Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 3
- Legge 23 marzo 1998, n. 97
Articolo 4 della Legge 23 marzo 1998, n. 97
Versione
17 aprile 1998
17 aprile 1998