CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XII, sentenza 07/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, EL
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3280/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza F. Cavallotti Indirizzo_2 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007536000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7652/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.04.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, all'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Messina, alla Regione Sicilia ed alla Camera di Commercio di Messina, depositato il 05.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.295802025000007536/000, notificata il 04.02.2025, per la somma totale di € 19.495,87 di cui € 11.038,77 per tributi erariali (Bollo Auto- IRAP- IVA - Diritto Camera di commercio), già richiesta con prodromiche cartelle.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte;
2. Prescrizione e/o decadenza;
3. Omessa allegazione e produzione in giudizio della copia delle cartelle con le relative notifiche;
4. Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 05.07.2025 si è costituita AdER con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha rassegnato la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, con conseguente operatività della preclusione di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, come segue:
1- 29520150005775838000 (diritto annuale CCIAA) notificata in data 30.03.2015 personalmente alla stessa contribuente;
2 - 29520160025500717000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 02.09.2016; 4 - 29520170014221921000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 07.11.2017;
5 - 29520180006948791000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 14.05.2018;
6 - 29520180012574988000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 26.09.2018;
7 - 29520180018172982000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 10.01.2019;
8 - 29520180017400577000 (IRAP IVA 2015) notificata a mezzo pec in data notificata il 14/11/2018;
9 - 29520190003822358000, (IRPEF 2015) notificata a mezzo pec il 02/05/2019;
10 - 29520190013725141000, (IVA 2016) notificata a mezzo pec il 12/12/2019.
11 - 29520200020972551000, (IRPEF 2016) notificata a mezzo pec il 15/11/2022;
12 - 29520210031126821000, (Tassa auto 2015) notificata a mezzo pec il 16/12/2022;
13 - 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
14 -29520210081241180000, (Tassa auto 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
15 - 29520220020768321000, (Tassa auto 2019) notificata a mezzo pec il 28/10/2022;
16 - 29520220029769509000, (Diritti camerali 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
17 - 29520230006224013000, (IRPEF 2018) notificata a mezzo pec il 21/04/2023;
18 - 29520230018432683000, (Tassa auto 2020) notificata a mezzo pec il 12/05/2023;
19 - 29520230036320631000, (diritti camerali 2019) notificata a mezzo pec il 26/01/2024;
20 - 29520240023510769000, (Tassa auto 2021) notificata a mezzo pec il 30/04/2024.
Ha quindi dedotto che l'interruzione della prescrizione, ove necessaria, ha avuto luogo mediante la notifica dei seguenti atti:
1- Avviso di intimazione n. 29520189005496975000 notificato a mezzo pec in data 20.12.2018 relativo alle cartelle 29520160031884658000 e n. 29520170014221921000 oggi impugnate.
2- Avviso di intimazione n. 29520199000553305000 notificato a mezzo pec in data 15.01.2019 relativo alle cartelle 29520160031884658000 e n. 29520170014221921000 oggi impugnate.
3- Avviso di intimazione n. 29520229009240355000 notificato a mezzo pec in data 12.12.2022 relativo a tutte le cartelle esattoriali oggi opposte.
4- Avviso di intimazione n. 29520249014318525000 notificato a mezzo pec in data 28.08.2024 relativo alle seguenti cartelle 29520160031884658000, 29520170014221921000, 29520180018172982000 e n.
29520210031126821000.
5- Avviso di intimazione n. 29520249018763117000 notificato a mezzo pec in data 16.10.2024 relativo alle seguenti cartelle 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) e n. 29520210081241180000.
6- Avviso di intimazione n. 29520259008013815000 notificato a mezzo pec in data 28.04.2025 relativo alle seguenti cartelle 29520200020972551000, 29520220020768321000 e n. 29520230018432683000.
Ha comunque fatto richiamo alla normativa emergenziale Covid19.
In data 03.09.2025 si è costituita l'AE che ha rassegnato la legittimità della propria attività e chiesto comunque il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito la Camera di Commercio per l'udienza cautelare del 27.10.2025, ove è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
La Regione Sicilia si è quindi costituita il 04.12.2025 con comparsa nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione per la tassa auto ante 2016 e, per il resto, argomentato la legittimità dell'attività di competenza propria e dell'agente della riscossione e dedotto quindi l'infondatezza del ricorso.
