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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/03/2025, n. 436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 436 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3590/2020 R.G. (al quale è riunito N. 3647/2020 R.G.)
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 04 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per in proprio e n.q. di erede di l'avv. BIANCHI Parte_1 Persona_1
MAURIZIO ha concluso come da nota depositata in data 27/02/2025 per l'avv. DIMITA MARCO ha concluso come da nota depositata in data Parte_2
03/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3590/2020 R.G. (al quale è riunito N. 3647/2020 R.G.)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3590/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti BIANCHI MAURIZIO e BIANCHI FEDERICO ed Per_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Terracina (LT), Via Roma, n. 152, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in data 21.4.2023; attrice in prosecuzione ex art. 300, c. 2, c.p.c. contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DIMITA Parte_2 C.F._2
MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina, Via Olmata, n. 102, in virtù di delega allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: restituzione mutuo;
revoca donazione indiretta ex art. 801 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale – , nipote ex sorore, al fine di sentire accogliere le Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale della domanda attrice ed ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, 1) accertato e dichiarato che la sig.ra ha erogato in favore della sig.ra , a titolo di prestito Persona_1 Parte_2
infruttifero, la somma complessiva di € 279.976,91, condannare la citata convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi legali, dal dì del dovuto sino alla proposizione del presente giudizio determinati ai sensi dell'art. 1284 comma I, nonché, successivamente e fino al saldo, calcolati ai sensi del novellato art. 1284, comma IV, e quindi nella misura prevista dalla legislazione speciale di cui al d.lgs. n°231/02; 2) in subordine, nella eventualità, non creduta, di reiezione delle richieste che precedono, revocare la donazione indiretta effettuata dalla odierna deducente in favore della convenuta con rogito del 21.03.2011, a ministero del Notaio di Terracina, suo rep. Per_2
n°97870, racc. n°28649, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Terracina (LT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., per ingratitudine della donataria;
3) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”, deducendo: - che la convenuta le aveva proposto l'acquisto congiunto di un immobile sito in Terracina (LT), località Borgo Hermada, Via E.
Bolognini, distinto al Catasto al f. 173, part. n.310, al prezzo complessivo pari ad euro 365.000,00; - che, in base agli accordi inter partes, avrebbe acquistato il solo usufrutto sul predetto immobile, mentre la nuda proprietà, stimata in € 279.976,91, sarebbe stata acquistata dalla nipote;
- che quest'ultima, non disponendo della liquidità necessaria, le aveva chiesto predetta somma in prestito infruttifero, che le veniva effettivamente erogato tramite nn. 8 assegni circolari, non trasferibili, dell'importo complessivo di € 365.000,00, consegnati alla parte venditrice in parte con il contratto preliminare di compravendita del 4.12.2010 (vd. all. 1-3, atto di citazione), in parte con il contratto definitivo di compravendita del 21.3.2011 (vd. all. 2-3); - che la convenuta, nonostante le plurime e vane richieste, non aveva giammai provveduto alla restituzione del prestito in parola (vd. all. 4).
La convenuta , tempestivamente costituitasi nel giudizio r.g. n. 3647/2020, Parte_2 frattanto iscritto dall'odierna attrice avente medesimo petitum e causa petendi e poi riunito a quello di cui in epigrafe, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2020, chiedeva la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, previo accertamento dell'indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi, il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, intervenuto il decesso dell'originaria attrice si costituiva, mediante comparsa di costituzione ex art. 300, Persona_1
co. 2, c.p.c., depositata il 21.4.2023, la sig.ra in proprio e nella veste di erede Parte_1 universale dell'attrice, nonché zia, in forza di testamento datato 19.1.2023 e pubblicato il 24.2.2023 per atto del Notar (vd. all. comparsa), facendone proprie le domande ed eccezioni Persona_3
formulate nell'atto introduttivo ed instando per il loro accoglimento.
