Sentenza 23 aprile 2024
Massime • 1
Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 25082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25082 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA CALAFIORE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. In difesa di S.M. è presente l'avvocato MALFATTI LUISANA del foro di OV che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 25082 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 23/04/2024 S.M. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 9/5/2022, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 27/5/2021 in sede di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, aveva condannato al versamento di una provvisionale in favore delle parti civili, confermando nel resto la condanna alla pena di sei anni di reclusione inflitta allo stesso con riguardo al delitto di cui all'art. 609 quater cod.pen. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, impugnando la pronuncia per cassazione, aveva denunciato: inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 74 e ss. cod.proc.pen. e dell'art. 185 cod.pen.; vizio di motivazione quanto alla ammissione della costituzione di parte civile dei fratelli della persona offesa;
inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 62 n. 6) cod.pen. e travisamento della prova e vizio di motivazione, posto che la circostanza attenuante del risarcimento del danno era stata negata nonostante l'imputato avesse offerto alla madre della persona offesa, a titolo di risarcimento del danno, la somma complessiva di 70.000 Euro (60.000 Euro nella qualità di esercente la potestà genitoriale sulla persona offesa e 10.000 Euro in proprio), rifiutata dalla stessa, sul presupposto della non integralità del risarcimento e dell'assenza di una qualunque offerta quanto ai fratelli della minore;
violazione di legge e vizio di motivazione, dedotti con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulla contestata aggravante. 3. La Corte di cassazione Sez. 3, n. 23303 del 28 aprile 2023, ha accolto il ricorso limitatamente al punto concernente l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6) cod.pen. ed ha rinviato per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia. La sentenza rescindente ha rilevato che la sentenza di primo grado non aveva liquidato alcuna provvisionale di danno, "in considerazione della condotta parzialmente risarcitoria posta in essere dall'imputato nei confronti della parte offesa", mentre la Corte di appello, accogliendo il relativo gravame, aveva invece riconosciuto una provvisionale in favore della minore persona offesa e della madre, stimata in euro 50.000 per la prima e in euro 10.000 per la seconda;
nulla era stato riconosciuto in favore dei fratelli della minore, "non essendovi minimi elementi per stabilire un congruo ammontare della provvisionale, pur certa la sussistenza di un danno non patrimoniale derivante dal reato." 4. La sentenza rescindente ha ribadito la giurisprudenza di legittimità che ha affermato più volte che ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62 cod.pen., comma 1, n. 6, la sufficienza della somma spontaneamente versata dall'imputato per il risarcimento del danno morale cagionato alla persona offesa non può essere esclusa con valutazione sommaria, basata sulla sua esiguità, in 1 quanto il giudice è tenuto ad accertare la gravità del nocumento arrecato e le ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima (tra le altre, Sez. 3, n. 17827 del 5/12/2018, G., Rv. 275479). Per essere riconosciuta l'attenuante, il risarcimento del danno deve essere integrale, comprensivo di quello patrimoniale e morale, e la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, con motivazione adeguata che può anche disattendere un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti (tra le altre, Sez. 2, n. 53023 del 23/11/2016, Casti, Rv. 268714; successivamente, Sez. 2, n. 41050 del 14/10/2021, Coppola, non massimata). 5. La Corte di appello di Venezia, in sede di rinvio, con la sentenza del 21 settembre 2023 ora impugnata, ha accolto il motivo di impugnazione relativo al profilo di annullamento accolto dalla sentenza rescindente. In particolare, dopo aver dichiarato inammissibile la richiesta di concordato avanzata dall'imputato con il consenso del P.G. (in quanto non vi era stata rinuncia ad alcun motivo di appello ed era stato prospettato l'accordo sulla pena in modo non corretto, prevedendosi un bilanciamento delle attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante ed un regime di prevalenza per l'attenuante di cui all' art. 62 n. 6 cod. pen.), il giudice del rinvio ha ritenuto sussistenti i presupposti applicativi dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod.pen. Ciò, in quanto il risarcimento concretamente offerto, pari ad euro 70.000 doveva ritenersi congruo, avuto riguardo, per un verso, alla grave condotta dell'imputato (comunque riqualificata nell'ambito dell'art. 609 quater cod.pen.), e dall'altro alle condizioni personali del medesimo imputato, molto giovane all'epoca dei fatti, che svolgeva un lavoro non particolarmente redditizio, quale quello di corriere in una società di distribuzione. Considerazioni che facevano ritenere la somma offerta, anche in mancanza di diverse allegazioni, completamente satisfattiva, con il riconoscimento dell'attenuante in parola. 