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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2746/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19180/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G. Porzio, 4 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514993 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/ parziale/tardivo versamento n. 166514/993 per Imu relativa all'anno 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto trattandosi di abitazione principale.
Si costituisce il Comune di Napoli che evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì Napoli obiettivo valore SR le cui controdeduzioni sono però parzialmente illeggibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Posta la parziale illegibilità delle memorie presentate dalla OV SR le stese devono considerarsi come non depositate ( sebbene nella parte leggibile si evince il riconoscimento dell'errore della OV ed il riscontrato della dimora effettiva della ricorrente presso il cepiste interessato).
Se così è , allora, deve considerarsi che la OV SR non abbia fornito alcune prova contraria di quanto affermato dal ricorrente.
Pertanto, in base alla ripartizione dell'onere probatorio occorre ritenere fondato quanto affermato dalla contribuente.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccomebenza e si liquidano come da dispositivo.
Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna la OV SR al pagamento delle spese processuali che liquida omnia in euro 150,00.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:50 in composizione monocratica:
MI RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19180/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Via G. Porzio, 4 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Napoli Obiettivo Valore S.r.l. - 17142801004
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 166514993 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la proposizione del ricorso e successiva costituzione in giudizio la sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in epigrafe, impugna l'avviso di accertamento esecutivo per omesso/ parziale/tardivo versamento n. 166514/993 per Imu relativa all'anno 2020.
La ricorrente eccepisce la nullità dell'atto trattandosi di abitazione principale.
Si costituisce il Comune di Napoli che evidenzia il proprio difetto di legittimazione passiva.
Si costituisce altresì Napoli obiettivo valore SR le cui controdeduzioni sono però parzialmente illeggibili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva del comune di Napoli, in quanto, come dal medesimo evidenziato “in quanto “in applicazione del D.lgs. n. 446 del 1997, art. 52, (…), qualora il
Comune affidi il servizio di accertamento e riscossione delle proprie imposte locali, mediante un'apposita convenzione, ai soggetti terzi indicati nella suddetta norma, il potere di accertamento del tributo spetta al soggetto concessionario e non al Comune, ed all'attribuzione di tali poteri consegue, quale ineludibile conseguenza, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le controversie che involgano tali materie”.
Passando al merito, il ricorso è fondato e pertanto deve essere accolto.
Posta la parziale illegibilità delle memorie presentate dalla OV SR le stese devono considerarsi come non depositate ( sebbene nella parte leggibile si evince il riconoscimento dell'errore della OV ed il riscontrato della dimora effettiva della ricorrente presso il cepiste interessato).
Se così è , allora, deve considerarsi che la OV SR non abbia fornito alcune prova contraria di quanto affermato dal ricorrente.
Pertanto, in base alla ripartizione dell'onere probatorio occorre ritenere fondato quanto affermato dalla contribuente.
Alla luce di quanto evidenziato, il ricorso deve essere accolto.
Le spese seguono la soccomebenza e si liquidano come da dispositivo.
Pertanto, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli, nella persona del GM,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso condanna la OV SR al pagamento delle spese processuali che liquida omnia in euro 150,00.