La causa, istruita in via documentale e tramite prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall' 1.7.2022.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel merito, la signora nella veste di cui sopra, ha chiesto la restituzione della Controparte_1
somma pari ad euro 279.976,91, pari al valore stimato della nuda proprietà del cespite immobiliare oggetto di acquisto che, a suo dire, la zia avrebbe dato in prestito infruttifero alla convenuta e, segnatamente, la somma portata da nn. 8 assegni circolari, non trasferibili, emessi, dal c/c della de cuius acceso presso la Banca Unicredit, filiale di Borgo Hermada (LT), il 30.11.10, quanto ad €
5.000,00, il 3.12.10, quanto ad € 195.000,00, il 18.3.11, quanto ad € 140.000,00, e il 21.6.11, quanto ad € 25.000,00, in parte (€ 200.000,00) versata in data 1.12.10-4.12.10, in occasione del contratto preliminare di compravendita, in parte (€ 140.000,00) versata all'atto della stipula del definitivo di compravendita ed in parte (€ 25.000,00) versata al momento del rilascio dell'immobile da parte della venditrice.
Per contro, la convenuta ha negato di aver percepito in prestito alcuna somma dalla de cuius, avendo ella, invero, acquistato la nuda proprietà dell'immobile per un atto di liberalità proveniente non solo dall'attrice, ma anche da un'altra coppia di zii, tale e il di lei marito, Persona_4 Per_5
i quali, dapprima, avevano consegnato a nn. 3 assegni circolari del
[...] Persona_1 complessivo importo di € 115.000,00 per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e, successivamente, venuti a conoscenza della volontà della de cuius di richiedere alla nipote la restituzione del presunto prestito, avevano ottenuto dall'intestato Tribunale il d.i. n. 1986/15 del
24/11/2015 per la restituzione della predetta somma (vd. all. 1, comparsa di costituzione e risposta), cui aveva fatto seguito, nei suoi confronti, un pignoramento presso terzi (vd. all.ti 2 -3, comparsa).
Ciò posto, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria documentale ed orale, si ritiene che l'attrice non abbia in alcun modo assolto all'onus probandi sulla medesima gravante.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, una somma di danaro può essere consegnata per varie causali, per cui, laddove, come nella fattispecie in esame,
l'accipiens contesti il titolo dedotto, tale contestazione impone alla parte istante di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione: “la datio di una somma di danaro non vale..a fondare la richiesta di restituzione, allorquando..ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opere dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione” (Cass.
3.12.2024, n.30872; ex multis: Cass. 10.6.2024, n.16074; Cass. 29.11.2018, n.30944). Nel caso di specie, è documentalmente provato come nessuna consegna di somme sia mai avvenuta in favore della convenuta, avendo l'attrice provveduto essa stessa al pagamento dell'immobile compravenduto mediante la consegna dei nn.8 assegni circolari direttamente alla parte venditrice, tale
TA SE (vd. all. 3, attoreo).
Difetta altresì l'allegazione in ordine al patto sottostante inter partes finalizzato alla restituzione dei denari da parte della convenuta in favore dell'originaria attrice, tanto più che la convenuta ha allegato e, comunque, documentato l'esistenza di un diverso titolo astrattamente idoneo a giustificare la consegna del denaro.
La tesi argomentativa attorea non ha rinvenuto alcun conforto dall'espletamento dell'attività istruttoria.
Alcuna valenza probatoria può trarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi attorei, ed Tes_1
nipoti della signora e cugini della convenuta, i quali hanno Testimone_2 Persona_1 sostanzialmente riferito circostanze apprese “de relato” dalla zia (vd. verb. ud. 16.11.21,
[...]
in merito al prestito e alla sua restituzione da parte della convenuta: “…me lo ha raccontato Per_6 mia zia , l'attrice”; vd. verb. ud. 8.2.22 “…me lo ha detto mia zia , Per_1 Testimone_2 Per_1
l'attrice…”).
Come noto, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (ex multis: Cass. 20.2.2025, n.4530; Cass.
21.5.2024, n.14030; Cass. 15.1.2015, n.569), ancorché la Suprema Corte di Cassazione abbia riconosciuto che la testimonianza "de relato ex parte actoris" possa assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/07/2013, n.18352; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006 n.
11844).
Ciò posto, nel caso che qui occorre, non sono emersi dagli atti di parte attrice, né tanto meno sono state dedotte e/o allegate, circostanze oggettive e soggettive intrinseche tali da corroborare le dichiarazioni testimoniali sopra esaminate.
