i costi della verniciatura richiesta, dall'altro lato è altrettanto vero che in essi è stato espreSSmente indicato che quasi tutti i componenti forniti dovessero essere rossi, il che impedisce di considerare come esatto adempimento l'avvenuta consegna di materiali verniciati di grigio, come avvenuto nella specie. Va tuttavia osservato che l'opposta ha rimediato a tale difformità in tempi molto rapidi (cfr. sul punto, per tutte: deposizione del teste ), Testimone_1 provvedendo alla verniciatura nei giorni immediatamente successivi alla prima consegna, né risulta che tale problema abbia procurato alcuna maggiore spesa all'opponente.
5 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Quest'ultima società, da parte sua, ha affermato di aver pattuito con il cliente finale delle penali in caso di mancato rispetto delle tempistiche di consegna delle linee finite, ma in concreto, nonostante il ritardo, nessuna penale risulta essere stata applicata. La doglianza in questione, dunque, deve essere disattesa.
7. Anche con riferimento agli ulteriori vizi lamentati, aventi ad oggetto problemi di forma e di meccanica dei manufatti oggetto di causa, risulta dagli atti che la società opposta, a seguito della denuncia, ha provveduto ad effettuare delle opere di ripristino. In proposito, a mero titolo esemplificativo, si rileva che il teste
[...]
ha reso le seguenti dichiarazioni: Tes_1
“Cap. 38. Vero che “Nonostante alcun riconoscimento di quanto lamentato da parte di la società ha ripristinato ed eliminato le difformità e/o i Pt_1 CP_1 vizi lamentati dalla società a propria esclusiva cura e spese? Pt_1 Risposta “confermo” Sulla terza memoria ex art. 183 cpc di parte risponde: CP_1 Parte Cap. 39) “Vero che consegnava a in data 24 ottobre 2020 tutta la CP_1 fornitura commissionata verniciata (fornitura ritirata da in data CP_1 Parte 13.10.2020 a seguito delle lamentele di , salvo i due basamenti che venivano Parte consegnati come da richiesta di a , il primo basamento, verniciato e CP_1 ripristinato, nella data del 28.10.2020 ed il secondo basamento, verniciato e Parte ripristinato, nella data 30.10.2020; successivamente in data 9.11.2020 segnalava la non conformità, solo per la meccanica, delle due traverse, tuttavia Cont lavorate da ”? Risposta “confermo che in ritardo di tre settimane hanno consegnato tutto””. Tuttavia, anche dopo l'esecuzione delle opere di ripristino in questione, in data 18.11.2020, l'opponente ha inviato alla controparte un'ulteriore denuncia, corredata di elaborato tecnico con materiale fotografico (cfr.: doc. 6 e 7 dell'opponente). Trattasi dell'ultima contestazione dell'opponente documentata in atti. Dalla relazione tecnica in questione risulta, peraltro, che le contestazioni della committente hanno riguardato non già tutti i materiali realizzati dall'opposta, bensì unicamente quelli individuati mediante i seguenti codici:
- COD. 04C02TP0000065;
- COD. 04C06TP0000118. Su tali manufatti, l'opponente ha comunicato di essere intervenuta al fine di ovviare agli inconvenienti provocati dai vizi lamentati. I materiali in questione, come si desume dall'esame degli ordini prodotti in atti, sono i seguenti:
- Colonna C.U. L.F LX (Rosso) prezzo euro 1.273,00;
- Traversa morsa inferiore LX (Lav.) roSS prezzo euro 3.634,00;
- Totale prezzo euro 4.907,00. Va in proposito rilevato che tutti i pezzi, ivi compresi quelli sopra indicati, sono stati accettati ed utilizzati al fine di assemblare le linee fornite dall'opponente al cliente finale. Coerentemente con tale circostanza, la richiesta formulata ex art. 1668 c.c. è stata di mera riduzione del corrispettivo. Da parte sua, l'opposta ha sostenuto di aver “risolto le problematiche sorte con la cliente eliminando le difformità evidenziate dalla società opponente - Pt_1 comprese quelle indicate nella relazione di cui al documento n. 7 attoreo (peraltro priva di qualsivoglia valore probatorio in quanto mero atto di parte) pur senza alcun riconoscimento e con totale accollo di spese a proprio carico” (cfr.: comparsa di risposta, a pagina 9). Ora, dall'istruttoria espletata risulta che una delle traverse era stata adattata al montaggio tramite spessoramento da parte dell'opponente (il che implica che il problema non fosse stato risolto dall'opposta), e che l'altra traversa, ritirata