Sentenza 30 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00989/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2026, proposto da
OS NA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Parisi, Filippo Zappalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Mascali, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza della Corte di Appello di Catania, n. 1714/2024, passata in giudicato e notificata all’Amministrazione resistente, rimasta ineseguita.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. DA IL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente chiede l’integrale esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Catania indicata in epigrafe, notificata in forma esecutiva alla parte debitrice, che ha condannato il Comune di Mascali al pagamento, in suo favore, di una somma di denaro pari ad € 9.127,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre agli interessi legali sulla somma devalutata alla data di insorgenza del credito e rivalutata annualmente dal dovuto sino al passaggio in giudicato della presente sentenza e, successivamente, ai soli interessi legali.
La medesima pronuncia ha posto a carico dell’Amministrazione intimata anche il pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate in € 4.500,00 per ciascun grado, oltre rimborso contributo unificato, spese di CTU, spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA come per legge, precisando, altresì, come la parte “ Quegli Assicuratori dei Lloyd’s ” avrebbe dovuto tenere indenne il Comune di Mascali da quanto corrisposto in favore del soggetto privato, anche per le spese processuali, al netto della franchigia contrattuale di € 10.000,00.
Col ricorso parte ricorrente ha dato atto di aver ricevuto, fino ad oggi, soltanto il pagamento da parte dell’assicurazione citata di una somma pari ad € 12.815,93, residuando l’ulteriore somma in capo al Comune intimato nell’odierno giudizio di ottemperanza di € 10.721,87 oltre interessi e spese successive di legge.
2. L’Amministrazione locale intimata non si è costituita in giudizio.
3. Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
4. Dalla documentazione versata in atti emerge come la sentenza di cui trattasi sia ormai irrevocabile, in quanto non impugnata, e che lo stessa sia stato ritualmente notificata all’Amministrazione debitrice in forma esecutiva, risultando per tabulas decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
5. Alla luce del parziale adempimento del titolo anzidetto, per effetto dell’intervento dell’assicurazione sopra menzionata, comunque limitato dalla franchigia di € 10.000,00 indicata anche dal giudice ordinario nella sentenza ottemperanda, deve pertanto essere disposto che il Comune provveda al pagamento di quanto ancora dovuto in favore della parte ricorrente entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.
6. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione intimata, si nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, con facoltà di delega, affinché provveda, in via sostitutiva e su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento al pagamento di quanto dovuto alla parte ricorrente.
7. Va, altresì, accolta la domanda di fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), c.p.a., sussistendone tutti i presupposti, che va determinata nella misura degli interessi legali sulle somme rispettivamente spettanti alla parte ricorrente, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza fino alla scadenza del termine per l’insediamento del Commissario ad acta .
8. Le spese dell’odierno giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate col dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
1) ordina al Comune di Mascali di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione della presente sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto nei confronti dell’odierna parte ricorrente, così come indicato nel titolo giudiziale di cui è stata chiesta l’ottemperanza;
2) nomina quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Acireale, il quale, anche con facoltà di delega, provvederà a dare esecuzione alla sentenza in parola nel termine di 60 (sessanta) giorni, decorrente dall’insediamento, previa richiesta di parte ricorrente;
3) condanna il Comune intimato al pagamento della penalità di mora in favore di parte ricorrente, nella misura e con la decorrenza indicata in motivazione.
Condanna altresì il Comune di Mascali al pagamento delle spese relative all’odierno giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AU TO, Presidente
DA IL, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DA IL | AU TO |
IL SEGRETARIO