La prova testimoniale ha, invero, avvalorato la versione fornita dalla parte convenuta, quanto meno con riferimento alla circostanza della prestazione di attività assistenziale nei confronti dell'attrice.
La teste , sorella della convenuta, ha riferito che quest'ultima aveva prestato Testimone_3
assistenza alla zia per diversi anni (vd. verbale di udienza del 16.11.21), mentre il teste Per_1 [...]
conoscente di entrambe le parti ed indifferente ai fatti di causa, ha riferito che “dalla morte Tes_4
del marito della signora la nipote si è sempre cura della zia prestandole Per_1 Pt_2 assistenza..La faceva sempre da spola con l'ospedale, la teneva come una mamma. Una Pt_2 volta sono stato presente quando la è stata in ambulanza all'ospedale di Formia ed era Per_1
presente la nipote che mi ha dato notizie e in generale mi diceva che prestava assistenza Pt_2
alla zia;
spesso incontravo la e la nipote insieme per strada oppure andavo in casa della Per_1 dove era presente la nipote”; “la nipote accompagnava la dal medico e le prestava Per_1 Per_1
assistenza; più di qualche volta le ho incontrate in macchina o per strada e mi dicevano che andavano dal medico o in banca o al supermercato”; “la si occupava anche delle pulizie in casa e si Pt_2
interessava anche per lavori di manutenzione che erano necessari anche perché la zia era molto anziana” (vd. verb. ud. 27.4.23).
Ne consegue, pertanto, in assenza di prova, la reiezione della domanda attorea di restituzione dell'asserito prestito non essendone stati dimostrati i presupposti.
Va parimenti respinta la domanda formulata dall'attrice, in via subordinata, di revoca della donazione indiretta effettuata in favore della convenuta con rogito del 21.03.2011, a ministero del Notaio di Terracina, suo rep. n°97870, racc. n°28649, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Per_2
Terracina (LT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., per ingratitudine della convenuta-donataria.
Orbene, come noto, la revocazione è una speciale causa di scioglimento del contratto di donazione, destinata a trovare applicazione nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 801 e 803 c.c.
(ingratitudine e sopravvenienza di figli).
In particolare, nel caso che qui occorre, ai sensi dell'art. 801 c.c. «La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, (chi ha ucciso, tentato di uccidere o commesso un fatto al quale la legge ritenga applicabili le norme sull'omicidio nei confronti del donante, coniuge, discendente o ascendente dello stesso;
chi ha denunziato uno dei soggetti in precedenza indicati per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ovvero ha testimoniato contro tali soggetti e la testimonianza
è stata dichiarata falsa in giudizio penale) ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante
o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436».
Ciò posto, alquanto lacunosa la domanda svolta da parte attrice in merito a predette circostanze, costituenti un numerus clausus, non essendo stato allegato alcunché a supporto, né delineata una fattispecie tale da dare adito ad un'eventuale revoca dell'asserito atto di liberalità.
Dalle prove testimoniali non è emersa né una “ingiuria grave” verso la donante (la quale, secondo
Cass. 26.11.2018, n.23077, deve consistere in un comportamento con il quale un soggetto arrechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il suo patrimonio morale ed espressivo di un reale sentimento di avversione, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntare l'atteggiamento del donatario), né un comportamento dolosamente rivolto ad arrecare danno al patrimonio della donante (peraltro neanche provato da parte attrice), né, tantomeno, le più gravi fattispecie individuate dall'art. 801 c.c..
Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, anche questa domanda va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in proprio e n.q. di erede di a rimborsare a Parte_1 Persona_1
le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, Parte_2
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 04 marzo 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 14.05.2024, regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in pari data), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per in proprio e n.q. di erede di l'avv. BIANCHI Parte_1 Persona_1
MAURIZIO ha concluso come da nota depositata in data 27/02/2025 per l'avv. DIMITA MARCO ha concluso come da nota depositata in data Parte_2
03/03/2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 10:36 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 3590/2020 R.G. (al quale è riunito N. 3647/2020 R.G.)
