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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/11/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 200/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati:
Dr. BA BORTOT Presidente
Dr. AE CAMPO Consigliere rel.
Dr. Paolo TALAMO Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in appello promossa con ricorso depositato in data 22.4.2024 da:
( , residente in [...] C.F._1
CHa 7, rappresentato e difeso, per mandato depositato telematicamente unitamente al presente atto, dai sottoscritti avv.ti G. Paolo Lando
( , pec . e C.F._2 Email_1 Email_2
LB CH , pec ), C.F._3 Email_3 CP_1
entrambi con fax n. 049.831066, ed elettivamente domiciliato, agli effetti della presente procedura, presso la CGIL di Vicenza in via Vaccari 128
-appellante- contro
di seguito ), in persona del Controparte_2 CP_3
legale rappresentante sig. c.f. Controparte_4 2
, con sede legale a Milano, in Piazza della Repubblica n. C.F._4
28, 20124, C.F. e P.Iva rappresentata e difesa dagli Avv.ti Anna P.IVA_1
Faccin – C.F. - ed - C.F. C.F._5 CP_5
- entrambi del Foro di Vicenza, con studio a Trissino (VI), C.F._6
in Via Vicenza n. 8 e con domicilio eletto presso lo Studio dei medesimi difensori, come da mandato digitalmente connesso al presente atto (per comunicazioni: fax n. 0445–490895; pec: Email_5
Email_6
-appellato-
Oggetto: Riforma della sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Vicenza.
In punto: Impugnazione di licenziamento..
Causa trattata all'udienza del 2.10.2025.
CONCLUSIONI:
Conclusioni dell'appellante:
- in parziale riforma della Sentenza n. 162/2024 del Tribunale di Vicenza, - accertata e dichiarata,
per i motivi di cui in narrativa, la nullità/ inefficacia/illegittimità del licenziamento, condannarsi
[...]
( , con sede legale in Milano, piazza della Repubblica 28, in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione di nel posto di lavoro Parte_1
(da convertirsi nel pagamento, in suo favore, di 15 mensilità a titolo di indennità sostitutiva della
reintegrazione, parametrate all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine
rapporto, pari ad euro 3.814,00), oltre che al pagamento di un'indennità risarcitoria parametrata a tale
retribuzione mensile dalla data del licenziamento (20.1.2023) sino a quella dell'esercizio dell'opzione
(5.4.2024), con il limite minimo di cinque mensilità, per un totale di 29,5 mensilità, oltre al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva
reintegrazione, ovvero, in subordine, al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 36 mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come sopra 3
individuata, - il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi legali;
- con rimborso del contributo unificato, rifusione integrale delle spese di lite e distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti, che hanno anticipato le spese e non riscosso diritti e onorari.
Conclusioni dell'appellato:
1. In via preliminare - Sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 162/2024 del 22.03.2024,
pubblicata il 25.03.2024, emessa dal Tribunale di Vicenza, sez. lav., nella causa R.G. n. 1451/2023,
ai sensi dell'art. 283 c.p.c. per i motivi sopra esposti.
2. Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale ed in riforma della impugnata sentenza:
a. In via preliminare, accertata la tardiva proposizione dell'impugnazione giudiziale del licenziamento
per le ragioni di cui al primo motivo di gravame incidentale, dichiarare l'improcedibilità del ricorso e
rigettare le domande proposte in primo grado da parte ricorrente (ora appellante principale).
b. A seguito di accoglimento della domanda sub lett. a condannare il ricorrente al risarcimento del danno
per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. a favore della resistente e quantificati in via equitativa dal Giudice.