6. Tuttavia, da tale riconoscimento non poteva derivare la riduzione della pena inflitta dal GIP del Tribunale di Padova, atteso il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante contestata, già avallato dalla Corte di . cassazione, in ragione della gravità del fatto, della lunga durata della condotta e della natura dell'illecito. 7. Avverso tale sentenza, ricorre per cas' sazione l'imputato sulla base dei seguenti motivi, illustrati sinteticamente (art. 173 disp. att. cod.proc.pen.): - nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale sostanziale e processuale in relazione all'art. 599 bis cod.proc.pen., illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla richiesta di concordato. - nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge sostanziale e processuale ed illogicità della motivazione, con riferimento alla 2 violazione dell'art. 597, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e violazione del divieto di reformatio in peius, nel punto in cui ha riconosciuto l'attenuante del risarcimento del danno senza poi effettuare la diminuzione di pena corrispondente;
- nullità della sentenza per vizio di motivazione in ordine al mantenimento del giudizio di equivalenza e pertanto dell'omessa modifica della determinazione della pena, nonostante il riconoscimento dell'attenuante, che rileva sotto il profilo della illogicità e della inadeguatezza della motivazione, anche con riferimento al travisamento delle prove. - nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e sostanziale illogicità della motivazione con riferimento alla violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e 579, comma 4, cod.proc.pen. Il motivo censura il giudizio relativo al bilanciamento tra le circostanze, posto che ci si era limitati ad appiattirsi sul precedente giudizio del GIP, di cui la sentenza impugnata ripete pedissequamente le parole, a prescindere dall'ulteriore bagaglio circostanziale derivante dal riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Alla questione prospettata con il primo motivo, relativa alla impugnazione della declaratoria di inammissibilità della proposta di concordato in appello adottata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, vanno premesse alcune considerazioni di carattere generale sull'istituto previsto dall'art. 599 bis cod.proc.pen. 1.1. In primo luogo, va subito precisato che la giurisprudenza di legittimità ha già più volte affermato (Sez. 2-, n. 46283 del 12/10/2022, Rv. 283999 - 01; n. 25797 del 2021 Rv. 283905 - 01, n. 9047 del 1996 Rv. 205631 - 01) che nel giudizio di rinvio, è ammissibile, in assenza di specifiche preclusioni normative, il concordato sulla pena previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen. nel caso in cui, come è nel caso in esame, residuino margini di discrezionalità nella decisione del giudice del rinvio imposti dall'art. 627 cod. proc. pen. 1.2. Il concordato in appello, originariamente previsto dall'art. 599 cod.proc.pen. all'interno della disciplina delle decisioni in camera di consiglio, è stato interessato dalla iniziale declaratoria di incostituzionalità per eccesso di delega, per poi essere reintrodotto, con gli artt. 1 e 2, L. 19 gennaio 1999, n. 14, poi abrogati dal d.l. n. 92 del 2008 conv. in I. n : 125 del 2008. 1.3. Successivamente, l'art. 1, commi 56 e 57, L. 23 giugno 2017, n. 103 ha previsto l'art. 599- bis c.p.p. intitolato "Concordato anche con rinuncia ai motivi di appello", introducendo anche alcune esclusioni (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza, oltre che per una serie di gravi reati, in maniera sovrapponibile a quanto previsto in punto di patteggiamento "allargato". Sulla 3 disciplina, in seguito, è intervenuta anche la riforma Cartabia, con l'art. 34, comma 1, lett. f), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Nella sua conformazione attuale, il concordato non presenta più preclusioni, né soggettive, né oggettive. 