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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 5003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5003 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16537/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16537/2022
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. AL;
per parte opposta l'avv. Lisciandrello in sostituzione degli avv.ti Zurlo ed Ornati;
entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
Il Giudice
Dopo la camera di consiglio , provvede ex art. 281 sexies cpc , come di seguito alla decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 16537 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 7 tra
, nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappr.to e difeso dall'Avv. Giuseppe AL (c.f. - Pec: CodiceFiscale_2
- Email: - 091 521069), e dall'Avv. Email_1 Email_2 CP_1
AN AL (cod.fisc. - Pec: - CodiceFiscale_3 Email_3
Email: t), ed elett.te dom.to presso lo studio degli stessi in questo Email_4
Viale Emilia n. 65, giusta procura in atti
- opponente-
Contro
P. Iva Gruppo RU IA , C.f. )), società Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione,con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A ,soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta nell'Elenco delle CP_3 società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della NC d'IA del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntame nte e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 2 8 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al Persona_1 ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP). Opposta
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo/ Contratto di finanziamento
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo nr 3093/2022 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
15.07.2022;
- Spese compensate.
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia in esame origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. decreto Parte_1 ingiuntivo nr 49581/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.07.2022, in favore di con il quale ingiungeva ad di pagare la somma pari ad euro Controparte_2 Parte_1
18.075,34 oltre interessi, competenze e spese del monitorio , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento intrattenuto ab origine con AN SU NK PA , successivamente ceduto all'odierna opposta CP_2
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Ancora preliminarmente deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
Ed invero, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda .
La legittimazione infatti attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n.
2951).
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
pagina 3 di 7 In caso, poi, di cessioni multiple , l'ultimo cessionario, in ordine di tempo , deve documentare le precedenti cessioni del credito, al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.
La notifica, poi, al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, atteso che la comunicazione al debitore della intervenuta cessione tra le parti svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore .
Ciò posto, nella fattispecie , e per come chiesto in domanda monitoria, il credito azionato in giudizio deriva da un saldo debitorio, dovuto dalla parte opponente in forza di un contratto di finanziamento stipulato con AN SU NK PA , di cui la società opposta assume di esserne divenuta titolare in virtù di un atto di cessione, stipulato in CP_2
data 16.01.2017, con la società NC IS PA, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ex art. 58 del TUB nella titolarità di NC IS PA, credito in precedenza acquistato da quest'ultima da AN SU NK PA .
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa , risulta che l'opposta al fine di provare CP_2
la legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, ha prodotto in atti il contratto di cessione di crediti sottoscritto con NC IS PA in data 16.01.2017, l'estratto della G.U. parte seconda n.21 del 18.02.2017 nonché un documento denominato “ lista crediti ceduti “.
Deve al riguardo evidenziarsi, in relazione alla menzionata documentazione allegata , che la società opposta si è limitata a riferire di aver ritualmente assolto gli obblighi pubblicitari previsti dal TUB mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna.
Ed invero, in Gazzetta Ufficiale vengono indicate unicamente le tipologie di crediti soggetti a cessione, risultando del tutto assente la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario.
Sotto quest'aspetto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare: “il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione”. Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini
pagina 4 di 7 dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).
La Corte di Cassazione si è quindi sempre più orientata a sostenere il principio per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.
Tale interpretazione è stata successivamente ribadita dalla Suprema Corte, secondo la quale:
“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB) […] Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità si è più di recente pronunciata sul carattere insufficiente della produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
“in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cfr. da ultimo Cass., sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024; Cass. Sent. n. 21821 del 20 luglio
2023).
In conseguenza di quanto sopra, ai fini della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a attuare le forme pubblicitarie prevista dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. N. 24798/2020).
Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in tal senso: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
pagina 5 di 7 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Prosegue la Corte sostenendo che: “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d'Appello di Ancona, 3 maggio 2022).