c. In subordine, nel merito, accogliersi il secondo motivo di gravame incidentale e, per l'effetto, accertata la
validità ed efficacia del licenziamento, rigettare tutte le domande formulate dal ricorrente (attuale
appellante-principale) in primo grado nei confronti della società , perché infondate in fatto e diritto;
CP_3
d. In via di ulteriore subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande del ricorrente,
diminuirsi ogni importo liquidato a titolo di indennità risarcitoria nella misura minima, detraendo
quanto ottenuto nel periodo a titolo di aliunde perceptum dal lavoratore, da verificarsi in corso di
istruttoria, per le ragioni di cui al terzo motivo di gravame incidentale;
e. In estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dei precedenti motivi di appello
incidentale, ridurre l'importo liquidato a titolo di spese di lite in accoglimento del quarto motivo di gravame
incidentale. In ogni caso:
3. Rigettarsi l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto ritenendo rinunciata ogni altra
domanda e/o eccezione e/o istanza anche istruttoria formulata dal ricorrente in primo grado in quanto
non espressamente riproposta in appello;
4
4. Condannare parte appellata alla rifusione delle spese e competenze dei due gradi di giudizio, oltre agli
accessori di legge.
Svolgimento del processo.
Con sentenza n. 162/2024 emessa in data 22.3.2024, il Tribunale di Vicenza ha accolto parzialmente la domanda proposta da nei confronti di Parte_1
In particolare, il signor ha impugnato il Controparte_2 Pt_1 licenziamento disciplinare, intimatogli con lettera mai ricevuta, ed ha chiesto la condanna della società resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento dell'indennità risarcitoria, parametrata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, determinata in € 3.814,00.
La sentenza di primo grado ha confermato che la lettera di licenziamento non era mai stata comunicata al lavoratore e ha escluso l'operatività della presunzione di cui all'art. 1335 c.c.; ha quindi ritenuto che il rapporto di lavoro doveva considerarsi come mai risolto ed ha condannato la società resistente al risarcimento del danno, corrispondente alle retribuzioni perdute dalla data del licenziamento a quella della sentenza, commisurate al parametro indennitario indicato nel ricorso. Ha condannato la società resistente alla rifusione delle spese di lite.
Con ricorso depositato in data 22.4.2024, il signor ha impugnato la Pt_1 sentenza di primo grado per il seguente motivo: la sentenza di primo grado avrebbe errato nel ritenere il rapporto di lavoro ancora in essere, omettendo di valorizzare la circostanza, pacifica tra le parti e adeguatamente provata, della volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto. Sostiene l'appellante principale che nel caso in esame vi è prova adeguata del licenziamento e della sua inefficacia, per non essere mai stato portato a sua conoscenza, con la conseguente applicabilità della tutela di cui all'art. 2 D. Lgs. 23/2015, in quanto intimato in carenza di forma scritta.
Ha quindi formulato le conclusioni riportate in epigrafe. ha appellato in via incidentale la sentenza di primo Controparte_2 grado sulla base dei seguenti motivi: 5
A) La sentenza avrebbe erroneamente respinto l'eccezione di decadenza, omettendo di valutare la mail inviata dal lavoratore alla società il 9.2.2023, con cui venivano contestate la fondatezza della contestazione e sanzione disciplinare e veniva chiesto il ripristino del rapporto di lavoro. La società appellante sostiene quindi il superamento del termine stabilito dall'art. 6 comma 2 l. 604/1966, dal momento che solo il 5.9.2023 il lavoratore aveva promosso in tentativo di conciliazione.
B) In via subordinata, censura la sentenza di primo grado perché viziata da ultrapetizione nel capo che ha accertato l'inefficacia del licenziamento per un vizio del procedimento di comunicazione. In questo senso, sostiene che la lettera di licenziamento è ritualmente pervenuta all'indirizzo di residenza del lavoratore e che questi non ha in alcun modo provato circostanze idonee a superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
C) In via di ulteriore subordine, censura il capo della sentenza impugnata di condanna al risarcimento del danno. Anche in questo caso la sentenza sarebbe viziata da ultrapetizione, dal momento che la tutela risarcitoria era stata chiesta come specifica conseguenza dell'accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento. Inoltre, nella determinazione del risarcimento, non si è tenuto conto dell'alinde perceptum, come l'appellante aveva chiesto in primo grado.
