Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 25082
CASS
Sentenza 23 aprile 2024

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Massime1

Il provvedimento di rigetto del concordato in appello non è ricorribile per cassazione da parte dell'imputato unitamente alla sentenza, posto che il predetto non ha interesse ad impugnare, conseguendo alla reiezione della proposta di accordo l'esame dell'atto di gravame sia in punto di accertamento della responsabilità che di inflizione della pena. (In motivazione, la Corte ha precisato che, a seguito del rigetto della richiesta di concordato, le parti possono avanzare una nuova istanza, emendata dai vizi rilevati dal giudice).

Commentario1

  • 1Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 febbraio 2026

    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 14 giugno 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Padova in composizione monocratica aveva dichiarato B. Nicolaie responsabile dei reati di ricettazione contestati ai capi 1) e 2) dell'imputazione e, ritenuta la continuazione tra gli stessi e con il fatto già giudicato con sentenza n. 1103/17 reg. sent., emessa dal Tribunale di Padova in data 13 maggio 2017 ex art. 444 c.p.p., divenuta irrevocabile in data 8 luglio 2017; individuato il reato più grave in quello già giudicato; riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per la scelta del rito, lo aveva condannato alla pena di mesi sei giorni venti di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/04/2024, n. 25082
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25082
Data del deposito : 23 aprile 2024

Testo completo