Articolo 16 della Legge 27 aprile 1981, n. 167
Articolo 15
Versione
17 maggio 1981
Art. 16.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 10.800 milioni, si provvede quanto a lire 7.800 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 - all'uopo utilizzando per lire 3.000 milioni l'apposito accantonamento e per lire 4.800 milioni l'accantonamento "Ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979 della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri" - e quanto a lire 3.000 milioni mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 6856 del suddetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 maggio 1981