D) Infine, in via ulteriormente subordinata, censura il capo di condanna al pagamento delle spese di lite, fondato sul rifiuto della società di aderire alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale, senza tenere conto della parziale soccombenza del ricorrente.
La società appellata ha infine chiesto il rigetto dell'appello principale.
La causa è stata decisa nel presente grado di giudizio all'udienza di discussione del
2.10.2025.
Motivi della decisione.
L'appello principale è fondato e va accolto nei termini che verranno precisati.
L'esame del motivo d'appello del ricorrente va condotto unitamente a quello sul secondo motivo d'appello incidentale della società, incentrato sulla valutazione 6
dell'inefficacia del licenziamento e sulle conseguenze giuridiche di questa valutazione.
1. Occorre muovere dall'accertamento compiuto dalla sentenza di primo grado in merito alla non operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
Come ha correttamente accertato la sentenza di primo grado sulla base dei documenti acquisiti in giudizio, non vi è la prova che la lettera di licenziamento sia pervenuta all'indirizzo di residenza dell'appellante.
La vicenda trae origine dalla contestazione disciplinare del 20.1.2023, inviata all'indirizzo di residenza del lavoratore, in Zovencedo, via CHa n.
7. come emerge dal doc. 4 prodotto dalla società, la raccomandata utilizzata per la spedizione della contestazione disciplinare non è stata recapitata perché il destinatario è risultato sconosciuto all'indirizzo, come da annotazione dell'agente postale del 23.1.2023
Il 20.1.2023, lo stesso giorno della spedizione della lettera di contestazione disciplinare, la società aveva provveduto a leggere all'appellante il contenuto della contestazione alla presenza di due testimoni, atteso il rifiuto del lavoratore di ricevere a mani la relativa lettera, mettendolo così a c0onoscenza del fatto contestato, come emerge dal doc. 4 prodotto dalla società.
La lettera di licenziamento, che reca la data del 28.1.2023, è stata inviata all'indirizzo dell'appellante, in Zovencedo, via CHa n.7, e anche in questo caso il plico non è stato consegnato dall'agente del servizio postale, che ha barrato la casella “sconosciuto”. La raccomandata è quindi stata restituita al mittente il 2.2.2023
(cfr. doc. 6 della società).
In sostanza, è documentale che la lettera di licenziamento non è mai giunta all'indirizzo del destinatario, senza che sia stato lasciato alcun avviso di giacenza, con la conseguente inoperatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
La tesi della società appellata, che afferma l'applicabilità dell'art. 1335 c.c., non trova fondamento nell'orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Va infatti considerato che la S.C. ha più volte sottolineato come “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che il destinatario
l'abbia conosciuto. A tal fine è invece necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a 7
destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 cod. civ., opera per il solo fatto oggettivo dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione, ma non quando l'agente postale, ancorché errando, l'abbia rispedito al mittente, dichiarando essere il destinatario sconosciuto.” (cfr. Cass. 9303/2012). Nello stesso senso Cass.
24703/2017 sottolinea come “La spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non è sufficiente perché possa presumersi che il destinatario l'abbia conosciuto. A tal fine è necessario che il plico sia effettivamente pervenuto a destinazione, in quanto il principio di presunzione di conoscenza, posto dall'art. 1335 c.c., rimane integrato solo in conseguenza del fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo di destinazione, e non opera quando l'agente postale lo abbia rispedito al mittente, attestando di non aver potuto procedere alla consegna.”. Infine, con ordinanza n. 19232/2018, la S.C. ha affermato “Ed invero l'indagine in fatto compiuta dai giudici del merito ha consentito di accertare che la documentazione attinente alla notifica versata in atti non è sufficiente a dimostrare la regolarità della procedura di recapito, mancando l'attestazione circa "le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna, le ragioni della mancata effettuazione della consegna medesima, il conseguente deposito del plico presso l'ufficio postale, il mancato ritiro dello stesso e la data di restituzione al mittente, difettando le relative annotazioni debitamente sottoscritte dall'agente postale loro autore". In presenza della descritta situazione di irregolarità del procedimento notificatorio, ai fini della proposta censura di violazione di legge resta irrilevante ogni altro elemento valutativo offerto (in specie stampa del sito internet , talchè correttamente la Corte d'appello ha ritenuto inoperante Parte_2 il principio di presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c., operante soltanto ove dimostrato il perfezionamento del procedimento notificatorio (in tal senso Cass. N. 12822del
12.6.2016)”.