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3590/2020 R.G. promossa da: tra
(c.f. ), in proprio e n.q. di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
rappresentata e difesa dagli avv.ti BIANCHI MAURIZIO e BIANCHI FEDERICO ed Per_1
elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Terracina (LT), Via Roma, n. 152, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in prosecuzione depositata in data 21.4.2023; attrice in prosecuzione ex art. 300, c. 2, c.p.c. contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. DIMITA Parte_2 C.F._2
MARCO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Terracina, Via Olmata, n. 102, in virtù di delega allegata in atti;
convenuta
OGGETTO: restituzione mutuo;
revoca donazione indiretta ex art. 801 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio – innanzi Persona_1 all'intestato Tribunale – , nipote ex sorore, al fine di sentire accogliere le Parte_2 seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento integrale della domanda attrice ed ogni altra contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, 1) accertato e dichiarato che la sig.ra ha erogato in favore della sig.ra , a titolo di prestito Persona_1 Parte_2
infruttifero, la somma complessiva di € 279.976,91, condannare la citata convenuta alla restituzione del predetto importo, oltre interessi legali, dal dì del dovuto sino alla proposizione del presente giudizio determinati ai sensi dell'art. 1284 comma I, nonché, successivamente e fino al saldo, calcolati ai sensi del novellato art. 1284, comma IV, e quindi nella misura prevista dalla legislazione speciale di cui al d.lgs. n°231/02; 2) in subordine, nella eventualità, non creduta, di reiezione delle richieste che precedono, revocare la donazione indiretta effettuata dalla odierna deducente in favore della convenuta con rogito del 21.03.2011, a ministero del Notaio di Terracina, suo rep. Per_2
n°97870, racc. n°28649, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Terracina (LT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., per ingratitudine della donataria;
3) condannare, in ogni caso, la convenuta al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari di causa, oltre al rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge.”, deducendo: - che la convenuta le aveva proposto l'acquisto congiunto di un immobile sito in Terracina (LT), località Borgo Hermada, Via E.
Bolognini, distinto al Catasto al f. 173, part. n.310, al prezzo complessivo pari ad euro 365.000,00; - che, in base agli accordi inter partes, avrebbe acquistato il solo usufrutto sul predetto immobile, mentre la nuda proprietà, stimata in € 279.976,91, sarebbe stata acquistata dalla nipote;
- che quest'ultima, non disponendo della liquidità necessaria, le aveva chiesto predetta somma in prestito infruttifero, che le veniva effettivamente erogato tramite nn. 8 assegni circolari, non trasferibili, dell'importo complessivo di € 365.000,00, consegnati alla parte venditrice in parte con il contratto preliminare di compravendita del 4.12.2010 (vd. all. 1-3, atto di citazione), in parte con il contratto definitivo di compravendita del 21.3.2011 (vd. all. 2-3); - che la convenuta, nonostante le plurime e vane richieste, non aveva giammai provveduto alla restituzione del prestito in parola (vd. all. 4).
La convenuta , tempestivamente costituitasi nel giudizio r.g. n. 3647/2020, Parte_2 frattanto iscritto dall'odierna attrice avente medesimo petitum e causa petendi e poi riunito a quello di cui in epigrafe, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22.12.2020, chiedeva la reiezione della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto, previo accertamento dell'indeterminatezza ed incertezza del petitum e della causa petendi, il tutto con il favore delle spese di lite.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., nelle more del giudizio, intervenuto il decesso dell'originaria attrice si costituiva, mediante comparsa di costituzione ex art. 300, Persona_1
co. 2, c.p.c., depositata il 21.4.2023, la sig.ra in proprio e nella veste di erede Parte_1 universale dell'attrice, nonché zia, in forza di testamento datato 19.1.2023 e pubblicato il 24.2.2023 per atto del Notar (vd. all. comparsa), facendone proprie le domande ed eccezioni Persona_3
formulate nell'atto introduttivo ed instando per il loro accoglimento.
La causa, istruita in via documentale e tramite prove orali, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima, dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall' 1.7.2022.
La domanda attorea è infondata e andrà, pertanto, rigettata.