nuovamente dall'opposta e portata ad altro soggetto per la riparazione, era stata poi riconsegnata (cfr.: deposizioni dei testi , ). Tes_2 Tes_3 Tes_4 Poiché non risultano documentate ulteriori lamentele in ordine a tale ultima traversa, deve ritenersi che, con riferimento ad eSS, la riparazione fosse stata risolutiva. Quanto alla colonna ed alla traversa adattata al montaggio da parte dell'opponente, quest'ultima non ha allegato alcun dato relativo alle spese sostenute in relazione ai vizi riscontrati, né ha prodotto documentazione specificamente relativa a tale aspetto. Ne deriva che, avuto riguardo all'effettiva e perdurante presenza dei vizi ed in assenza di ulteriori elementi, va riconosciuta in favore della committente una riduzione del relativo prezzo equitativamente determinata in misura del 25% dei corrispettivi innanzi indicati.
Considerato che
questi ultimi sono al netto dell'IVA 22% ed al lordo dello sconto del 15,67% emergente dall'ordine n. 200692, la riduzione del prezzo va liquidata in misura pari al 25% di euro 5.048,45 (euro 4.907,00 – sconto del 15,67% + IVA 22%) e dunque in euro 1.262,11, con rigetto di ogni maggior pretesa avanzata dall'opponente sul punto in esame. Il corrispettivo complessivo dovuto, al netto della riduzione del prezzo, è dunque pari ad euro 99.180,49 (euro 100.442,60 – euro 1.262,11). Sullo stesso sono dovuti gli interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata nella fattura prodotta dall'opposta nella fase monitoria e fino al saldo.
8. L'opponente ha ulteriormente domandato, in via riconvenzionale, condannarsi “a risarcire tutti i danni subiti e subendi da CP_1 Parte_1 che si indicano nella misura di €. 76.429,84 o in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia e/o liquidata in via equitativa”. L'importo di euro 76.429,84, sopra indicato, corrisponde al totale delle somme indicate nelle fatture n. 2100194 del 13.04.2021 (euro 68.714,19) e n. 2100260 del
7 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 20.05.2021 (euro 7.715,65), entrambe emesse con la seguente causale: “Addebito costi sostenuti fino al […] a seguito della Vs. fornitura NON CONFORME” (cfr.: doc. 12 e 13 dell'opponente). Detti costi non sono stati meglio specificati e, in proposito, l'opponente ha rinviato a tre elenchi di “rapportini” di intervento prodotti sub doc. 25, 26 e 27. Anche detti elenchi, pur riportando l'indicazione delle date degli interventi, dei tecnici intervenuti e la valorizzazione delle relative spese, sono prive di qualunque dato relativo alle attività svolte ed alle motivazioni degli interventi medesimi. Se a ciò si aggiunge che trattasi di prospetti redatti dall'opponente medesima, risulta evidente che il loro valore probatorio è sostanzialmente nullo, senza che la loro pura e semplice conferma in sede di assunzione della prova testimoniale poSS valere a colmare le lacune sopra indicate. A seguito di istanza della controparte di emissione di ordine di esibizione dei singoli rapportini, la difesa dell'opponente ha prodotto questi ultimi con nota depositata il 16.10.2024. Tuttavia, avuto riguardo alla mancata emissione dell'ordine di esibizione di cui innanzi da parte del giudice, detta produzione è da considerarsi inammissibile, siccome tardiva, essendo intervenuta soltanto in corso di assunzione delle prove ammesse e non, invece, nel termine perentorio assegnato per le deduzioni istruttorie. I rapportini, dunque, risultano inutilizzabili ai fini della decisione. Va inoltre considerato che, pur essendo avvenute in ritardo le operazioni di assemblaggio dei componenti e di consegna al cliente finale delle linee in tal modo realizzate, detto slittamento non costituisce di per sé un danno. Neanche risulta, per quanto innanzi osservato, che le operazioni svolte presso il cliente finale abbiano avuto una durata superiore a quella originariamente prevista a causa dei vizi sopra indicati. Infine, non risulta né allegato né provato dalla parte alcun pregiudizio ulteriore rispetto a quello innanzi esaminato, e la circostanza che nella fase stragiudiziale poSS essere stata formulata una proposta transattiva non costituisce dimostrazione né della sussistenza di un danno né del suo ammontare. Ne deriva che la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni non può essere accolta.