Il 05.12.2025 parte ricorrente ha eccepito la violazione del comma 5bis dell'art. 25bis D.Lgs. 546/92 e contestato comunque la produzione documentale avversa in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti sottesi a quello impugnato.
Nello specifico ha eccepito:
- l'inesistenza giuridica della notifica tramite PEC dell'atto impugnato, essendo consentita la notificazione a mezzo pec del documento informatico e non della copia informatica del documento emesso;
- l'inesistenza giuridica della notifica tramite PEC dell'atto impugnato, in quanto proviene dall'indirizzo Email_6 e dall'indirizzo “notifica.acc.sicilia.@pec.agenziariscossione.gov. it”, che non risulta negli elenchi/registri di certificazione delle pec valide per le notifiche di Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Merita premettere l'infondatezza delle eccezioni legate alla inesistenza della notifica.
Ed invero, ancora di recente la S.C. (cfr. ord. n. 28852/2023), valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.
R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha affermato il principio per cui "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass.
05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402).
Quanto all'indirizzo usato per la notifica, va osservato che ancora di recente (ord. n. 982/23 e 6015/23) la
S.C. ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.. In particolare, la Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
“Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
La disamina della produzione documentale operata da AdER dà conto della rituale notifica, alle date indicate ed a mezzo pec, delle cartelle di pagamento elencate (l'unica cartella notificata a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie, è quella di cui al punto 1), con gli atti interruttivi parimenti indicati. La produzione dei files in formato .eml rende superflua l'attestazione di conformità pretesa, trattandosi dell'originale telematico.
La notifica delle intimazioni intermedie vale a rendere preclusa, nella presente sede, la deduzione di vizi antecedentemente maturati, anche relativi alla notifica delle cartelle, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la impugnazione degli atti medio tempore notificati e che risultano oggi inammissibili in virtù del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va rammentato in proposito che la S.C. ha chiaramente affermato, con ragionamento applicabile al caso in esame, che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta […] Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (cfr.
Cass. n. 3005/2020)
Da ultimo, più specificamente sul tema, Cass. n. 20476/2025, ove la SC ha equiparato l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza difensiva in sede di impugnazione di atti successivamente notificati (si riporta di seguito la massima: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del
1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”) Deve comunque osservarsi quanto segue:
1- 29520150005775838000 (diritto annuale CCIAA) notificata in data 30.03.2015 personalmente alla stessa contribuente. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
2 - 29520160025500717000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 02.09.2016. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
3 - 29520160031884658000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 17.01.2017. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
4 - 29520170014221921000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 07.11.2017. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
5 - 29520180006948791000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 14.05.2018. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
6 - 29520180012574988000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 26.09.2018. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
7 - 29520180018172982000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 10.01.2019. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
8 - 29520180017400577000 (IRAP IVA 2015) notificata a mezzo pec in data notificata il 14/11/2018.
Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
9 - 29520190003822358000, (IRPEF 2015) notificata a mezzo pec il 02/05/2019. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
10 - 29520190013725141000, (IVA 2016) notificata a mezzo pec il 12/12/2019. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
11 - 29520200020972551000, (IRPEF 2016) notificata a mezzo pec il 15/11/2022. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
12 - 29520210031126821000, (Tassa auto 2015) notificata a mezzo pec il 16/12/2022. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
13 - 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) notificata a mezzo pec il 02/02/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
14 -29520210081241180000, (Tassa auto 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
15 - 29520220020768321000, (Tassa auto 2019) notificata a mezzo pec il 28/10/2022. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
16 - 29520220029769509000, (Diritti camerali 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023 Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
18 - 29520230018432683000, (Tassa auto 2020) notificata a mezzo pec il 12/05/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
19 - 29520230036320631000, (diritti camerali 2019) notificata a mezzo pec il 26/01/2024. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
20 - 29520240023510769000, (Tassa auto 2021) notificata a mezzo pec il 30/04/2024. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione.
E' da ritenere che il regime di prescrizione valevole per il tributo debba essere esteso agli accessori, quando applicati contestualmente al tributo medesimo (da ultimo Cass. n. 32374/25).
Insussistenti vizi propri dell'atto impugnato, vieppiù avuto riguardo alla previa e rituale notifica delle cartelle.