1.4. Il nuovo comma 3 inserisce il concordato nella nuova fisionomia del giudizio di appello, per cui, posto che il rito in appello si svolge in camera di consiglio senza partecipazione delle parti, laddove la richiesta di concordato sia rigettata, è disposto che si proceda alla continuazione del giudizio o in pubblica udienza o in camera di consig:io "partecipata", in cui l'istanza può essere rinnovata. Invece, ai sensi del comma 3- bis, se già le parti sono nelle condizioni di partecipare (udienza pubblica o rito camerale partecipato), il diniego del concordato non può che comportare la prosecuzione del giudizio in quella stessa forma, mentre la rinnovazione della richiesta è preclusa. 1.5. Nella giurisprudenza di legittimità si sono registrati contrasti quanto alla impugnabilità in cassazione della pronuncia sulla richiesta di concordato adottata dalla Corte di appello. 1.6. Sotto il profilo della ammissibilità del ricorso per cassazione basato sul motivo della omessa declaratoria di prescrizione del reato verificatasi precedentemente al concordato in appello, a risoluzione di contrasto, sono intervenute le Sezioni Unite, con sentenza n. 19415 del 27/10/2022, dep. 2023, Fazio, Rv. 284481 - 01, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo il quale all'esito di concordato in appello è proponibile il ricorso per cassazione con cui si deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza. elazione alla più generale questione della impugnabilità in sé del diniego di concordato, va osservato che le citate Sezioni Unite, in motivazione, hanno ribadito che il modulo procedimentale del concordato in appello, non costituisce procedimento speciale e non si discosta dal modello ordinario in relazione alla rinuncia ai motivi e alla valutazione di quelli non rinunciati, e quindi consente di assegnare priorità alla verifica dell'insussistenza delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen., verifica da compiersi, da parte del giudice, indipendentemente dalla piattaforma negoziale. In motivazione, la sentenza delle Sezioni Unite ha escluso, per un verso, «l'introduzione di speciali limiti di ricorribilità in cassazione per la sentenza emessa a seguito di concordato in appello» ed ha rimarcato di non condividere quella linea esegetica secondo cui la ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. è preclusa ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto si tratta di un orientamento che si limita a considerare che «l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., come riformulato dall'art. 1, comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha escluso la ricorribaltà per cassazione 4 avverso la sentenza di applicazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen., limitando l'impugnazione al solo ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod. proc. pen.» (Sez. 5, n. 54543 del 28/09/2018, Tornabene, non mass.) e che interpreta la locuzione «allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione -della pena e contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis», come una sorta di esclusione tout court di ogni possibilità di ricorso nei confronti di tali tipologie di sentenze, "per definizione" ritenute non impugnabili. Si tratta, per Sezioni Unite Fazio, di cui di riferisce, di una prospettiva ermeneutica che, individuando nella disposizione dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. una diretta e indiscriminata previsione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, non tiene conto della stessa collocazione topografica della norma, inserita tra quelle volte a disciplinare gli atti preliminari del procedimento in cassazione. 1. 7 . Una volta affermata per l'imputato la possibilità di ricorrere in cassazione, unitamente alla sentenza che definisce l'appello, avverso il diniego di concordato, deve tuttavia essere posto e risolto il diverso problema del profilo dell'interesse dell'impugnante a ricorrere avverso tale diniego. 1.8. Dalla disciplina del concordato in appello, sopra tratteggiata in estrema sintesi, risulta evidente che, come espressamente rilevato da S.U. Fazio, non si tratta di un procedimento speciale di tipo premiale, ma di una modalità di semplificazione del giudizio di appello, che si inserisce all'interno del medesimo giudizio di impugnazione. Il vaglio sulla sua ammissibilità è lasciato interamente alla discrezione della Corte di appello, ferma restando la possibilità per l'appellante di rinunciare alla stessa impugnazione ex art. 589 cod.proc.pen. in tutto o in parte (Sez. U, Sentenza n. 12603 del 24/11/2015 (dep. 2016) Rv. 266245 - 01). 1.9. Pertanto, deve escludersi che in sede di legittimità possa dedursi tout court la violazione della legge processuale in relazione alla decisione della Corte di appello di non dare corso al concordato, né, tanto meno, può affermarsi che qualsiasi difetto logico della motivazione addotta dalla Corte di appello per non recepire il concordato implichi la nullità della sentenza che ha definito il giudizio. 