9. L'opposta ha proposto nei confronti della terza chiamata domanda subordinata di garanzia impropria, per l'ipotesi in cui fosse stata ritenuta, anche solo parzialmente, fondata la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1 nel presente giudizio. In particolare, la steSS ha domandato di “dichiarare tenuta e condannare la Società in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a CP_2 tenere indenne e manlevare di quanto quest'ultima dovesse Pt_3 CP_1 essere eventualmente condannata a pagare in favore della società Parte_1 all'esito del presente giudizio”, il tutto sul presupposto di aver affidato alla terza chiamata le lavorazioni meccaniche per la traversa risultata non idonea. Il rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni comporta come conseguenza che non debba provvedersi sulla domanda in questione. Peraltro, la circostanza che “le traverse denominate nell'ordinativo del 4.09.2020 (doc. 1) “morsa inferiore ”, contrassegnate con il codice prodotto nr. CP_3 Co 04C06TP0000118, consegnate da a per le lavorazioni di spianatura e CP_1 fresatura, erano prive dei c.d. sovrametalli di lavorazione, cioè al momento della consegna (e quindi prima delle lavorazioni) avevano già le misure che, invece, avrebbero dovute avere dopo le lavorazioni” (cfr.: capitolo 1 della memoria istruttoria della terza chiamata) è stata confermata dai testi e , i Tes_5 Tes_6 quali non sono stati contraddetti, sul punto in questione, dagli ulteriori testi escussi. Pertanto, la domanda in questione sarebbe stata destinata ad essere rigettata nel merito, indipendentemente da ogni questione circa la provenienza delle indicazioni relative alle lavorazioni effettuate successivamente sulle traverse.
10. Il decreto opposto, alla luce di quanto sopra, va revocato, sostituendosi l'ingiunzione con la condanna dell'opponente al pagamento della somma residua sopra indicata. Tra l'opponente e l'opposta, le spese processuali, comprese quelle relative alla fase monitoria, alla luce della fondatezza, solo in minima parte, dell'opposizione, vanno compensate in misura di un decimo, mentre, quanto ai restanti nove decimi, esse vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico dell'opponente, risultata maggiormente soccombente. Tra l'opposta e la terza chiamata, le spese seguono la soccombenza - virtuale - e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di e con la chiamata in causa di Parte_1 CP_1
così provvede: CP_2
1. in parziale accoglimento dell'opposizione, riduce il corrispettivo del contratto per cui è causa ad euro 99.180,49;
2. per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto e condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 99.180,49, oltre CP_1 interessi di mora nella misura di cui al D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza indicata in fattura e fino al saldo;
3. rigetta, nella restante parte, le domande proposte dall'opponente;
4. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda subordinata proposta da CP_1 nei confronti di
[...] CP_2
5. rigetta ogni ulteriore domanda, eccezione e deduzione delle parti;
6. condanna a rifondere a nove decimi delle spese Parte_1 CP_1 processuali, comprensive di quelle relative alla fase monitoria, che liquida, in tale parte, in complessivi euro 365,85 per spese ed euro 15.826,50 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti, e compensa tra le parti il restante decimo delle stesse;
9 Tribunale di Monza Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 7. condanna a rifondere a le spese processuali, che liquida CP_1 CP_2 in complessivi euro 15.450,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Così deciso in Monza, in data 5 agosto 2025. Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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