Né tale onere può dirsi assolto con la produzione in giudizio del contratto di cessione intervenuto in data 16.01.2017 con NC IS PA , considerato che neppure dal predetto contratto è possibile evincersi l'inclusione del singolo contratto azionato nel presente giudizio, atteso il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o di un estratto notarile che attesti l'inserzione del singolo nominativo nell'Elenco Crediti -Allegato A1 ( nessuna valenza può attribuirsi al documento depositato e denominato “ lista crediti ceduti “ essendo un documento non certificato e proveniente dalla stessa parte) .
Qunato fin qui evidenziato , determina una carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario che pertanto non sarebbe legittimato a porre in essere alcuna azione a tutela del diritto (Cfr., Ex multis, Tribunale di Torino, sentenza n. 3943/2022 del 12 ottobre
2022).
Oltre a ciò, va aggiunto un ulteriore rilievo, ai fini della prova della titolarità del credito, particolarmente significativo ovvero l'assenza di prova del titolo in base al quale NC IS PA avrebbe acquistato a sua volta il credito da AN SU NK PA.
Come già evidenziato, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria.
Nel caso di specie, manca agli atti la prova negoziale della cessione che sarebbe intervenuta tra NC IS PA e AN SU NK PA , e ciò non consente di ricostruire con certezza le vicende traslative che hanno interessato il credito in oggetto.
Per le considerazioni che precedono si ritiene che il supporto probatorio offerto da CP_2
a sostegno della propria legittimazione attiva sia insufficiente ad affermare, con
[...]
assoluta determinatezza , l' effettiva ed attuale titolarità del credito per cui ha agito CP_2 in via monitoria.
L'opposizione pertanto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione,
e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione incentrata sull' insufficiente prova della legittimazione attiva, induce il decidente a ritenere esistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti in causa.
Palermo, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE TERZA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16537/2022
Oggi 10 dicembre 2025, innanzi al dott. Giuseppina Notonica, sono comparsi: per parte opponente l'avv. AL;
per parte opposta l'avv. Lisciandrello in sostituzione degli avv.ti Zurlo ed Ornati;
entrambi discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive depositate e chiedono che la causa venga decisa;
Il Giudice
Dopo la camera di consiglio , provvede ex art. 281 sexies cpc , come di seguito alla decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza sezione civile
La dottoressa Giuseppina Notonica, Giudice Onorario della III Sezione civile del
Tribunale di Palermo, in composizione Monocratica ha pronunciato ex art. 281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile N. 16537 del Registro Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
pagina 1 di 7 tra
, nato a [...] il [...], , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappr.to e difeso dall'Avv. Giuseppe AL (c.f. - Pec: CodiceFiscale_2
- Email: - 091 521069), e dall'Avv. Email_1 Email_2 CP_1
AN AL (cod.fisc. - Pec: - CodiceFiscale_3 Email_3
Email: t), ed elett.te dom.to presso lo studio degli stessi in questo Email_4
Viale Emilia n. 65, giusta procura in atti
- opponente-
Contro
P. Iva Gruppo RU IA , C.f. )), società Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 costituita ai sensi della Legge n. 130 del 30 aprile 1999, c.d. Legge sulla Cartolarizzazione,con socio unico, con sede legale in Milano, cap. 20126, in Piazza della Trivulziana n. 4/A ,soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ed iscritta nell'Elenco delle CP_3 società veicolo ai sensi dell'articolo 4 del provvedimento della NC d'IA del 07/06/2017 con numero 35239.3, rappresentata e difesa, congiuntame nte e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo (C.F. ) ed Andrea Ornati (C.F. con C.F._4 C.F._5 studio in La Spezia (SP) alla Via Fontevivo n. 21/N giusta procura generale alle liti per atto del Notaio Dott.ssa del 2 8 maggio 2020, Rep. 2496 e Racc. n. 909 , allegata al Persona_1 ricorso per decreto ingiuntivo depositato, e con domicilio eletto in Via Paolo Emilio Taviani n. 170, 19125 La Spezia (SP). Opposta
Oggetto: Opposizione decreto ingiuntivo/ Contratto di finanziamento
PQM
Il Tribunale di Palermo, - Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
G.O.T. dott.ssa Giuseppina Notonica, ogni contraria istanza , eccezione e deduzioni, definitivamente pronunziando , così provvede :
- Accoglie l'opposizione proposta con atto di citazione da e per l'effetto Parte_1 revoca il decreto ingiuntivo nr 3093/2022 , emesso dal Tribunale di Palermo in data
15.07.2022;
- Spese compensate.
