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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 432/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1638/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030201982-2022 IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO DEFIN. n. AGEDP3RM_91742_2024_1581 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto appello avverso la sentenza n. 13128 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto i riuniti ricorsi proposti avverso l'avviso di accertamento n. TK7030201982/2022 per il periodo d'imposta dal 01/07/2017 al 30/06/2018 ai fini IRES, nonché avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata di questa stessa pendenza tributaria ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP3 di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi 4 motivi di gravame la società appellante censura la decisione impugnata in ordine alla ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo
1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con detti motivi, riproduttivi della doglianza già svolta in primo grado, l'appellante reitera l'argomentazione secondo cui avrebbe provveduto a versare all'ufficio finanziaria somme superiori a quelle dovute.
Con memorie di replica l'appellante specifica l'elenco di tali pagamenti che tuttavia non si riferiscono ne espressamente ne indirettamente al periodo di imposta indicato nell'avviso di accertamento impugnato, ma in massima parte riguardano differenti periodi di imposta.
Per converso l'Agenzia appellata ha dato prova di aver tenuto conto dei versamenti effettuati dall'appellante in data 03.10.2022 e 05.10.2022 a titolo di IRES per il 2017, per l'importo complessivo di
€ 4.870,49. Pertanto rimane confermato che la rata unica da versare per aderire alla procedura di definizione agevolata era pari ad euro € 3.026,51 a fronte di un versamento pari ad € 409,00, insufficiente per fruire della procedura richiesta.
Di conseguenza il diniego della definizione agevolato appare del tutto legittimo.
Con il quinto ed il sesto motivo di gravame la società appellante reitera la censura di illegittimità, nel merito, dell'accertamento impugnato, affermando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto con dichiarazione integrativa presentata 19.09.2022.
Tuttavia, anche in questo caso, la società appellante non ha assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta estinzione del debito fiscale in contestazione mediante le dichiarazioni integrative ed i corrispondenti versamenti.
In tal senso deve essere condivisa integralmente la decisione di primo grado sul punto alle cui motivazioni può farsi rinvio anche con riferimento alla dedotta e non sussistente violazione dell'art. 10 comma 1 dello statuto del contribuente.
In conclusione l'appello proposto risulta infondato e deve essere respinto.
La complessità delle questioni trattate rende equo compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente e Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
TAVIANO PAOLO ANDREA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1638/2025 depositato il 24/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Boglione 7/25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13128/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
33 e pubblicata il 28/10/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK7030201982-2022 IRES-ALTRO 2017
- DINIEGO DEFIN. n. AGEDP3RM_91742_2024_1581 IRES-ALTRO 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 80/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (conclusioni come da verbale)
Resistente/Appellato: (conclusioni come da verbale)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 SRL ha proposto appello avverso la sentenza n. 13128 del 2024 della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma che ha respinto i riuniti ricorsi proposti avverso l'avviso di accertamento n. TK7030201982/2022 per il periodo d'imposta dal 01/07/2017 al 30/06/2018 ai fini IRES, nonché avverso il provvedimento di diniego di definizione agevolata di questa stessa pendenza tributaria ai sensi dell'articolo 1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con tempestive controdeduzioni si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate DP3 di Roma invocando il rigetto dell'appello proposto con il favore delle spese.
All'odierna udienza il ricorso è stato deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi 4 motivi di gravame la società appellante censura la decisione impugnata in ordine alla ritenuta illegittimità del provvedimento di diniego dell'istanza di definizione agevolata ai sensi dell'articolo
1, commi da 186 a 202, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Con detti motivi, riproduttivi della doglianza già svolta in primo grado, l'appellante reitera l'argomentazione secondo cui avrebbe provveduto a versare all'ufficio finanziaria somme superiori a quelle dovute.
Con memorie di replica l'appellante specifica l'elenco di tali pagamenti che tuttavia non si riferiscono ne espressamente ne indirettamente al periodo di imposta indicato nell'avviso di accertamento impugnato, ma in massima parte riguardano differenti periodi di imposta.
Per converso l'Agenzia appellata ha dato prova di aver tenuto conto dei versamenti effettuati dall'appellante in data 03.10.2022 e 05.10.2022 a titolo di IRES per il 2017, per l'importo complessivo di
€ 4.870,49. Pertanto rimane confermato che la rata unica da versare per aderire alla procedura di definizione agevolata era pari ad euro € 3.026,51 a fronte di un versamento pari ad € 409,00, insufficiente per fruire della procedura richiesta.
Di conseguenza il diniego della definizione agevolato appare del tutto legittimo.
Con il quinto ed il sesto motivo di gravame la società appellante reitera la censura di illegittimità, nel merito, dell'accertamento impugnato, affermando di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto con dichiarazione integrativa presentata 19.09.2022.
Tuttavia, anche in questo caso, la società appellante non ha assolto l'onere della prova in ordine all'avvenuta estinzione del debito fiscale in contestazione mediante le dichiarazioni integrative ed i corrispondenti versamenti.
In tal senso deve essere condivisa integralmente la decisione di primo grado sul punto alle cui motivazioni può farsi rinvio anche con riferimento alla dedotta e non sussistente violazione dell'art. 10 comma 1 dello statuto del contribuente.
In conclusione l'appello proposto risulta infondato e deve essere respinto.
La complessità delle questioni trattate rende equo compensare tra le parti le spese del grado.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese del grado.