La S.C., anche nelle pronunce richiamate dalla società, ha infatti affermato che
“La presunzione di conoscenza ex art. 1335 cod.civ. degli atti recettizi in forma scritta giunti all'indirizzo del destinatario opera, infatti, per il solo fatto oggettivo dell'arrivo dell'atto nel luogo indicato dalla norma”, in fattispecie caratterizzata dall'avviso di giacenza lasciato presso l'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. 36397/2022). La stessa pronuncia n.
15397/2023 richiamata dalla società appellata valorizza elementi del tutto assenti nella fattispecie in esame. In particolare, la S.C. ha valorizzato quanto risultante dalla scheda informativa di , che dava atto della mancata consegna Parte_2 della raccomandata, del suo deposito presso l'ufficio postale, della sia restituzione 8
al mittente, come elementi idonei a dimostrare che la raccomandata era effettivamente pervenuta all'indirizzo del destinatario e che questi non aveva fornito la prova negativa richiesta dalla norma. La Corte ritiene pertanto documentate “le attività svolte dall'agente postale incaricato della consegna e la compiuta giacenza”.
Si tratta di elementi che non ricorrono nella fattispecie in esame, dal momento che da un lato l'annotazione dell'agente postale è chiara nell'indicare uno dei motivi per cui la raccomandata non è stata recapitata all'indirizzo di destinazione,
e dall'altro la scheda del gestore del servizio postale esclude che la raccomandata sia rimasta in giacenza a disposizione del destinatario per il periodo previsto.
Il mancato recapito della lettera di licenziamento non è peraltro addebitabile a comportamenti del lavoratore, che ha dimostrato di essere residente presso quella abitazione fin dal 22.10.2002 (cfr. doc. 16 allegato al ricorso) e di aver regolarmente ricevuto la propria corrispondenza a quell'indirizzo (cfr. doc. 16 e
18). Si tratta peraltro di indirizzo noto alla società, che vi ha infatti inviato la corrispondenza diretta al lavoratore.
Di conseguenza, deve ritenersi dimostrato che la lettera di licenziamento non è stata mai pervenuta all'indirizzo del lavoratore e che non può operare, nella fattispecie in esame, la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c.
2. Si tratta a questo punto di verificare quali siano le conseguenze previste dall'ordinamento nel caso di licenziamento non comunicato al lavoratore.
La sentenza di primo grado ha ritenuto applicabile la tutela di diritto comune, ha ritenuto il rapporto di lavoro come mai risolto e ha di conseguenza condannato la società a corrispondere al lavoratore un risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute per effetto dell'illegittima estromissione dal lavoro.
Il giudizio espresso dalla sentenza impugnata non è condiviso da questa Corte.
Va anzitutto considerato che la volontà del datore di lavoro di risolvere il rapporto di lavoro è dimostrata ed è stata adeguatamente manifestata.
In particolare, occorre fare riferimento non solo alla lettera di licenziamento inviata al lavoratore, ma anche alla comunicazione obbligatoria di Pt_3 cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa (cfr. doc. 10 prodotto dalla 9
società), alla data di cessazione del rapporto di lavoro indicata nella busta paga di gennaio 2023 (cfr. doc. 4 allegato al ricorso di primo grado).
Una volta dimostrato che il rapporto di lavoro si è estinto per licenziamento, incombe sul datore di lavoro l'onere di dimostrare il rispetto di tutti i requisiti formali previsti (cfr. Cass. 5061/2016).
La sentenza di primo grado si è attenuta a questo orientamento e ha correttamente ritenuto l'illegittimità del licenziamento per non avere la società datrice di lavoro dimostrato l'effettivo perfezionamento del procedimento di comunicazione del recesso.
