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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 18/09/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NN – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati:
dott.ssa MA Rosaria Barbato presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis c.c., 473-bis 29 e 51 c.p.c., iscritto al n. 2165/2024 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di conSIlio, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 17-5-2025, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in RE NN (NA) alla G. Marconi,
12 presso lo studio dell'Avv. Anna Nocerino (C.F.: del Foro di RE NN (NA) C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto apposto su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso introduttivo del giudizio
E
nato il [...] in [...] (C.F. ) e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
NN (NA) alla Via Pastore 19; elettivamente domiciliata in RE NN (NA) alla Via Plinio n.
69/A presso lo studio dell'Avv. Carmela Nappo (C.F.: del Foro di RE NN che C.F._4 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.6.2025, le parti hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso (affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
previsione dell'obbligo in capo all' di corrispondere la somma mensile di euro 1000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle CP_1 figlie minori, nonché il 50% delle spese straordinarie;
assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti).
Il P.M., in data 24-6-2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, e hanno dedotto di aver Pt_1 Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2010 all'anno 2023, dalla quale nascevano, in data
29.09.2016, in Castellammare di Stabia, le figlie gemelle (C.F. e MA (C.F. Per_1 C.F._5
, regolarmente riconosciute da entrambi i genitori, ad oggi minorenni;
di aver C.F._6 CP_1 stabilito, unitamente alle figlie, la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Pompei alla Via
Casone 54, che essendo cessata l'unione sentimentale, e la convivenza, i due avevano raggiunto un accordo in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento delle figlie minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che lavora Parte_1 come segretaria mentre è dipendente aziendale. Controparte_1
Dunque, sulla scorta di tali presupposti, hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con le figlie minori secondo gli accordi indicati in ricorso.
DeSInato il giudice relatore e fissata l'udienza di trattazione - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, su richiesta delle parti - i ricorrenti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
La causa, con ordinanza del 18-6-2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM, in data 24-6-2025, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse delle figlie minori, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE NN, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da , nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
1. Affida le figlie minori e MA ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Dispone che , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e salvo diverso accordo Controparte_1 tra i genitori, avrà la facoltà di tenere con sé le figlie tre volte alla settimana- lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 compatibilmente con le eSIenze dei minori. Inoltre, sempre salvo diverso accordo fra essi coniugi, Inoltre il padre potrà tenere con sé le figlie due weekend al mese, a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
3. Dispone che, per quanto riguarda le festività natalizie, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con le CP_1 figlie Natale e Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con le stesse il giorno di Capodanno.
Nella ipotesi in cui non possa essere trascorso con entrambi i genitori, i figli trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 gennaio 2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che le minori trascorreranno il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre, salvo la auspicabile possibilità che le festività venga-no trascorse con entrambi i genitori. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse delle figlie, esse trascorreranno i prossimi giorni di Pasqua 2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre.
L'anno successivo, e così di seguito, i predetti giorni saranno invertiti, nel senso che le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive il SI. avrà la facoltà CP_1 di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il
30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle eSIenze lavorative del SI. . I genitori dovranno CP_1 fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie;
4. Dispone che ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse delle figlie, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi.
5. Dispone che il SI. provvederà a versare un assegno mensile dell'importo di € 1.000,00 (mille CP_1 euro/00centesimi) di cui 500,00 per e 500,00 per MA (cinquecento euro/00centesimi), a titolo Per_1 di contributo per il mantenimento delle figlie rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT anno per anno, entro la fine di ogni mese. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico Pt_1 ordinario su c/c bancario e/o postale entro e non oltre il 5 di ogni mese;
6. Dispone che il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie CP_1 Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse delle minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa come previsto dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di RE NN
e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di Separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 06.07.2021.
7. Dà atto che le parti prestano il consenso sin d'ora reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
8. Nulla sulle spese.
Così deciso in RE NN, nella camera di conSIlio del 10-9-2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa MA Rosaria Barbato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di RE NN – Prima sezione civile – riunito in Camera di ConSIlio, composto dai magistrati:
dott.ssa MA Rosaria Barbato presidente dott.ssa Giovanna Di Meo giudice relatore dott.ssa Anna Coletti giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 337 bis c.c., 473-bis 29 e 51 c.p.c., iscritto al n. 2165/2024 del Ruolo degli Affari da trattarsi in camera di conSIlio, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 17-5-2025, e vertente
TRA
, nata il [...] in [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in RE NN (NA) alla G. Marconi,
12 presso lo studio dell'Avv. Anna Nocerino (C.F.: del Foro di RE NN (NA) C.F._2 che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto apposto su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi in calce al ricorso introduttivo del giudizio
E
nato il [...] in [...] (C.F. ) e residente in [...]Controparte_1 C.F._3
NN (NA) alla Via Pastore 19; elettivamente domiciliata in RE NN (NA) alla Via Plinio n.
69/A presso lo studio dell'Avv. Carmela Nappo (C.F.: del Foro di RE NN che C.F._4 la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTI
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di RE NN
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 17.6.2025, le parti hanno chiesto di recepire gli accordi di cui al ricorso (affido condiviso delle figlie minori con residenza privilegiata presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
previsione dell'obbligo in capo all' di corrispondere la somma mensile di euro 1000,00 a titolo di concorso al mantenimento delle CP_1 figlie minori, nonché il 50% delle spese straordinarie;
assenso reciproco al rilascio/rinnovo dei passaporti).
