TRIB
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/10/2025, n. 14986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14986 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIII CIVILE
- nella persona del giudice unico dott.ssa Rosa D'Urso, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. r. g. 36361 anno 2022, posta in decisione all'udienza del 5 aprile 2025, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa, come da documentazione in atti, dall'Avv. Giuseppe
OL ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma Via della Scrofa,
39
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Roma, P.zza A. Mancini n. 4, presso lo studio dell'Avv. Claudio Sciarra che la rappresenta e difende, come da documentazione in atti
Parte convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2052 c.c.;
Causa trattenuta in decisone all'udienza del 5 aprile 2025 su conclusioni delle parti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore
Esponeva che:
“…in data 10.08.2021 il Sig. , alle ore 4.30 circa, alla guida Parte_2 del veicolo Mercedes-Benz modello E220D targato FP057ZY, di proprietà della
in persona del l.r.p.t., percorreva l'Autostrada A1 Parte_1 proveniente da RI (SA) e diretto a Roma;
giunto all'altezza del km 745+760 nel Comune di Caivano (NA) veniva coinvolto in un incidente stradale causato dall'improvviso attraversamento della carreggiata da parte di un animale di grossa taglia che si schiantava nel veicolo attoreo;
il conducente al momento dell'impatto percorreva la corsia centrale della A1 e nulla poteva fare per evitare l'improvviso ostacolo;
per effetto dell'urto subito, la vettura Mercedes riportava gravi danni nella zona interessata dall'impatto così come risultati dal materiale fotografico…il costo delle riparazioni, sostenuto dalla Società attrice, ammonta ad Euro 13.099.01 cui deve aggiungersi l'importo di Euro 150,00 sostenuto per il soccorso stradale…”.
Parte attrice concludeva chiedendo:
“…accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, la responsabilità esclusiva della Società convenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c. e, per l'effetto, condannare in persona del Controparte_1 proprio legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, quantificati in € 13.249,01, oltre al danno da fermo tecnico, come sarà meglio quantificato in corso di causa, ovvero nelle somme maggiori o minori che verranno ritenute eque e di giustizia;
il tutto, in ogni caso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria (da determinarsi in base agli indici Istat) dall'evento al soddisfo;
con condanna alla refusione delle spese di lite giudiziali e stragiudiziali comprensive di oneri accessori e spese generali, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c…”
. Si costituiva in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., concludendo: “…dichiarare la carenza di legittimazione passiva di , per le ragioni di cui in premessa…rigettare la Controparte_1 domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata. Con vittoria di compensi e spese del presente giudizio…”
La causa veniva istruita con prove documentali ed escussione testi.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 cpc, all'udienza del 5 aprile 2025, su precisazione delle conclusioni dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Superata la eccezione di mancanza di legittimazione passiva, invocata da parte convenuta, in quanto il sinistro stradale col cinghiale è avvenuto in autostrada e pertanto, la responsabilità è dell'azienda che ha in gestione lo specifico tratto. In questo caso è esclusa la responsabilità della Regione che ha legittimazione in caso di sinistro avvenuto su strade urbane o extraurbane a scorrimento veloce.
La domanda dunque, è fondata e merita pertanto accoglimento.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”. Giova rilevare che la giurisprudenza ha ritenuto a lungo che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del predetto art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 con la conseguenza che il danneggiato, se agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale ricostruzione era stata avallata anche dalla Consulta, la quale aveva ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica
Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (cfr. Corte Cost. 4/2001), dovendosi intendere la norma riguardante solo gli animali domestici e non quelli selvatici, ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità fosse basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario ed una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
Tale ricostruzione è stata tuttavia abbandonata dall'orientamento più recente, il quale ha ammesso l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, atteso che la norma non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo e tenuto conto che la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, facendo espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Così, in particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13848/2020): “… il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione … ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito …” (Cass.
13848/2020).
Ciò posto, parte attrice ha fornito adeguata prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dagli agenti della
Polizia di Stato – sez. Napoli Nord -, emerge che gli stessi, giunti sul luogo del fatto a seguito di chiamata, rinvenivano il conducente che rilasciava dichiarazioni in merito Parte_2
all'accaduto, ritenute attendibili dagli agenti. Rinvenivano l'auto danneggiata, Mercedes -Benz modello E220D targato FP057ZY, che effettivamente, a seguito dell'impatto col cinghiale, aveva riportati ingenti danni come descritti in verbale. Rinvenivano carcassa dell'animale.
Parte convenuta non ha sufficientemente dato prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Ne consegue che l'ente convenuto va condannato a risarcire il danno occorso a parte attrice in occasione dell'evento.
Ciò posto, in punto di danni si rileva quanto segue.
Risulta per tabulas che parte attrice ha sostenuto spese di riparazione della vettura pari ad € 13.249,01, come da fatture allegate in atti, i cui interventi, informati a criteri di necessità ed economicità, risultano congrui alla luce dei danni riportati dal mezzo, come evincibili dal materiale fotografico depositato in atti, tenuto conto altresì del valore antesinistro del mezzo.
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Ciò posto, parte convenuta va condannata a risarcire all'attrice l'importo di € 13.249,01 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) condanna , al pagamento, in favore di Controparte_1
, in persona Parte_3
del legale rappresentante p.t. a titolo di risarcimento danni, della somma di 13.249,01 oltre interessi come in motivazione;
-) condanna la alla rifusione, in favore di parte Controparte_1
attrice, delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, oltre € 237,00 per il rimborso delle spese vive
(C.U. e marca).
Così deciso in Roma in data 28.10.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rosa D'Urso