Tuttavia, quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del recesso, la
Corte ritiene che debba applicarsi la disciplina dettata dall'art. 2 l. 604/1966.
Va infatti considerato che la fattispecie in esame va ricompresa tra le ipotesi di licenziamento intimato senza i requisiti di forma, secondo la previsione degli art. 2 l.604/1966 e 2 D. Lgs. 23/2915.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza impugnata, che ha ritenuto l'impossibilità di ricondurre la fattispecie in esame ad una specifica disciplina, deve ritenersi applicabile l'art. 2 l. 604/1966, dal momento che il licenziamento in questione, dimostrato esistente, non è stato adottato con i requisiti formali richiesti dalla norma, per non essere stato comunicato al lavoratore nelle forme e con le modalità previste dalla legge.
Il licenziamento, quale atto recettizio, si può considerare conosciuto dal lavoratore solo nel momento in cui la relativa comunicazione sia recapitata all'indirizzo del destinatario (cfr. Cass. 23589/2018; Cass. 19232/2018). In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità valorizza il procedimento notificatorio o di trasmissione dell'atto di recesso datoriale come direttamente riferibile alla previsione dell'art. 2 l. 604/1966, come specifico momento che integra il requisito formale previsto dalla norma (cfr. Cass. 17652/2007; Cass. 6447/2009).
In questo senso si esprime l'art. 2 l. 604/1966, che nei primi due commi valorizza appunto la comunicazione al lavoratore tanto del licenziamento che dei motivi, mettendo così in evidenza che il procedimento notificatorio è compreso nel requisito formale previsto dalla norma, così che un licenziamento non comunicato
è un licenziamento privo della forma richiesta dalla norma. 10
Le conseguenze vanno pertanto individuate nell'art. 2 D. Lgs. 23/2015, per cui la società appellata va condannata al pagamento in favore dell'appellante dell'indennità sostitutiva della reintegra, come precisato nelle conclusioni del ricorso in appello, in considerazione dell'esercizio del diritto di opzione da parte dell'appellante, oltre all'indennità risarcitoria, commisurate al parametro dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari a € 3.814,00 (l'ammontare del parametro, come determinato dalla sentenza di primo grado, non è infatti oggetto di impugnazione).
Quanto all'indennità risarcitoria, essa va determinata con riferimento al periodo corrente tra la data del licenziamento (20.1.2023, data che tiene conto del mancato pagamento delle retribuzioni come da ultima busta paga prodotta) al 5.4.2024, data di esercizio del diritto di opzione. Dall'importo così determinato andrà detratto quanto percepito dal ricorrente in forza dei rapporti di lavoro documentati dall'estratto contributivo dell'INPS, dalla Certificazione Unica relativa al 2023 e dalla comunicazione del Centro per l'impiego Veneto Lavoro, da cui emerge l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro a far data dal
15.10.2023 al termine del patto di servizio stipulato ai sensi del D. Lgs. 150/2015.
Sulle somme così determinate andranno calcolati gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, come stabilito dall'art. 429 c.p.c.
Le considerazioni che precedono portano quindi al rigetto del secondo motivo d'appello incidentale proposto dalla società, ad esclusione della parte relativa all'aliunde perceptum.
3. Relativamente all'aliunde perceptum va infatti accolto il motivo di appello incidentale che ha investito la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha accolto la relativa eccezione formulata in primo grado dalla società e non ha dato seguito all'istanza di esibizione rivolta all'INPS e al Centro per l'Impiego.
A questo proposito, con ordinanza del 10.7.2025, la Corte ha accolto l'istanza di esibizione ed ha acquisito i documenti richiesti, da cui è emersa l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro del ricorrente a decorrere dal 15.10.2023, al termine del patto di servizio stipulato ai sensi del D. Lgs. 150/2015, come da attestazione del Centro per l'Impiego. 11
L'appellante principale ha contestato l'ordinanza e ne ha eccepito la nullità per contrasto con gli art. 112, 115 e 421 c.p.c. e per violazione del diritto alla riservatezza in merito ai contenuti dei documenti acquisiti.
L'eccezione è priva di fondamento.
L'istanza di esibizione rivolta al Centro per l'impiego e all'INPS è stata infatti ritualmente proposta dalla società resistente nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado a sostegno dell'eccezione di aliunde perceptum pure ritualmente formulata.
Pertanto non vi è stata alcuna violazione degli art. 112, 115 e 421 c.p.c., dal momento che la Corte ha accolto un'istanza istruttoria formulata fin dal primo scritto difensivo della parte che ne ha fatto richiesta.
Va considerato in proposito che l'istanza risponde ai presupposti richiesti dall'art. 210 c.p.c. e dall'art. 94 disp. att. c.p.c., costituiti dalla specifica predeterminazione, da parte dell'istante, dell'oggetto dell'eventuale ordine, senza che ciò implichi la dettagliata descrizione di quanto si suppone contenuto nel documento, ma comunque con l'onere di indicazione dell'esistenza del documento e degli elementi idonei all'attuazione dell'ordine (cfr. Cass. 10916/2003; Cass.
2772/2003), dall'assenza di finalità meramente esplorativa, in quanto i documenti richiesti sono diretti ad attestare il fatto che si intende provare, in via ufficiale e inconfutabile da parte degli enti pubblici preposti, dall'impossibilità di procurarsi il documento aliunde. In merito a quest'ultimo requisito, va considerato che la giurisprudenza di legittimità esclude la possibilità di ricorrere all'ordine di esibizione nel caso in cui l'interessato possa di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla in causa (cfr. Cass. 19475/2005).
A questo proposito, va considerato che “In tema di prova civile, la richiesta formulata da una delle parti, volta ad ottenere dal terzo l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di un documento contenente dati personali dell'altra parte, non può essere respinta per solo il fatto che il richiedente non abbia fatto istanza di accesso ex d.lgs. n. 196 del 2003, poiché le ragioni di protezione dei dati personali sono per legge recessive rispetto alle esigenze di giustizia e, in un'ottica di concentrazione delle tutele, si deve favorire la composizione dei diversi interessi in un'unica sede, secondo le regole proprie di quest'ultima.” (cfr. Cass. 5068/2021). Con questa pronuncia la S.C. ha quindi affermato che la mancata presentazione dell'istanza di accesso ai 12
dati personali, quali sono quelli del lavoratore rispetto alle sue vicende lavorative e contributive, non è ostativa all'accoglimento dell'istanza di esibizione del documento contenente questi dati, fondata sull'art. 210 c.p.c.
Il principio affermato dalla pronuncia richiamata esclude poi la denunciata violazione del diritto alla riservatezza del lavoratore. Va peraltro considerato che la produzione in giudizio di documenti contenenti dati personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con cui è stata acquisita la loro conoscenza, purché l'esercizio del diritto di difesa avvenga nel rispetto dei doveri di correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4
e 11 del d.lgs. n. 196 del 2003 (cfr. Cass. 33809/2021; Cass. 29829/2024).
Nel caso in esame l'appellante principale non ha spiegato le ragioni per cui l'accoglimento dell'istanza di esibizione avrebbe trasmodato dai limiti imposti dalla norma, mentre va per contro considerato che l'acquisizione dei dati relativi all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro successivamente al licenziamento risulta vertere su circostanza rilevante ai fini della determinazione dell'indennità risarcitoria spettante al lavoratore illegittimamente licenziato.
4. Vanno da ultimo respinti gli altri motivi di appello incidentale.
4.1 Quanto al capo della sentenza di primo grado che ha respinto l'eccezione di decadenza dall'impugnazione del licenziamento, la società sostiene che non sarebbe stato preso in considerazione la mail inviata dal lavoratore il 9.2.2023, da considerarsi come impugnazione del licenziamento. In questo modo risulterebbe violata la previsione del secondo comma dell'art. 6 l. 604/1966.