Circa il presunto onere di produzione delle cartelle notificate da parte di AdER, va osservato che quasi tutte le cartelle sono state notificate in originale telematico tramite pec e che, offerta dal concessionario la prova della notifica medesima, dovrebbe semmai incombere sul contribuente l'onere di allegare quale diverso atto sia stato oggetto della consegna, dovendosi altrimenti censurare la genericità e pretestuosità della doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero in favore di AdER. Compensazione nella misura del 50% verso AE e Regione Sicilia, non essendo la vittoria della causa – legata alla notifica di atti del concessionario della riscossione - dipesa in modo significativo dalla relativa attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti costituite, delle spese di giudizio, liquidate: per ADER, in euro 2.000; per Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate, in euro 1.000 ciascuno;
il tutto, oltre accessori, se dovuti.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 - 29520160031884658000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 17.01.2017;
17 - 29520230006224013000, (IRPEF 2018) notificata a mezzo pec il 21/04/2023. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 12, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
BE IA, EL
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3280/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia - Piazza Indipendenza Indirizzo_1 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Messina - Piazza F. Cavallotti Indirizzo_2 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 98123 Messina ME
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29580202500007536000 -
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7652/2025 depositato il
21/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti e verbali di causa delle parti costituite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 04.04.2025 all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Messina, all'Agenzia delle
Entrate-Direzione Provinciale di Messina, alla Regione Sicilia ed alla Camera di Commercio di Messina, depositato il 05.05.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di Fermo Amministrativo n.295802025000007536/000, notificata il 04.02.2025, per la somma totale di € 19.495,87 di cui € 11.038,77 per tributi erariali (Bollo Auto- IRAP- IVA - Diritto Camera di commercio), già richiesta con prodromiche cartelle.
Il ricorso è stato proposto per i seguenti motivi:
1. Omessa notifica delle cartelle presupposte;
2. Prescrizione e/o decadenza;
3. Omessa allegazione e produzione in giudizio della copia delle cartelle con le relative notifiche;
4. Difetto di motivazione, anche per omessa allegazione.
Con condanna di controparte alle spese e distrazione delle stesse.
In data 05.07.2025 si è costituita AdER con deposito di controdeduzioni, nelle quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ha rassegnato la regolare e tempestiva notifica delle cartelle, con conseguente operatività della preclusione di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/92, come segue:
1- 29520150005775838000 (diritto annuale CCIAA) notificata in data 30.03.2015 personalmente alla stessa contribuente;
2 - 29520160025500717000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 02.09.2016; 4 - 29520170014221921000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 07.11.2017;
5 - 29520180006948791000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 14.05.2018;
6 - 29520180012574988000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 26.09.2018;
7 - 29520180018172982000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 10.01.2019;
8 - 29520180017400577000 (IRAP IVA 2015) notificata a mezzo pec in data notificata il 14/11/2018;
9 - 29520190003822358000, (IRPEF 2015) notificata a mezzo pec il 02/05/2019;
10 - 29520190013725141000, (IVA 2016) notificata a mezzo pec il 12/12/2019.
11 - 29520200020972551000, (IRPEF 2016) notificata a mezzo pec il 15/11/2022;
12 - 29520210031126821000, (Tassa auto 2015) notificata a mezzo pec il 16/12/2022;
13 - 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
14 -29520210081241180000, (Tassa auto 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
15 - 29520220020768321000, (Tassa auto 2019) notificata a mezzo pec il 28/10/2022;
16 - 29520220029769509000, (Diritti camerali 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023;
17 - 29520230006224013000, (IRPEF 2018) notificata a mezzo pec il 21/04/2023;
18 - 29520230018432683000, (Tassa auto 2020) notificata a mezzo pec il 12/05/2023;
19 - 29520230036320631000, (diritti camerali 2019) notificata a mezzo pec il 26/01/2024;
20 - 29520240023510769000, (Tassa auto 2021) notificata a mezzo pec il 30/04/2024.
Ha quindi dedotto che l'interruzione della prescrizione, ove necessaria, ha avuto luogo mediante la notifica dei seguenti atti:
1- Avviso di intimazione n. 29520189005496975000 notificato a mezzo pec in data 20.12.2018 relativo alle cartelle 29520160031884658000 e n. 29520170014221921000 oggi impugnate.
2- Avviso di intimazione n. 29520199000553305000 notificato a mezzo pec in data 15.01.2019 relativo alle cartelle 29520160031884658000 e n. 29520170014221921000 oggi impugnate.
