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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/02/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.01.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Ilaria Rossini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 07.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nulla disporre in merito alla casa coniugale che non è di proprietà dei ricorrenti;
la presenza del sig. nell'abitazione è permessa e tollerata sia dalla proprietaria , sia dalla Pt_1 Parte_3
ricorrente per necessità contingenti e fino a quando i rapporti si manterranno cordiali Parte_2
ed improntati al reciproco rispetto, salvo intervengano diversi accordi tra le parti;
3) Stante l'indipendenza economica non sono previsti contributi a carico di un coniuge a favore dell'altro, con impegno del Sig. a contribuire alle spese di vitto ed alloggio sino a quando Pt_1 vivrà nell'abitazione della signora;
Parte_3
9) L'autovettura Fiat Stilo immatricolata 2005 tg. CX792XS, intestata al sig. resta in uso Pt_1
allo stesso che si farà carico delle spese di gestione e di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) Il conto corrente cointestato resterà aperto per la gestione delle spese correnti sino alla chiusura del finanziamento, salvo diverso accordo tra i separandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Riesi in data
28.12.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Riesi per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 51, parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 14.01.2025 dai coniugi
(C.F. ) nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F ) nata a [...] in data [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Ilaria Rossini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 07.02.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Nulla disporre in merito alla casa coniugale che non è di proprietà dei ricorrenti;
la presenza del sig. nell'abitazione è permessa e tollerata sia dalla proprietaria , sia dalla Pt_1 Parte_3
ricorrente per necessità contingenti e fino a quando i rapporti si manterranno cordiali Parte_2
ed improntati al reciproco rispetto, salvo intervengano diversi accordi tra le parti;
3) Stante l'indipendenza economica non sono previsti contributi a carico di un coniuge a favore dell'altro, con impegno del Sig. a contribuire alle spese di vitto ed alloggio sino a quando Pt_1 vivrà nell'abitazione della signora;
Parte_3
9) L'autovettura Fiat Stilo immatricolata 2005 tg. CX792XS, intestata al sig. resta in uso Pt_1
allo stesso che si farà carico delle spese di gestione e di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria;
4) Il conto corrente cointestato resterà aperto per la gestione delle spese correnti sino alla chiusura del finanziamento, salvo diverso accordo tra i separandi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Riesi in data
28.12.1998;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Riesi per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 51, parte II, Serie A);
3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 13.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti