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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/12/2025, n. 1741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1741 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rgvg 7993 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente est.-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7993 del Ruolo Generale degli Affari di volontaria giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...] c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI
FR presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FR presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/04/2025 e premettendo: Parte_1 CP_1
- di aver contratto matrimonio in Napoli il 16/04/2012;
- che dalla loro unione sono nate le figlie (09.07.2012) e (11.04.2016); Per_1 Per_2 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc
Acquisito il parere del PM, all'udienza del 13.11.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti facevano pervenire note scritte di trattazione con cui ribadivano la loro volontà di separarsi alle condizioni riportate nel ricorso. Il Tribunale riservava la causa alla decisione del Collegio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Le figlie minori e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocamento prevalente presso la madre;
3. Il padre potrà vedere e stare con le figlie due giorni infrasettimanali (il martedì ed il giovedì, salvo diversi accordi), dall'uscita della scuola con riaccompagnamento, dopo cena, alle 21:00; un fine settimana alternato: dal sabato alle ore 10:00 sono alla domenica alle ore 21:00, con pernottamento.
Vacanze natalizie: dalla chiusura della scuola al 31 dicembre alle 11:00 con un genitore e dal 31 dicembre alla riapertura della scuola con l'altro genitore, così ad anni alterni;
per il 2024 inizia la madre.
Vacanze Pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, così ad anni alterni. Per il 2024 inizia la madre.
Vacanze estive: due settimane anche non consecutive con ciascun genitore. Il proprio periodo di vacanze andrà comunicato all'altro genitore entro il 30 maggio di ogni anno, così come il luogo di villeggiatura.
4. Il sig. a partire dal mese di giugno 2024, verserà alla signora un contributo Parte_1 CP_1 mensile al mantenimento delle figlie e di € 600,00, (Euro 300,00 per ogni figlia) entro Per_1 Per_2 il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT, e il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Napoli
5.I coniugi rinunciano a qualsivoglia assegno di mantenimento personale;
6. I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio”. In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi delle minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto delle minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(atto n.39, parte I, S. , reg. Atti Matrimonio anno 2012);
[...]
b) Omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente est.
Dott. Immacolata Cozzolino