Nel merito, la signora nella veste di cui sopra, ha chiesto la restituzione della Controparte_1
somma pari ad euro 279.976,91, pari al valore stimato della nuda proprietà del cespite immobiliare oggetto di acquisto che, a suo dire, la zia avrebbe dato in prestito infruttifero alla convenuta e, segnatamente, la somma portata da nn. 8 assegni circolari, non trasferibili, emessi, dal c/c della de cuius acceso presso la Banca Unicredit, filiale di Borgo Hermada (LT), il 30.11.10, quanto ad €
5.000,00, il 3.12.10, quanto ad € 195.000,00, il 18.3.11, quanto ad € 140.000,00, e il 21.6.11, quanto ad € 25.000,00, in parte (€ 200.000,00) versata in data 1.12.10-4.12.10, in occasione del contratto preliminare di compravendita, in parte (€ 140.000,00) versata all'atto della stipula del definitivo di compravendita ed in parte (€ 25.000,00) versata al momento del rilascio dell'immobile da parte della venditrice.
Per contro, la convenuta ha negato di aver percepito in prestito alcuna somma dalla de cuius, avendo ella, invero, acquistato la nuda proprietà dell'immobile per un atto di liberalità proveniente non solo dall'attrice, ma anche da un'altra coppia di zii, tale e il di lei marito, Persona_4 Per_5
i quali, dapprima, avevano consegnato a nn. 3 assegni circolari del
[...] Persona_1 complessivo importo di € 115.000,00 per l'acquisto della nuda proprietà dell'immobile e, successivamente, venuti a conoscenza della volontà della de cuius di richiedere alla nipote la restituzione del presunto prestito, avevano ottenuto dall'intestato Tribunale il d.i. n. 1986/15 del
24/11/2015 per la restituzione della predetta somma (vd. all. 1, comparsa di costituzione e risposta), cui aveva fatto seguito, nei suoi confronti, un pignoramento presso terzi (vd. all.ti 2 -3, comparsa).
Ciò posto, all'esito dell'espletamento dell'istruttoria documentale ed orale, si ritiene che l'attrice non abbia in alcun modo assolto all'onus probandi sulla medesima gravante.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, una somma di danaro può essere consegnata per varie causali, per cui, laddove, come nella fattispecie in esame,
l'accipiens contesti il titolo dedotto, tale contestazione impone alla parte istante di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa e, cioè, un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione: “la datio di una somma di danaro non vale..a fondare la richiesta di restituzione, allorquando..ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opere dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione” (Cass.
3.12.2024, n.30872; ex multis: Cass. 10.6.2024, n.16074; Cass. 29.11.2018, n.30944). Nel caso di specie, è documentalmente provato come nessuna consegna di somme sia mai avvenuta in favore della convenuta, avendo l'attrice provveduto essa stessa al pagamento dell'immobile compravenduto mediante la consegna dei nn.8 assegni circolari direttamente alla parte venditrice, tale
TA SE (vd. all. 3, attoreo).
Difetta altresì l'allegazione in ordine al patto sottostante inter partes finalizzato alla restituzione dei denari da parte della convenuta in favore dell'originaria attrice, tanto più che la convenuta ha allegato e, comunque, documentato l'esistenza di un diverso titolo astrattamente idoneo a giustificare la consegna del denaro.
La tesi argomentativa attorea non ha rinvenuto alcun conforto dall'espletamento dell'attività istruttoria.
Alcuna valenza probatoria può trarsi dalle dichiarazioni testimoniali rese dai testi attorei, ed Tes_1
nipoti della signora e cugini della convenuta, i quali hanno Testimone_2 Persona_1 sostanzialmente riferito circostanze apprese “de relato” dalla zia (vd. verb. ud. 16.11.21,
[...]
in merito al prestito e alla sua restituzione da parte della convenuta: “…me lo ha raccontato Per_6 mia zia , l'attrice”; vd. verb. ud. 8.2.22 “…me lo ha detto mia zia , Per_1 Testimone_2 Per_1
l'attrice…”).
Come noto, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa (ex multis: Cass. 20.2.2025, n.4530; Cass.
21.5.2024, n.14030; Cass. 15.1.2015, n.569), ancorché la Suprema Corte di Cassazione abbia riconosciuto che la testimonianza "de relato ex parte actoris" possa assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità (cfr. Cassazione civile sez. II, 31/07/2013, n.18352; Cass. civ., sez. I, 19 maggio 2006 n.
11844).
