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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/10/2025, n. 3568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3568 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 11054/2018 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Mercurio Carlo Parte_1
appellante
contro
in persona del suo legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
NC EN;
, contumace Parte_2 appellati
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del 08.10.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 973/2018 pubblicata il 17.5.2018 dal Giudice di Pace di Bari a conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. 1082/2017, di rigetto della domanda risarcitoria proposta dall'odierno appellante ex art. 149 Cod. Ass. nei confronti di e di quest'ultima in qualità di Controparte_1 Parte_2 responsabile civile del sinistro. A sostegno dell'iniziativa processuale l'odierno appellante ha allegato che in data 21.11.2014, alle ore 11:30 circa in Bari, percorreva a bordo del ciclomotore Piaggio Liberty tg. CM22609, di proprietà di ed assicurato presso la la via Lazio allorquando, giunto Controparte_2 Controparte_1 in prossimità dell'intersezione con la via Latina, veniva tamponato dall'autovettura Peugeot 807 tg.
DK19FG, condotta nell'occasione da e di proprietà di , assicurata Controparte_3 Parte_2 presso la In particolare, il sopraggiungendo da via Latina, nell'accingersi CP_4 CP_3
a svoltare verso sinistra, ometteva di osservare il prescritto segnale di “stop” presente lungo la careggiata, colpendo lo scooter condotto dal e causando il sinistro de quo. A seguito Parte_1 dell'impatto, il si recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Paolo di Bari ove gli veniva Parte_1 diagnosticata una “frattura del capitello radiale e scafoide carpale a destra”, con prognosi iniziale di 30 giorni.
Con raccomandata A/R del 08.01.2015, veniva inoltrata formale richiesta di risarcimento alla ossia alla compagnia assicurativa che, al momento del sinistro de quo, Controparte_1 manlevava per la r.c.a. il ciclomotore Piaggio Liberty tg. CM22609. Con missiva del 12.07.2016 veniva notiziata del sinistro la compagnia assicurativa dell'autovettura Peugeot 807 CP_4 tg. DK19FG. Con missiva del 19.05.2015, la dopo aver sottoposto il Controparte_1 Parte_1
a visita medico-legale presso lo studio del dott. , comunicava l'impossibilità di procedere al Per_1 risarcimento del danno, a causa della incompatibilità tra danni riscontrati e dinamica del sinistro.
Con atto di citazione notificato il 13.12.2016 il conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Parte_1
Pace di Bari, la in persona del legale rappr.te p.t., nonché in Controparte_1 Parte_2 qualità di responsabile civile del sinistro, chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 149 Cod. ass., al pagamento della somma di € 5.200,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento per i danni patrimoniali e non patrimoniali riportati in conseguenza del sinistro.
Il procedimento veniva rubricato al n. R.G. 1082/2017. Nel corso dell'istruttoria il giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, affidata al dott. mentre rigettava, Persona_2 dichiarandola “inammissibile”, la richiesta di prova testimoniale articolata dall'attore (cfr. verbale di udienza del 31.03.2017).
Con sentenza n. 973/2018, il Giudice di Pace di Bari statuiva: “Rigetta la domanda attrice in quanto sfornita di supporti probatori in fatto ed in diritto. Spese del giudizio compensate tra le parti per le causali di cui in motivazione mentre quelle afferenti all'espletata consulenza medico-legale ammontanti a complessivi euro 350,00 oltre oneri se dovuti vengono poste in solido tra il Parte_1
e la compagnia assicurativa per le motivazioni di cui sopra.
[...] Controparte_5
Sentenza esecutiva”. In questa sede l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado per non aver adeguatamente tenuto conto degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio. Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento dell'appello e ad integrale riforma della sentenza impugnata n. 973/2018 dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bari –
Dott.ssa M. Tuozzo, pubblicata in data 17/05/2018 e notificata in data 22/06/2018, 1) accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per il risarcimento di tutti i danni subiti dal Sig. Parte_1
in conseguenza del sinistro del 21.11.2014; 2) per l'effetto, condannare i convenuti, nelle
[...] rispettive qualità ed in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi patiti dall'attore, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura di € 5.200,00; ovvero nella misura maggiore o minore che verrà quantificata in sede di C.T.U.; ovvero ancora, per la totalità delle voci suddette, nella diversa somma che l'Ill.mo Sig. Giudice adito intenderà liquidare secondo giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione da valutarsi a decorrere dalle rispettive scadenze;
3) condannare, altresì, i convenuti alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre alle spese generali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con comparsa del 07.01.2019, si è costituita in giudizio la la quale ha eccepito, Controparte_1 in via preliminare, l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342, 343 e 348
c.p.c.; nel merito, ha chiesto il rigetto del gravame, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative ad entrambi i gradi di giudizio.
Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio, la causa, matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 08.10.2025 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c.
In via preliminare, inammissibile è la domanda di refusione delle spese del primo grado di giudizio avanzata dalla in sede di costituzione in assenza di proposizione di appello incidentale sul CP_1 punto. Preme aggiungere, peraltro, che la appellata si è costituita in giudizio il giorno precedente alla celebrazione, in data 08.10.2019, della prima udienza di trattazione.
Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dalla società appellata. Il filtro di ammissibilità delineato dal riformato art. 342 c.p.c. (nella formulazione successiva all'entrata in vigore della 1. 7 agosto 2012, n. 134) riguarda il gravame introduttivo nel suo complesso, senza una differenziazione interna delle singole censure, in concreto, sollevate. Non si giustificherebbe, altrimenti, l'eliminazione del riferimento ai "motivi specifici" presenti nel testo originario della disposizione attraverso l'inserimento di un più opportuno richiamo alla "motivazione dell'appello" unitariamente considerata. L'espressione è stata specificata nel senso di ritenere che, al fine di superare il vaglio di completezza e, dunque, di ammissibilità, la motivazione dell'impugnativa deve contenere il "cd. progetto alternativo di decisione", ossia l'indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo
Giudice, attraverso una valorizzazione delle circostanze poste a fondamento della censurata violazione di legge e della loro rilevanza ai fini dell'esito della lite.
Orbene, deve osservarsi che l'appellante ha focalizzato i punti della decisione di cui ha chiesto la riforma ed indicato le circostanze da cui deriverebbe la violazione normativa, specificandone la rilevanza al fine della decisione.
Infine, sempre in via preliminare, l'istanza di escussione del teste è Controparte_3 inammissibile. La testimonianza del – conducente del veicolo antagonista a quello CP_3 condotto dal – veniva richiesta al Giudice di pace nel corso della udienza celebrata il Parte_1
31.3.2017 e dichiarata inammissibile dal giudicante il quale, contestualmente, disponeva l'espletamento della CTU medico legale. Nel corso della successiva udienza celebrata il 26.5.2017 la istanza istruttoria non era riproposta dalla allora parte attorea. Nel corso della udienza celebrata il
06.09.2017 la nelle more costituitasi in giudizio, chiedeva la revoca del Controparte_1 provvedimento con cui veniva dichiarata la inammissibilità della prova;
la stessa parte attorea si opponeva recisamente alla richiesta di controparte “ e fa presente che la costituzione di controparte, benchè del tutto ammissibile, essendo intervenuta a seguito della dichiarazione di contumacia, dell'udienza di articolazione dei mezzi istruttori e finanche dell'espletamento della CTU, comporta le decadenze di legge (…)”.
La richiesta di escussione del teste non veniva reiterata innanzi al Giudice di pace ed, invero, neanche al momento della proposizione del gravame. Con il solo deposito delle note cartolari del 18.1.2021 parte appellante ha nuovamente domandato l'escussione del teste (cfr. sul punto C. n. CP_3
12791/2025; C. n. 16420/2023; C. n. 10767/2022).
Passando al merito, l'appello non è meritevole di accoglimento.
Nel corso del primo grado di giudizio la , pur costituitasi tardivamente, ha contestato Controparte_1 la stessa verificazione dell'evento deducendo: la incompatibilità eziologica dei danni lamentati da parte attorea rispetto alla dinamica dell'evento; il coinvolgimento del proprietario del mezzo su cui viaggiava in numerosi pregressi sinistri;
la riconducibilità dei danni al mezzo ad un Parte_1 precedente evento, verificatosi il 28.09.2014, già oggetto di risarcimento.
