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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 19/11/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, promossa congiuntamente da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e da , nata a [...], il giorno C.F._1 Parte_2
01.05.1962 codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
LE GG, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il 21.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM nulla ha osservato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28.07.2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il Parte_2
1 23.09.1982, e che dall'unione sono nati tre figli, (il 13.05.1987), (il 27.08.1991) e Per_1 Per_2
(il 24.05.2000), tutti economicamente autosufficienti, hanno dedotto il venir meno Per_3 dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi ex art. 158 c.c. la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. a breve andrà a vivere in un alloggio autonomo e distinto ove trasferirà la Pt_1 propria residenza e provvederà al suo sostentamento grazie a qualche lavoro occasionale e all'aiuto dei familiari in attesa di una collocazione nel mondo del lavoro;
3. La sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Via Leone XIII n. 48 Parte_2
Caltanissetta, di Sua esclusiva proprietà, mantenendo tutti i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici ivi esistenti. Anche l'autovettura e lo scooter rimarranno nell'uso esclusivo della sig.ra . Parte_2
4. La sig.ra , di conseguenza, assume su di sé la gestione, la custodia e la manutenzione Parte_2 ordinaria della casa;
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento e che ognuno provvederà per le proprie esigenze e necessità;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto confermano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa;
7. I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse” (cfr. pagg.
2-3 del ricorso).
Con decreto del 31.07.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 21.10.2025 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di omologazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta.
Invero, gli accordi intervenuti tra le parti, come sopra riportati, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e il Collegio ne prende atto.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
2 Caltanissetta, il 23.09.1982, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 411, parte II, serie A, anno 1982.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Caltanissetta, il 23.09.1982,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 411, parte II, serie A, anno 1982;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 7 novembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile Unica
riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott.ssa Alessandra Frasca Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 V.G., avente ad oggetto: “separazione consensuale”, promossa congiuntamente da:
, nato a [...], il [...], codice fiscale Parte_1
, e da , nata a [...], il giorno C.F._1 Parte_2
01.05.1962 codice fiscale , entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato C.F._2
LE GG, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
*****
Con le note scritte depositate ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata per il 21.10.2025, i ricorrenti hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta;
il PM nulla ha osservato.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1. Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28.07.2025, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Caltanissetta, il Parte_2
1 23.09.1982, e che dall'unione sono nati tre figli, (il 13.05.1987), (il 27.08.1991) e Per_1 Per_2
(il 24.05.2000), tutti economicamente autosufficienti, hanno dedotto il venir meno Per_3 dell'affectio coniugalis e, conseguentemente, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Hanno concluso, quindi, chiedendo all'intestato Tribunale omologarsi ex art. 158 c.c. la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il sig. a breve andrà a vivere in un alloggio autonomo e distinto ove trasferirà la Pt_1 propria residenza e provvederà al suo sostentamento grazie a qualche lavoro occasionale e all'aiuto dei familiari in attesa di una collocazione nel mondo del lavoro;
3. La sig.ra continuerà ad abitare la casa coniugale sita in Via Leone XIII n. 48 Parte_2
Caltanissetta, di Sua esclusiva proprietà, mantenendo tutti i mobili, gli arredi e gli elettrodomestici ivi esistenti. Anche l'autovettura e lo scooter rimarranno nell'uso esclusivo della sig.ra . Parte_2
4. La sig.ra , di conseguenza, assume su di sé la gestione, la custodia e la manutenzione Parte_2 ordinaria della casa;
I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente alla corresponsione di un assegno di mantenimento e che ognuno provvederà per le proprie esigenze e necessità;
6. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto confermano di non avere più null'altro a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa;
7. I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse” (cfr. pagg.
2-3 del ricorso).
Con decreto del 31.07.2025, è stata disposta ex artt. 127 ter e 473 bis.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 21.10.2025 con il deposito di note scritte;
indi, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, insistendo per l'accoglimento della domanda di omologazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato.
2. Tanto premesso, la domanda congiunta va accolta.
Invero, gli accordi intervenuti tra le parti, come sopra riportati, non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e il Collegio ne prende atto.
Va, quindi, disposta la chiesta omologazione della separazione consensuale dei coniugi
[...]
e i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
2 Caltanissetta, il 23.09.1982, trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 411, parte II, serie A, anno 1982.
3. Nessuna statuizione sulle spese, stante la natura congiunta della domanda proposta.
All'Ufficiale dello Stato Civile del comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1333/2025 V.G.:
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Caltanissetta, il 23.09.1982,
[...] trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 411, parte II, serie A, anno 1982;
PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti di cui in parte motiva;
NULLA sulle spese.
ORDINA all'Ufficiale di stato di civile del comune di Caltanissetta di procedere all'annotazione della presente sentenza all'esito del passaggio in giudicato.
Così deciso il 7 novembre 2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile Unica del
Tribunale di Caltanissetta.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Giuliana Guardo dott.ssa Gabriella Canto
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