Ordinanza cautelare 16 dicembre 2021
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Teresa Vitaliana Giovinazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e Polo Liceale Liceo Scientifico Zaleuco Locri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ufficio Scolastico Regionale di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione alla classe successiva del minore-OMISSIS-, come da comunicazione dell'esito dello scrutinio finale di agosto emesso dal Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "Zaleuco" di Locri N. prot.-OMISSIS-, comunicato in pari data nonchè di ogni altro atto presupposto, conseguenziale o comunque connesso anche se non espressamente impugnato perchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Polo Liceale Liceo Scientifico Zaleuco Locri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa NA SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
AT e IT
PREMESSO che con il ricorso in esame i ricorrenti, n.q. di genitori esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del figlio-OMISSIS-, hanno contestato la legittimità del provvedimento di non ammissione del proprio figlio alla classe-OMISSIS- del Liceo Scientifico Statale Zaleuco di Locri;
RILEVATO che in data 10 dicembre 2021 il Ministero dell’Istruzione si è costituito con atto di mera forma;
VISTA l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale il Collegio ha rigettato la richiesta cautelare sulla scorta della motivazione appresso trascritta: «... è pacifico che le insufficienze ... non sono state recuperate, per cui deve ritenersi che il discente non abbia oggettivamente conseguito il livello di preparazione utile per l'ammissione alla classe superiore; Considerato che eventuali responsabilità della scuola, derivanti dalla mancata attivazione dei corsi di recupero il cui avvio era stato invece comunicato alla famiglia con nota prot. n. -OMISSIS- potrebbero spiegare riflessi su piani differenti, ma non essere utilizzate per colmare le lacune che hanno precluso al discente il passaggio alla classe successiva»;
RILEVATO che in data 27 febbraio 2026 si è costituito in giudizio per resistere al ricorso anche il Polo Liceale Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, depositando documentazione.
VISTA la memoria difensiva depositata pure in data 27 febbraio 2026 nell’interesse delle amministrazioni resistenti;
CONSIDERATO che parte ricorrente, dopo la summenzionata decisione cautelare di rigetto, rimasta inoppugnata, non ha depositato scritti difensivi e solo all’odierna udienza ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito;
RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese e irripetibilità del contributo unificato, ove versato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile, ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA SC, Presidente, Estensore
Roberta Mazzulla, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| NA SC |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.