Il P.M., in data 24-6-2025, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024, e hanno dedotto di aver Pt_1 Parte_1 Controparte_1 intrattenuto una relazione more uxorio dall'anno 2010 all'anno 2023, dalla quale nascevano, in data
29.09.2016, in Castellammare di Stabia, le figlie gemelle (C.F. e MA (C.F. Per_1 C.F._5
, regolarmente riconosciute da entrambi i genitori, ad oggi minorenni;
di aver C.F._6 CP_1 stabilito, unitamente alle figlie, la residenza familiare presso l'unità immobiliare sita in Pompei alla Via
Casone 54, che essendo cessata l'unione sentimentale, e la convivenza, i due avevano raggiunto un accordo in relazione all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento delle figlie minori.
In ordine alla condizione economico patrimoniale delle parti, è emerso che lavora Parte_1 come segretaria mentre è dipendente aziendale. Controparte_1
Dunque, sulla scorta di tali presupposti, hanno chiesto congiuntamente di regolamentare i rapporti con le figlie minori secondo gli accordi indicati in ricorso.
DeSInato il giudice relatore e fissata l'udienza di trattazione - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, su richiesta delle parti - i ricorrenti hanno confermato le condizioni di cui al ricorso, chiedendone l'accoglimento.
La causa, con ordinanza del 18-6-2025, resa all'esito del deposito di note di trattazione scritte in sostituzione dell'udienza del 17.06.2025, è stata rimessa in decisione al Collegio.
Il PM, in data 24-6-2025, ha espresso parere favorevole.
Tanto premesso, risultando le condizioni stabilite in ricorso non in contrasto con norme imperative ed essendo, inoltre, conformi all'interesse delle figlie minori, possono essere recepite dal Tribunale e poste alla base della decisione.
Quanto, infine, alle spese di lite, nulla va disposto trattandosi di procedura su ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di RE NN, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto depositato da , nata il [...] a [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], così provvede: Controparte_1
1. Affida le figlie minori e MA ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per
l'effetto le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie relative all'educazione alla formazione scolastica ed alla salute saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
2. Dispone che , compatibilmente con i propri impegni di lavoro, e salvo diverso accordo Controparte_1 tra i genitori, avrà la facoltà di tenere con sé le figlie tre volte alla settimana- lunedì- mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 21.00 compatibilmente con le eSIenze dei minori. Inoltre, sempre salvo diverso accordo fra essi coniugi, Inoltre il padre potrà tenere con sé le figlie due weekend al mese, a settimana alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica.
3. Dispone che, per quanto riguarda le festività natalizie, il SI. avrà la facoltà di trascorrere con le CP_1 figlie Natale e Capodanno, per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, di guisa che il genitore che non abbia trascorso con le figlie il giorno di Natale, possa trascorrere con le stesse il giorno di Capodanno.
Nella ipotesi in cui non possa essere trascorso con entrambi i genitori, i figli trascorreranno il prossimo Natale, ossia il giorno 24, 25 e 26 dicembre 2024, con la madre, mentre il prossimo Capodanno, ossia il giorno 31 dicembre 2024, il giorno 01 gennaio 2025 con il padre. L'anno successivo, e così di seguito, le predette festività saranno invertite, di guisa che le minori trascorreranno il periodo di Natale con il padre ed il periodo di Capodanno con la madre, salvo la auspicabile possibilità che le festività venga-no trascorse con entrambi i genitori. Lo stesso accadrà per il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno, ad anni alterni. Salvo diverso accordo nell'esclusivo interesse delle figlie, esse trascorreranno i prossimi giorni di Pasqua 2025 con la madre e il Lunedì dell'Angelo 2025 con il padre.
L'anno successivo, e così di seguito, i predetti giorni saranno invertiti, nel senso che le minori trascorreranno il giorno di Pasqua con il padre e il Lunedì dell'Angelo con la madre. Il giorno 6 gennaio di ogni anno verrà trascorso con entrambi i genitori, ovvero, ove mai ciò non fosse possibile, la mattina con uno ed il pomeriggio con l'altro genitore. In ordine alle vacanze estive il SI. avrà la facoltà CP_1 di trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre entro il
30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle eSIenze lavorative del SI. . I genitori dovranno CP_1 fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno le figlie;
4. Dispone che ogni decisione relativa ad eventuali cure mediche, alla scelta degli studi, all'avviamento al lavoro, ad attività sportive, ricreative, ludiche, associative e ad atti o azioni ad intraprendersi nell'esclusivo interesse delle figlie, dovrà essere adottata di comune accordo tra i coniugi.
5. Dispone che il SI. provvederà a versare un assegno mensile dell'importo di € 1.000,00 (mille CP_1 euro/00centesimi) di cui 500,00 per e 500,00 per MA (cinquecento euro/00centesimi), a titolo Per_1 di contributo per il mantenimento delle figlie rivalutabile automaticamente secondo gli indici ISTAT anno per anno, entro la fine di ogni mese. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso versamento diretto nelle mani della SI.ra , oppure mediante bonifico Pt_1 ordinario su c/c bancario e/o postale entro e non oltre il 5 di ogni mese;
6. Dispone che il SI. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie CP_1 Pt_1 dalla stessa sostenute nell'interesse delle minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa come previsto dal Protocollo di Intesa fra il Tribunale di RE NN
e il ConSIlio dell'Ordine degli Avvocati sulle spese per i figli in materia di Separazione, divorzio e procedimenti ex art. 316 c.c. del 06.07.2021.
7. Dà atto che le parti prestano il consenso sin d'ora reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
8. Nulla sulle spese.
Così deciso in RE NN, nella camera di conSIlio del 10-9-2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Di Meo Dott.ssa MA Rosaria Barbato