1.10. Peraltro, come osservato da Sez. 2, n. 3124 del 2024, che richiama numerosi precedenti conformi (N. 41553 del 2023 Rv. 285393 - 01, N. 17875 del 2022 Rv. 283464 - 01, N. 20085 del 2021 Rv. 281512) pur in presenza di decisioni difformi (Sez. 3 - , Sentenza n. 16692 del 16/01/2024) è preferibile la tesi secondo la quale, a seguito del rigetto, le parti possono presentare una nuova proposta, e non si rinviene alcun interesse ad impugnare l'ordinanza di rigetto unitamente alla sentenza, tenuto conto che al rigetto consegue l'esame "integrale" dell'atto di appello sia in punto di accertamento della responsabilità, che di inflizione della 5 sanzione, sicché l'imputato ha l'opportunità di difendersi sia sui motivi relativi alla responsabilità (rinunciati all'atto della proposta), che su quelli relativi al trattamento sanzionatorio. 1.11. Nel caso in esame, in seguito al rigetto della proposta di pena concordata, l'imputato non ha proposto nuova istanza, si è difeso nel processo di appello anche nel merito, e la Corte di appello ha riconosciuto l'attenuante che formava oggetto del giudizio di rinvio prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. Difetta dunque del tutto l'interesse ad impugnare il diniego al concordato. 2. I restanti motivi di ricorso, in quanto connessi, vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Va infatti confermato il principio (Sez. 4, 7/10/2020, n.29599; S.U., n. 33752 del 18/04/2013- Rv. 255660), secondo il quale, la conferma da parte del giudice dell'impugnazione dell'esito del precedente giudizio di comparazione tra le circostanze, pur dopo l'esclusione di una circostanza aggravante o il riconoscimento di una ulteriore circostanza attenuante, non viola i principi posti dall'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4, essendo tale conferma soggetta alla sola verifica di adeguatezza della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), (v. Sez. 1, n. 5697 del 28/01/2003, Giulio, Rv. 223442; Sez. 2, n. 42354 del 23/09/2005, Battaglia, Rv. 232742; Sez. 5, n. 13252 del 13/01/2006, Mollicone, Rv. 233981; Sez. 2, n. 47483 del 19/12/2007, D'Angelo, Rv. 239325; Sez. 6, n. 13870 del 16/02/2010, Squillaci, Rv. 246685; Sez. 4, n. 41566 del 27/10/2010, Tantucci, Rv. 248457; Sez. 6, n. 41220 del 03/10/012, Caravelli, Rv. 254261; Sez. 5, n. 10176 del 17/01/2013, Andries, Rv. 254262; le quali sono tutte giunte -alla conclusione che, qualora alla esclusione di una circostanza aggravante od al riconosciMento di una ulteriore circostanza attenuante consegua la necessità di un rinnovato giudizio comparativo tra circostanze, il giudice dell'impugnazione conserva piena facoltà di conferma del precedente giudizio di valenza, il cui esercizio è insindacabile in cassazione se congruamente motivato). 5. Nella motivazione del citato arresto (così massimato: "Il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione") le Sezioni Unite hanno osservato che, tenuta presente la correlazione tra effetto devolutivo dell'appello e divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato, resta ferma la necessità di reiterazione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze allorquando ciò sia imposto dall'accoglimento totale o parziale dell'impugnazione 6 della parte e costituisca, quindi, conseguenza dell'effetto parzialmente devolutivo normativamente previsto in via generale. 6. E' stata evidenziata la stretta correlazione ravvisabile tra effetto devolutivo dell'appello e divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dal solo imputato e la previsione, peraltro, di sia pur limitate eccezioni alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dall'art. 597 cod.proc.pen., comma 1. Ciò impone una attenta analisi della operatività del divieto di reformatio in peius alla stregua del tenore letterale delle varie disposizioni di cui al citato articolo e dei principi in punto di impugnazione, diritto di difesa ed ambito della valutazione discrezionale attribuita al giudice di appello. 7. Se è certo che il divieto di reformatio in peius è esteso alle singole componenti che concorrono a formare il trattamento sanzionatorio complessivo, ciò imponendolo la corretta interpretazione dell'art. 597 cod.proc.pen., commi 3 e 4, da leggersi in correlazione con la regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 del citato articolo, le S.U. hanno evidenziato come le ipotesi derogatorie a siffatta regola (previste nel comma 5) non possano, in assenza di specifica previsione, essere parimenti poste in correlazione con il divieto in questione, ad esse essendo estranee proprio perché introduttive di poteri di ufficio del giudice di appello - quelle argomentazioni circa l'ambito della decisione di appello a fronte dei motivi proposti dall'imputato e del petitum sostanziale della sua impugnazione. 8. Inoltre, hanno sottolineato che l'obbligo di corrispondente diminuzione della pena di cui al dell'art. 597 cod.proc.pen., comma 4 è limitato all'accoglimento dell'appello dell'imputato relativo a circoStanze o reati concorrenti, ossia solo 7 come è lecito desumere dalla stretta correlazione tra la locuzione finale ("la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita") ed il precedente riferimento ai motivi accolti ("se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione")- ad ipotesi interessate da un metodo di calcolo comportante mere operazioni di aggiunta od eliminazione di entità autonome di pena rispetto alla pena-base, senza accenno alcuno ad ipotesi implicanti un giudizio di comparazione;
dall'altro lato, che nessun richiamo o riferimento al divieto di reformatio in peius è rinvenibile nella disposizione di cui al comma 5 dell'articolo citato che -si sottolinea ancora una volta- disciplina ipotesi derogatorie alla regola dell'effetto parzialmente devolutivo posta dal comma 1 dello stesso articolo, tra l'altro attribuendo, per quello che qui interessa, al giudice di appello, "quando occorre", il potere di effettuare il giudizio di comparazione a norma dell'art. 69 cod.pen. 9. Il tenore letterale delle disposizioni dell'art. 597, commi 4 e 5, (entrambe di stretta interpretazione) milita, pertanto, a favore dell'orientamento accolto dal 7 Supremo Collegio, non potendosi estendere il regime previsto dall'art. 597 cod.proc.pen., comma 4, ad ipotesi diverse da quelle in tale comma contemplate e non potendosi procedere, attesa la sua peculiarità, ad una "lettura integrata" del comma 5 del medesimo articolo sulla base del disposto di cui al comma che lo precede. 10. Infine, deve rilevarsi come a favore di tale orientamento militino, parimenti, ragioni di ordine sistematico alle quali vanno ricondotte sia la riconosciuta possibilità per il giudice di appello di estrinsecare liberamente, seppure nell'ambito del devolutum, i suoi poteri di cognizione con ampia libertà di motivazione, sia la innegabile autonomia e discrezionalità del giudizio di comparazione che non sempre conduce ad attribuire un peso quantitativamente apprezzabile ad ogni elemento considerato (si pensi al caso del concorso di quattro o più aggravanti ritenute equivalenti ad una attenuante ed alla eventualità che il giudice di appello escluda una sola delle aggravanti ritenute sussistenti dal giudice di primo grado;
una logica rigidamente ed esclusivamente matematica, comportante l'automatica riduzione della pena inflitta in primo grado, porterebbe a snaturare il giudizio di appello ed il potere di valutazione della gravità del fatto attribuito al relativo giudice), sia l'incongruenza, quindi, di una "presunzione assoluta" della necessità di modifica del precedente giudizio, di fatto implicante non già una mera riduzione della pena ma una obbligatoria formulazione di un giudizio più favorevole, con conseguente irragionevole parificazione di casi eterogenei ed inaccettabile invasione del campo di valutazione discrezionale del giudice di appello. 11. Ed infatti, ove non si riconoscesse al giudice di appello -allorquando dall'accoglimento dell'impugnazione consegua la necessità di un nuovo giudizio di comparazione- uno spazio deliberativo autonomo, si verrebbe ad attribuire la stessa "efficacia demolitrice" del giudizio di comparazione operato in primo grado a tutti i casi di sottrazione di una o più circostanze aggravanti od aggiunta di una o più circostanze attenuanti, siano esse afferenti a dati marginali per qualità e quantità ovvero siano esse di estremo rilievo qualitativo o quantitativo. 12. Ciò posto, nell'argomentare la propria decisione di mantenere fermo il giudizio di equivalenza, la Corte di merito, contrapponendo alle già riconosciute circostanze attenuanti generiche la residua circostanza attenuante del risarcimento del danno prevista dall' art. 62 n. 6 c.p.- ha adeguatamente ritenuto che il bilanciamento non possa che rimanere in termini di equivalenza alla luce della gravità della condotta, del lungo tempo della stessa e degli effetti negativi sulla persona offesa. 13. In definitiva, il ricorso va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. 8
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oscuramento dei dati sensibili come imposto dalla legge. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024. La Co igliera est. Il Pr ente Dani OR overe DUCZIT(QT0 4N CA 9 cs_ C t J i O C t, L.• 't/v à t-i-t4,11,--0 •-• Ult -7 • , ,e,,A52--- • 1/4