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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15403/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MONTANA MARCELLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASAGLI MARGHERITA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre spese vive documentate ed oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere “… Dire e
dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019, con conseguente
declaratoria di estinzione del credito richiesto a tale titolo. Dire e dichiarare illegittimi gli avvisi di addebito nn. 596 2019 0002647826/000, 596 2019 0006915011/000 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme
portate dai suddetti atti impositivi. Dire e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità
dei ruoli per omessa notifica dell'avviso di addebito nr. 596 2019 0002647826/000 e nr. 596 2019 CP_1
0006915011/000 ed intervenuta decadenza …”.
A fondamento della domanda deduceva, in particolare, che la ditta individuale di cui era stata titolare aveva cessato la propria attività in data 31/07/2018 ed in pari data era stata cancellata dalla Gestione Commercianti.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata 2/03/2025, l' deduceva e documentava CP_1
l'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di contestazione e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 8/03/2025, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, emerge il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le stesse e, pertanto, deve ritenersi e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, essendo stato adottato il provvedimento di annullamento successivamente al deposito del ricorso, sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 14/03/2025.
IL GOP
EMANUELA FI IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del 12/03/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15403/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. MONTANA MARCELLO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. CASAGLI MARGHERITA) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara cessata la materia del contendere;
◊ condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, CP_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.312,00, oltre spese vive documentate ed oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 24/10/2024, la ricorrente chiedeva al Tribunale adito di volere “… Dire e
dichiarare illegittima l'iscrizione a ruolo dei contributi relativi agli anni 2018 e 2019, con conseguente
declaratoria di estinzione del credito richiesto a tale titolo. Dire e dichiarare illegittimi gli avvisi di addebito nn. 596 2019 0002647826/000, 596 2019 0006915011/000 e per l'effetto dichiarare non dovute le somme
portate dai suddetti atti impositivi. Dire e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'annullabilità e l'illegittimità
dei ruoli per omessa notifica dell'avviso di addebito nr. 596 2019 0002647826/000 e nr. 596 2019 CP_1
0006915011/000 ed intervenuta decadenza …”.
A fondamento della domanda deduceva, in particolare, che la ditta individuale di cui era stata titolare aveva cessato la propria attività in data 31/07/2018 ed in pari data era stata cancellata dalla Gestione Commercianti.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata 2/03/2025, l' deduceva e documentava CP_1
l'intervenuto annullamento degli avvisi di addebito oggetto di contestazione e chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note depositate in data 8/03/2025, il ricorrente, preso atto dell'intervenuto annullamento, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con vittoria delle spese del giudizio.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalle dichiarazioni delle parti, emerge il venir meno di ogni posizione di contrasto tra le stesse e, pertanto, deve ritenersi e dichiararsi cessata la materia del contendere.
Le spese del giudizio, essendo stato adottato il provvedimento di annullamento successivamente al deposito del ricorso, sono regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto dei valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00.
◊
Così deciso in Palermo, il 14/03/2025.
IL GOP
EMANUELA FI IA LA LA
(firmato digitalmente a margine)