3- Avviso di intimazione n. 29520229009240355000 notificato a mezzo pec in data 12.12.2022 relativo a tutte le cartelle esattoriali oggi opposte.
4- Avviso di intimazione n. 29520249014318525000 notificato a mezzo pec in data 28.08.2024 relativo alle seguenti cartelle 29520160031884658000, 29520170014221921000, 29520180018172982000 e n.
29520210031126821000.
5- Avviso di intimazione n. 29520249018763117000 notificato a mezzo pec in data 16.10.2024 relativo alle seguenti cartelle 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) e n. 29520210081241180000.
6- Avviso di intimazione n. 29520259008013815000 notificato a mezzo pec in data 28.04.2025 relativo alle seguenti cartelle 29520200020972551000, 29520220020768321000 e n. 29520230018432683000.
Ha comunque fatto richiamo alla normativa emergenziale Covid19.
In data 03.09.2025 si è costituita l'AE che ha rassegnato la legittimità della propria attività e chiesto comunque il rigetto del ricorso.
Nessuno si è costituito la Camera di Commercio per l'udienza cautelare del 27.10.2025, ove è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.
La Regione Sicilia si è quindi costituita il 04.12.2025 con comparsa nella quale ha eccepito il difetto di legittimazione per la tassa auto ante 2016 e, per il resto, argomentato la legittimità dell'attività di competenza propria e dell'agente della riscossione e dedotto quindi l'infondatezza del ricorso.
Il 05.12.2025 parte ricorrente ha eccepito la violazione del comma 5bis dell'art. 25bis D.Lgs. 546/92 e contestato comunque la produzione documentale avversa in ordine alla regolarità delle notifiche delle cartelle e degli atti sottesi a quello impugnato.
Nello specifico ha eccepito:
- l'inesistenza giuridica della notifica tramite PEC dell'atto impugnato, essendo consentita la notificazione a mezzo pec del documento informatico e non della copia informatica del documento emesso;
- l'inesistenza giuridica della notifica tramite PEC dell'atto impugnato, in quanto proviene dall'indirizzo Email_6 e dall'indirizzo “notifica.acc.sicilia.@pec.agenziariscossione.gov. it”, che non risulta negli elenchi/registri di certificazione delle pec valide per le notifiche di Agenzia delle
Entrate-Riscossione.
All'udienza del 19.12.2025 la causa è stata trattata nel merito e decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Merita premettere l'infondatezza delle eccezioni legate alla inesistenza della notifica.
Ed invero, ancora di recente la S.C. (cfr. ord. n. 28852/2023), valorizzando le disposizioni dettate dal D.P.
R. n. 11 febbraio 2005, n. 68, art. 1, comma 1, lett. c), f) ed i-ter), e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ha affermato il principio per cui "la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")", ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che "nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale" (testualmente Cass. 27/11/2019, n. 30948; conf., ex multis, Cass.
05/10/2020, n. 21328; Cass. 08/07/2020, n. 14402).
Quanto all'indirizzo usato per la notifica, va osservato che ancora di recente (ord. n. 982/23 e 6015/23) la
S.C. ha precisato che, qualora il contribuente deduca il vizio di notificazione di un atto di riscossione trasmesso da un indirizzo non iscritto in pubblici registri, il medesimo contribuente deve provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, a pena di violazione dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. nonché 2 Cost.. In particolare, la Cassazione ha precisato, in relazione alla notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la «notifica […], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
“Internet”, ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati […] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente».
La disamina della produzione documentale operata da AdER dà conto della rituale notifica, alle date indicate ed a mezzo pec, delle cartelle di pagamento elencate (l'unica cartella notificata a mezzo ufficiale giudiziario, con consegna a mani proprie, è quella di cui al punto 1), con gli atti interruttivi parimenti indicati. La produzione dei files in formato .eml rende superflua l'attestazione di conformità pretesa, trattandosi dell'originale telematico.
La notifica delle intimazioni intermedie vale a rendere preclusa, nella presente sede, la deduzione di vizi antecedentemente maturati, anche relativi alla notifica delle cartelle, che avrebbero dovuto essere fatti valere mediante la impugnazione degli atti medio tempore notificati e che risultano oggi inammissibili in virtù del combinato disposto degli artt. 19 e 21 D.Lgs. n. 546/92.
Va rammentato in proposito che la S.C. ha chiaramente affermato, con ragionamento applicabile al caso in esame, che “l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 19, comma 3, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito. Ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta […] Ne deriva che la questione della prescrizione del credito tributario, che avrebbe potuto essere fatta valere solo con l'impugnazione della cartella esattoriale, potrebbe essere esaminata solo nel caso in cui si accertasse che al contribuente la cartella stessa non è stata notificata (Cass. n. 23046 del 2016)” (cfr.
Cass. n. 3005/2020)
Da ultimo, più specificamente sul tema, Cass. n. 20476/2025, ove la SC ha equiparato l'avviso di intimazione all'avviso di mora, includendolo tra gli atti che devono essere necessariamente contestati per evitare la decadenza difensiva in sede di impugnazione di atti successivamente notificati (si riporta di seguito la massima: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del
1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine”) Deve comunque osservarsi quanto segue:
1- 29520150005775838000 (diritto annuale CCIAA) notificata in data 30.03.2015 personalmente alla stessa contribuente. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
2 - 29520160025500717000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 02.09.2016. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
3 - 29520160031884658000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 17.01.2017. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
4 - 29520170014221921000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 07.11.2017. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
5 - 29520180006948791000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 14.05.2018. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
6 - 29520180012574988000 (diritto annuale CCIAA) notificata a mezzo pec in data 26.09.2018. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
7 - 29520180018172982000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 10.01.2019. Ultimo atto notificato: intimazione n. 29520249014318525000 notificata a mezzo pec in data 28.08.2024;
8 - 29520180017400577000 (IRAP IVA 2015) notificata a mezzo pec in data notificata il 14/11/2018.
Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
9 - 29520190003822358000, (IRPEF 2015) notificata a mezzo pec il 02/05/2019. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
10 - 29520190013725141000, (IVA 2016) notificata a mezzo pec il 12/12/2019. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
11 - 29520200020972551000, (IRPEF 2016) notificata a mezzo pec il 15/11/2022. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
12 - 29520210031126821000, (Tassa auto 2015) notificata a mezzo pec il 16/12/2022. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
13 - 29520210067076472000, (Tassa auto 2016) notificata a mezzo pec il 02/02/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
14 -29520210081241180000, (Tassa auto 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
15 - 29520220020768321000, (Tassa auto 2019) notificata a mezzo pec il 28/10/2022. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
16 - 29520220029769509000, (Diritti camerali 2018) notificata a mezzo pec il 02/02/2023 Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
18 - 29520230018432683000, (Tassa auto 2020) notificata a mezzo pec il 12/05/2023. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
19 - 29520230036320631000, (diritti camerali 2019) notificata a mezzo pec il 26/01/2024. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;
20 - 29520240023510769000, (Tassa auto 2021) notificata a mezzo pec il 30/04/2024. Prescrizione triennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione.
E' da ritenere che il regime di prescrizione valevole per il tributo debba essere esteso agli accessori, quando applicati contestualmente al tributo medesimo (da ultimo Cass. n. 32374/25).
Insussistenti vizi propri dell'atto impugnato, vieppiù avuto riguardo alla previa e rituale notifica delle cartelle.
Circa il presunto onere di produzione delle cartelle notificate da parte di AdER, va osservato che quasi tutte le cartelle sono state notificate in originale telematico tramite pec e che, offerta dal concessionario la prova della notifica medesima, dovrebbe semmai incombere sul contribuente l'onere di allegare quale diverso atto sia stato oggetto della consegna, dovendosi altrimenti censurare la genericità e pretestuosità della doglianza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per l'intero in favore di AdER. Compensazione nella misura del 50% verso AE e Regione Sicilia, non essendo la vittoria della causa – legata alla notifica di atti del concessionario della riscossione - dipesa in modo significativo dalla relativa attività difensiva.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle resistenti costituite, delle spese di giudizio, liquidate: per ADER, in euro 2.000; per Regione Sicilia ed Agenzia delle Entrate, in euro 1.000 ciascuno;
il tutto, oltre accessori, se dovuti.
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3 - 29520160031884658000 (Tassa Auto) notificata a mezzo pec in data 17.01.2017;
17 - 29520230006224013000, (IRPEF 2018) notificata a mezzo pec il 21/04/2023. Prescrizione decennale non maturata alla data di notifica dell'odierna intimazione;