La Compagnia, all'epoca convenuta, contestava, altresì, la valenza probatoria del CID e la quantificazione del danno.
Sulla scorta di detto quadro difensivo parte attorea ha fondato la prova dell'evento sulla produzione in atti di modello CID recante la doppia firma dei conducenti, entrambi non proprietari dei veicoli nell'occasione condotti. Secondo l'orientamento consolidato di legittimità in conformità alla previsione dell'art. 2733, 3° co.
c.c.: «la confessione giudiziale resa dal conducente non proprietario del veicolo (il quale non è litisconsorte necessario) vincola il solo confitente” (Cass. n. 3875/2014; conf. Cass. n. 24187/2014 e
Cass.19327/2017; cfr. anche Cass. n. 8214/2013 e Cass. n. 10304/2007).
Deve, altresì, considerarsi che ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (cosiddetto C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio (cfr. da ultimo C. n. 2438/2024).
Nel caso di specie le emergenze processuali non consentono di ritenere raggiunta la prova, nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice, della verificazione dell'evento.
Invero, l'unico elemento fornito dal si sostanzia nel richiamato modello CID. Parte_1
La documentazione medica smentisce e non comprova la ricostruzione fornita dall'odierno appellante.
Questi con la proposizione del gravame ha allegato “prima di addentrarsi sulla valenza probatoria di tale documento, appare opportuno rilevare in primis che le lacune probatorie di cui si discorre nell'impugnata sentenza, quali il mancato intervento dell'autorità sul luogo dell'accaduto, derivano dallo spontaneo riconoscimento da parte del conducente del veicolo antagonista della propria responsabilità in ordine alla causazione del sinistro, come si evince chiaramente dal predetto modello
CAI sottoscritto a firma congiunta, motivo per cui al momento dell'accaduto le parti non hanno ritenuto necessario far intervenire alcuna autorità nè procedere all'identificazione dei testimoni oculari eventualmente presenti in loco;
tanto più che, come documentalmente provato dai referti medici allegati agli atti del giudizio, l'attore era impossibilitato ad operare qualsivoglia rilievo fotografico avendo la caduta del motociclo cagionatogli gravi danni fisici (di seguito diagnosticati come una duplice frattura del capitello radiale e dello scafoide carpale omolaterale) motivo per cui si
è premunito di raggiungere quanto prima il pronto soccorso ospedaliero per ricevere le cure del caso”.
Ora, detta ricostruzione in parte non spiega per quale motivo il , portatore di duplice frattura Parte_1 agli arti superiori, non abbia chiamato un mezzo di soccorso per il trasporto ospedaliero;
in altra parte non giustifica come l'odierno appellante, portatore di duplice frattura che interessava il braccio destro,
a fronte di un sinistro verificatosi alle ore 11.30 del 21.11.2014 si sia determinato a raggiungere il
Pronto soccorso del presidio nosocomiale San Paolo di Bari solo alle ore 21.35 (cfr. relazione di pronto soccorso).
Ne consegue che l'espletamento, nel corso del primo grado di giudizio, della CTU medico legale [i cui esiti non sono vincolanti cfr. C. n. 5707/2021] fosse esplorativo, non ricorrendo elementi oggettivi – che sarebbe stato onere dell'allora attore fornire – utili a corroborare la versione degli eventi resa dal . Parte_1
L'accertamento medico-legale, pur avendo dato atto della presenza di una condizione di sofferenza, si limitava a compiere una valutazione di mera compatibilità delle lesioni alla dinamica del sinistro descritta dall'attore, senza tuttavia poter offrire prova che l'evento dannoso si fosse effettivamente verificato nei termini allegati.
Le spese di lite sono regolate secondo soccombenza, facendo in applicazione dei parametri di riferimento di cui al D.M. 55/2014 e ssmmii (tab. n. 2 finca n. 2).
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art. 13, comma
1-quater, DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, così provvede:
- rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 973/2018 pubblicata dal Giudice di Pace di
Bari il 17.05.2018 a conclusione del giudizio rubricato al n. R.G. 1082/2017;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di , che liquida Parte_1 Controparte_1 in € 2.552,00 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- nulla sulle spese tra e;
Parte_1 Parte_2
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater del DPR 115/2002 per il versamento da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per la impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 08.10.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco