Articolo 24 della Legge 11 febbraio 1992, n. 141
Articolo 23Articolo 25
Versione
6 marzo 1992
Art. 24. (Riscatto). 1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza e' riscattabile. 2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonche' i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo. 3. E' riscattabile, altresi', il periodo di praticantato. 4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale. 5. Contributi, modalita' e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.
Entrata in vigore il 6 marzo 1992
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