L'esame del documento richiamato dalla società porta tuttavia a escludere che ad esso possa attribuirsi contenuto di impugnazione del licenziamento. Con la mail, il signor ha sostenuto di non aver ricevuto al proprio indirizzo alcuna Pt_1 comunicazione proveniente dalla datrice di lavoro ed ha contestato “il licenziamento illecito messo in atto il 12 dicembre, dove venivo sospeso dal lavoro con minacce per ottenere le dimissioni da parte mia e mettendomi infine in ferie forzate”. È quindi evidente che la mail fa riferimento non al licenziamento impugnato nel presente giudizio, ma alla sua collocazione forzata in ferie, come da circostanza allegata al punto 5 della narrativa del ricorso di primo grado (il licenziamento, infatti, è intervenuto a gennaio 2023). 13
L'inciso “Attendo il ripristino della possibilità di lavorare” va quindi riferito non al licenziamento ma alla sospensione del rapporto conseguente al provvedimento esattamente collocato nel tempo dal lavoratore. Non può condividersi neppure la lettura che la società ha dato delle deduzioni del lavoratore all'udienza del 9.2.2024 in primo grado, laddove il procuratore del ricorrente ha contestato “l'eccezione di decadenza in quanto infondata, avendo il ricorrente nella mail del 9 febbraio 2023 contestato un licenziamento per fatti concludenti, privo di forma scritta, cioè un atto diverso dalla pretesa lettera di licenziamento sub doc. 6 di controparte.”. in proposito va rilevato che nella stessa mail l'evento del 12.12.2021 viene qualificato dal lavoratore come licenziamento, vale a dire come sostanziale interruzione del rapporto di lavoro, ma proprio questo previso riferimento esclude che l'atto possa avere ad oggetto un fatto estintivo del rapporto neppure menzionato.
Va peraltro esclusa la temerarietà del motivo di appello, ai fini della domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante principale nelle note di replica depositate il 20.1.2025.
4.2 Va respinto anche l'ultimo motivo di appello incidentale, riferito al capo della sentenza di primo grado che ha statuito in merito alle spese di lite, ponendole per intero a carico della società, in considerazione del rifiuto opposto alla proposta conciliativa del giudice.
La sentenza risulta tuttavia corretta sul punto, in considerazione della soccombenza sostanziale della parte, ribadita anche nel presente grado di giudizio, atteso l'accoglimento della domanda di impugnazione del licenziamento e il rigetto delle eccezioni fondate sulla sua legittimità
5. In conclusione, la sentenza di primo grado andrà parzialmente riformata quanto alle conseguenze della declaratoria di illegittimità del licenziamento, con l'accoglimento della domanda dell'appellante principale di condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro e della indennità risarcitoria dalla data di esercizio del diritto di opzione fino all'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, detratto l'aliunde perceptum, come dedotto dalla società appellante incidentale.
Quanto al regime delle spese del presente grado di giudizio, l'accoglimento dell'appello incidentale e il rigetto di quello incidentale, particolarmente per i 14
motivi diretti a escludere in radice la fondatezza del diritto azionato, portano alla condanna dell'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese di lite, liquidate sulla base dei parametri medi di cui al DM 55/2015.
Ricorrono le condizioni di cui all'art.93 c.p.c. per la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni diversa istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza di primo grado:
1) Condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità, sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, corrispondente a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, come determinata dalla sentenza impugnata, oltre al pagamento di un'indennità risarcitoria pari alla commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (20.1.2023) al 5.4.2024, dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altra attività lavorativa dalla data del 15.10.2023, oltre alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e agli interessi di legge dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
2) Condanna la società appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 9.991,00 per compensi ed € 379,50 per esborsi, oltre al contributo forfetario di cui all'art. 2 DM 10 marzo n. 2014 n.55, IVA e CPA, con distrazione in favore degli avvocati G. Paolo Lando e LB CH, quali procuratori antistatari.
Venezia, 2.10.2025.
Il Consigliere relatore La Presidente
(AE CA) (BA BO)