Ciò posto, nel caso che qui occorre, non sono emersi dagli atti di parte attrice, né tanto meno sono state dedotte e/o allegate, circostanze oggettive e soggettive intrinseche tali da corroborare le dichiarazioni testimoniali sopra esaminate.
La prova testimoniale ha, invero, avvalorato la versione fornita dalla parte convenuta, quanto meno con riferimento alla circostanza della prestazione di attività assistenziale nei confronti dell'attrice.
La teste , sorella della convenuta, ha riferito che quest'ultima aveva prestato Testimone_3
assistenza alla zia per diversi anni (vd. verbale di udienza del 16.11.21), mentre il teste Per_1 [...]
conoscente di entrambe le parti ed indifferente ai fatti di causa, ha riferito che “dalla morte Tes_4
del marito della signora la nipote si è sempre cura della zia prestandole Per_1 Pt_2 assistenza..La faceva sempre da spola con l'ospedale, la teneva come una mamma. Una Pt_2 volta sono stato presente quando la è stata in ambulanza all'ospedale di Formia ed era Per_1
presente la nipote che mi ha dato notizie e in generale mi diceva che prestava assistenza Pt_2
alla zia;
spesso incontravo la e la nipote insieme per strada oppure andavo in casa della Per_1 dove era presente la nipote”; “la nipote accompagnava la dal medico e le prestava Per_1 Per_1
assistenza; più di qualche volta le ho incontrate in macchina o per strada e mi dicevano che andavano dal medico o in banca o al supermercato”; “la si occupava anche delle pulizie in casa e si Pt_2
interessava anche per lavori di manutenzione che erano necessari anche perché la zia era molto anziana” (vd. verb. ud. 27.4.23).
Ne consegue, pertanto, in assenza di prova, la reiezione della domanda attorea di restituzione dell'asserito prestito non essendone stati dimostrati i presupposti.
Va parimenti respinta la domanda formulata dall'attrice, in via subordinata, di revoca della donazione indiretta effettuata in favore della convenuta con rogito del 21.03.2011, a ministero del Notaio di Terracina, suo rep. n°97870, racc. n°28649, ed avente ad oggetto l'immobile sito in Per_2
Terracina (LT), ai sensi e per gli effetti dell'art. 801 c.c., per ingratitudine della convenuta-donataria.
Orbene, come noto, la revocazione è una speciale causa di scioglimento del contratto di donazione, destinata a trovare applicazione nei soli casi tassativamente previsti dagli artt. 801 e 803 c.c.
(ingratitudine e sopravvenienza di figli).
In particolare, nel caso che qui occorre, ai sensi dell'art. 801 c.c. «La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, (chi ha ucciso, tentato di uccidere o commesso un fatto al quale la legge ritenga applicabili le norme sull'omicidio nei confronti del donante, coniuge, discendente o ascendente dello stesso;
chi ha denunziato uno dei soggetti in precedenza indicati per un reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in giudizio penale ovvero ha testimoniato contro tali soggetti e la testimonianza
è stata dichiarata falsa in giudizio penale) ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante
o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436».
Ciò posto, alquanto lacunosa la domanda svolta da parte attrice in merito a predette circostanze, costituenti un numerus clausus, non essendo stato allegato alcunché a supporto, né delineata una fattispecie tale da dare adito ad un'eventuale revoca dell'asserito atto di liberalità.
Dalle prove testimoniali non è emersa né una “ingiuria grave” verso la donante (la quale, secondo
Cass. 26.11.2018, n.23077, deve consistere in un comportamento con il quale un soggetto arrechi all'onore e al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il suo patrimonio morale ed espressivo di un reale sentimento di avversione, contrastante con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbe invece improntare l'atteggiamento del donatario), né un comportamento dolosamente rivolto ad arrecare danno al patrimonio della donante (peraltro neanche provato da parte attrice), né, tantomeno, le più gravi fattispecie individuate dall'art. 801 c.c..
Conclusivamente, alla luce delle superiori considerazioni, anche questa domanda va integralmente respinta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione indeterminabile – complessità bassa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) rigetta integralmente le domande attoree;
b) condanna in proprio e n.q. di erede di a rimborsare a Parte_1 Persona_1
le spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi di avvocato, Parte_2
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 04.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 04 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini