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Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/11/2024, n. 2964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2964 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 10607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Marina Pugliese Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Luccoli 23/7 presso e nello studio dell'Avv.
BOCCARDO PAOLO (C.F. che lo rappresenta e lo difende come da C.F._2
procura in atti
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
17/01/1972, elettivamente domiciliato in Genova, Passo Frugoni 4/12 presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO GEORGIA (C.F. ) che la rappresenta e la C.F._4
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. PARODI VIOLA (C.F.
) come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 19.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 19.09.2024 in punto di modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie (nata a [...] il [...], maggiorenne ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente) e (nata a [...] il [...]), Per_2
stabilite dal decreto emesso in data 20.02.2012 dal Tribunale per i Minorenni di Genova che sul punto aveva recepito l'accordo delle parti;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni in vigore tra le parti per effetto del decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 20.2.2012
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“Il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Pt_1 alla signora la somma di € 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1
ordinario delle due figlie (€ 200 per figlia), nonché a contribuire al 50% delle spese dello psicologo di , oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie da individuare secondo Per_1
i criteri di cui al verbale della riunione ex art.47 quater ORD. GIUD del 15.9.2016 della IV
Sezione Civile del Tribunale di Genova e presta il suo consenso a che la madre percepisca
l'assegno unico al 100%”, con la precisazione dell'aggiornamento ISTAT della somma concordata a titolo di contribuzione paterna mensile al mantenimento ordinario delle figlie a partire dal mese di aprile 2025.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Marina Pugliese
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Pellegrini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente
Dott. Marina Pugliese Giudice rel.
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Luccoli 23/7 presso e nello studio dell'Avv.
BOCCARDO PAOLO (C.F. che lo rappresenta e lo difende come da C.F._2
procura in atti
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
17/01/1972, elettivamente domiciliato in Genova, Passo Frugoni 4/12 presso e nello studio dell'Avv. CALCAGNO GEORGIA (C.F. ) che la rappresenta e la C.F._4
difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. PARODI VIOLA (C.F.
) come da procura in atti C.F._5
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale d'udienza del 19.09.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE Visto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 19.09.2024 in punto di modifica delle condizioni di mantenimento delle figlie (nata a [...] il [...], maggiorenne ma Per_1
non ancora economicamente autosufficiente) e (nata a [...] il [...]), Per_2
stabilite dal decreto emesso in data 20.02.2012 dal Tribunale per i Minorenni di Genova che sul punto aveva recepito l'accordo delle parti;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, a parziale modifica delle condizioni in vigore tra le parti per effetto del decreto del Tribunale per i Minorenni di Genova in data 20.2.2012
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“Il signor si impegna a versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico Pt_1 alla signora la somma di € 400,00 a titolo di contribuzione al mantenimento CP_1
ordinario delle due figlie (€ 200 per figlia), nonché a contribuire al 50% delle spese dello psicologo di , oltre al 50% delle spese straordinarie delle figlie da individuare secondo Per_1
i criteri di cui al verbale della riunione ex art.47 quater ORD. GIUD del 15.9.2016 della IV
Sezione Civile del Tribunale di Genova e presta il suo consenso a che la madre percepisca
l'assegno unico al 100%”, con la precisazione dell'aggiornamento ISTAT della somma concordata a titolo di contribuzione paterna mensile al mantenimento ordinario delle figlie a partire dal mese di aprile 2025.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 20.9.2024
IL GIUDICE RELATORE
Dott. Marina Pugliese
IL PRESIDENTE
Dott. Domenico Pellegrini