pagina 2 di 7 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La controversia in esame origina da un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. decreto Parte_1 ingiuntivo nr 49581/22 emesso dal Tribunale di Palermo in data 15.07.2022, in favore di con il quale ingiungeva ad di pagare la somma pari ad euro Controparte_2 Parte_1
18.075,34 oltre interessi, competenze e spese del monitorio , a titolo di saldo dovuto in forza di un contratto di finanziamento intrattenuto ab origine con AN SU NK PA , successivamente ceduto all'odierna opposta CP_2
* * *
Preliminarmente, deve darsi atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, stante l'esperimento (con esito negativo) del procedimento di mediazione obbligatoria previsto dalla disposizione in argomento.
Ancora preliminarmente deve ritenersi il difetto di legittimazione attiva dell'odierna opposta.
Ed invero, nell'esaminare la fondatezza della domanda, non si può prescindere dal preliminare vaglio della titolarità del credito in capo all' opposto, questione potenzialmente assorbente in quanto attinente ad un elemento costitutivo indefettibile della domanda .
La legittimazione infatti attiene ad un elemento costitutivo della domanda e qualora l'attore alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la prova, l'accertamento della titolarità è una questione che attiene al merito della causa e che pregiudica l'accoglimento della domanda (cfr. Cass., Sez. Un., 16 febbraio 2016, n.
2951).
La prova del trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione di cui è onerato il cessionario.
La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n.
385 del 1993, art. 58 ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
pagina 3 di 7 In caso, poi, di cessioni multiple , l'ultimo cessionario, in ordine di tempo , deve documentare le precedenti cessioni del credito, al fine di dimostrare l'inclusione del rapporto ceduto, e, quindi, di dimostrare la titolarità, in capo a sé, del rivendicato credito, producendo il contratto di cessione, unitamente all'elenco dei crediti ceduti.
La notifica, poi, al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, atteso che la comunicazione al debitore della intervenuta cessione tra le parti svolge la più ridotta funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore .
Ciò posto, nella fattispecie , e per come chiesto in domanda monitoria, il credito azionato in giudizio deriva da un saldo debitorio, dovuto dalla parte opponente in forza di un contratto di finanziamento stipulato con AN SU NK PA , di cui la società opposta assume di esserne divenuta titolare in virtù di un atto di cessione, stipulato in CP_2
data 16.01.2017, con la società NC IS PA, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco ex art. 58 del TUB nella titolarità di NC IS PA, credito in precedenza acquistato da quest'ultima da AN SU NK PA .
Ebbene, dalla disamina degli atti di causa , risulta che l'opposta al fine di provare CP_2
la legittimazione della stessa ad agire in giudizio per un credito altrui, ha prodotto in atti il contratto di cessione di crediti sottoscritto con NC IS PA in data 16.01.2017, l'estratto della G.U. parte seconda n.21 del 18.02.2017 nonché un documento denominato “ lista crediti ceduti “.
Deve al riguardo evidenziarsi, in relazione alla menzionata documentazione allegata , che la società opposta si è limitata a riferire di aver ritualmente assolto gli obblighi pubblicitari previsti dal TUB mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica IAna.
Ed invero, in Gazzetta Ufficiale vengono indicate unicamente le tipologie di crediti soggetti a cessione, risultando del tutto assente la prova della titolarità del credito e della conseguente legittimazione attiva in capo al cessionario.
Sotto quest'aspetto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare: “il meccanismo pubblicitario delineato dall'art. 58, comma 2, TUB determina in capo al debitore, una conoscenza legale della cessione”. Tuttavia, “una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini
pagina 4 di 7 dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto” (Cass. n. 2780/2019).
La Corte di Cassazione si è quindi sempre più orientata a sostenere il principio per il quale la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, esonera il cessionario dall'obbligo di notificare la cessione al debitore ceduto ma, se non individua il contratto di cessione consentendo di verificare l'inclusione nel relativo perimetro del singolo credito azionato o contestato, non avrebbe efficacia probatoria circa la titolarità dello stesso.
Tale interpretazione è stata successivamente ribadita dalla Suprema Corte, secondo la quale:
“la pubblicazione nella Gazzetta può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo -in termini generici, se non proprio promiscui- ad «aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art. 58 comma 1 TUB) […] Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua «minima» struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (Cass. n. 5617/2020).
Ed ancora, la giurisprudenza di legittimità si è più di recente pronunciata sul carattere insufficiente della produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
“in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cfr. da ultimo Cass., sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024; Cass. Sent. n. 21821 del 20 luglio
2023).
In conseguenza di quanto sopra, ai fini della titolarità del credito in capo all'asserita cessionaria, quest'ultima, oltre a attuare le forme pubblicitarie prevista dall'art. 58 TUB, dovrà fornire la prova documentale inconfutabile relativa all'inserimento di tale credito nel perimetro dell'operazione di cessione specificamente indicata (Cass. N. 24798/2020).
Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in tal senso: “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria
pagina 5 di 7 legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”. Prosegue la Corte sostenendo che: “la prova primaria, da cui si possa ricavare che lo specifico credito per il quale essa agisce è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, è costituita dal contratto di cessione” (Corte d'Appello di Ancona, 3 maggio 2022).
Né tale onere può dirsi assolto con la produzione in giudizio del contratto di cessione intervenuto in data 16.01.2017 con NC IS PA , considerato che neppure dal predetto contratto è possibile evincersi l'inclusione del singolo contratto azionato nel presente giudizio, atteso il mancato deposito della lista dei debitori ceduti e/o di un estratto notarile che attesti l'inserzione del singolo nominativo nell'Elenco Crediti -Allegato A1 ( nessuna valenza può attribuirsi al documento depositato e denominato “ lista crediti ceduti “ essendo un documento non certificato e proveniente dalla stessa parte) .
Qunato fin qui evidenziato , determina una carenza di prova della titolarità del credito in capo al cessionario che pertanto non sarebbe legittimato a porre in essere alcuna azione a tutela del diritto (Cfr., Ex multis, Tribunale di Torino, sentenza n. 3943/2022 del 12 ottobre
2022).
Oltre a ciò, va aggiunto un ulteriore rilievo, ai fini della prova della titolarità del credito, particolarmente significativo ovvero l'assenza di prova del titolo in base al quale NC IS PA avrebbe acquistato a sua volta il credito da AN SU NK PA.
Come già evidenziato, in caso di cessioni multiple, la validità delle cessioni “a valle” dipende inevitabilmente da quella a monte e, in assenza di prova di quest'ultima, viene a difettare anche la prova della validità dell'acquisto dell'ultima cessionaria.
Nel caso di specie, manca agli atti la prova negoziale della cessione che sarebbe intervenuta tra NC IS PA e AN SU NK PA , e ciò non consente di ricostruire con certezza le vicende traslative che hanno interessato il credito in oggetto.
Per le considerazioni che precedono si ritiene che il supporto probatorio offerto da CP_2
a sostegno della propria legittimazione attiva sia insufficiente ad affermare, con
[...]
assoluta determinatezza , l' effettiva ed attuale titolarità del credito per cui ha agito CP_2 in via monitoria.
L'opposizione pertanto va accolta, con assorbimento di ogni ulteriore motivo di opposizione,
e per l'effetto il decreto ingiuntivo va revocato.
pagina 6 di 7 Le spese di lite, in considerazione delle ragioni sottese alla presente decisione incentrata sull' insufficiente prova della legittimazione attiva, induce il decidente a ritenere esistenti giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti in causa.
Palermo, 10 dicembre 2025
Il Giudice Onorario dott. Giuseppina Notonica
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