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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 04/12/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione Contenzioso in materia lavoro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia lavoro di primo grado, iscritta al n. 143/2023 RGAC pendente: TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv.ta Valeria Moresco ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Mezzolombardo (TN), in Via Zandonai, giusta procura allegata agli atti
- Ricorrente -
NEI CONFRONTI DELLA
(C.F. e P. IVA Controparte_1 presentante p.t., P.IVA_1
e difesa degli Avv.ti Andrea Girardi e Laura Galas ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Trento (TN), in Via Brennero n. 139, giusta procura allegata agli atti
- Resistente -
*** Causa decisa all'esito della discussione orale, all'udienza del 4 Dicembre 2025, mediante lettura e deposito contestuale della sentenza. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale dell'udienza e dai precedenti atti di causa, nonché da note conclusive autorizzate.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Nell'atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha dedotto: a) di essere stato assunto, in data 17.6.2019, dall'Azienda Agricola di De Poda Fabrizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, avente scadenza il 31.10.2019, con mansioni di operaio agricolo stagionale;
b) di aver svolto turni dalle ore 05.00 alle 14.00 (con pausa dalle ore 14.00 alle 16.00) e dalle ore 16.00 alle 22.00. Quando procedeva ai lavori di carico e scarico di animali, il turno poteva durare anche fino alle 00.00/01.00 di notte;
c) che, in data 01.10.2019, alle ore 11,30, “voltandosi nella direzione del titolare che in quel momento lo stava chiamando, scivolava sul pavimento bagnato di liquami sbattendo rovinosamente la testa contro la benna in acciaio di un trattore che si trovava ivi pericolosamente parcheggiato e perdendo conoscenza”; d) che, al momento dell'incidente, indossava un paio di stivali di plastica usati che non erano ad uso esclusivo dello stesso, bensì venivano scambiati tra gli operai e forniti loro dal datore di lavoro;
e) che, veniva trasportato, con l'auto aziendale, presso l'Ospedale di Cles, dove veniva ricoverato nel reparto di chirurgia maxillo-facciale con la diagnosi di “frattura ossa facciali” e con prognosi di 30 giorni s.c.; f) che, in data 03.10.2019, era sottoposto ad intervento di
“riduzione aperta di frattura mascellare” sinistra presso l'Ospedale di Trento;
g) di essere stato indennizzato dall' per il periodo CP_2
05.10.2019 –31.10.2019 al 60 per ella retribuzione media giornaliera (pari a Euro 464,20); h) di essere stato ricoverato dal 02.02.2020 al 24.02.2020 presso il reparto di Medicina interna dell'Ospedale di Borsa (Romania), con diagnosi di “gastrite emorragica post farmaci”; i) che, in data 07.07.2020, l' gli comunicava CP_2
l'accertamento della menomazione dell'integrità psico-fisica
Pag. 2 di 19 descritta come “esiti di lesione ossea, trattata con sintesi”, riconoscendogli un grado di invalidità del 3 per cento;
j) che, sussiste una responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio di cui è causa “per inosservanza delle norme a tutela del lavoratore”, ovvero per inosservanza di tutte le misure che, in concreto, si rendono necessarie per tutelare l'integrità psico fisica del lavoratore, da adottare “in base all'esperienza ed alla tecnica e tenuto conto della concreta realtà aziendale e degli specifici fattori di rischio”; k) che, la pratica zootecnica ha comportato un “rischio meccanico”, causa di grave trauma, legato all'ambiente e, nel caso specifico, alla pavimentazione, in quanto è scivolato bruscamente sul pavimento bagnato e scivoloso a causa della presenza dei liquami;
l) che, in ordine al parametro della pavimentazione della stalla, questa deve garantire requisiti minimi di aderenza (di attrito), al fine di limitare la scivolosità che rappresenta un fattore di rischio lavorativo estremamente elevato;
m) che, il datore di lavoro non ha provveduto alla fornitura di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) richiesti dalla normativa vigente: gli stivali utilizzati dal lavoratore, all'atto dell'incidente, non erano di suo esclusivo utilizzo, ma venivano scambiati con altri lavoratori e non corrispondevano alla taglia dello stesso;
n) che, in qualità di titolare della posizione di garanzia, il datore di lavoro avrebbe dovuto “adottare misure di prevenzione delle cadute con riferimento alla pavimentazione oltre a dotare il suo dipendente di dispositivi di protezione individuale (in primis adeguate calzature) conformi alle previsioni dell'art.133 del D.Lgs. 81/2008”; o) che, la perizia medico legale del dott. gli riconosce Per_1 un danno biologico dell'8 per cento, s quantifica la richiesta danni in Euro 14.318,00, a titolo di risarcimento del pregiudizio riferito ai postumi permanenti, quanto all'invalidità temporanea, utilizzando come parametro medio giornaliero la somma di Euro 99,00, con quantificazione in complessivi Euro 3.960,00 (nello specifico calcolata come segue: Invalidità temporanea al 100% = € 99,00 * 7 giorni = Euro 693,00
Pag. 3 di 19 Invalidità temporanea al 75% = € 74,25 * 24 giorni = Euro 1.782,00; Invalidità temporanea al 50% = € 49,50 * 20 giorni = Euro 990,00; Invalidità temporanea al 25% = € 24,75 * 20 giorni = Euro 495,00; per un totale complessivo di Euro 18.278,00, oltre interessi e rivalutazione, con un danno patrimoniale di Euro 610,00 quale corrispettivo versato al proprio consulente tecnico di parte dott. Per_1
Sulla scorta di tali assunti difensi parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale e di merito: per le motivazioni in fatto e in diritto di cui in narrativa, accertata e dichiarata la responsabilità del datore di lavoro (c.f. e Controparte_3
p.iva ), con sede legale in 38093 Cunevo – Contà (TN), P.IVA_1 via nella causazione dell' evento lesivo occorso in data 01.10.2019 al Sig. (C.F. Parte_1
) nat 965, per C.F._1
l'effetto condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e quantificati nella somma di euro 18.888,00=, ovvero in quella maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia specie dopo eventuale assunta CTU medico - legale, oltre rivalutazione come per legge prevista, oltre agli interessi monetari dal giorno del dovuto al giorno dell'effettivo soddisfo;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre accessori come per legge dovuti”.
2. Si è costituita ritualmente la parte resistente, la quale, contestando la ricostruzione dei fatti come fornita dal ricorrente, ha eccepito: a) che, il ricorrente veniva assunto come operaio stagionale al fine di accudire il bestiame presso la malga di Campodenno, durante il periodo di alpeggio estivo;
b) che, l'orario di lavoro del ricorrente era di complessive 6,5 ore, con un giorno di riposo settimanale e turni dalle ore 6/6.30 del mattino alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle 19.00; c) che, era stato debitamente formato sulle mansioni da svolgere e informato sui rischi specifici relativi all'ambiente di lavoro in cui era destinato ad operare (doc. 3); d) che, aveva partecipato a numerosi corsi di formazione sui rischi specifici del settore (doc. nn. 4-5);
Pag. 4 di 19 e) che, gli erano stati consegnati i DPI previsti dal DVR aziendale per le sue mansioni e, nello specifico, i guanti protettivi e le scarpe antinfortunistiche- stivali (doc. n. 6); f) che, nel ricostruire la dinamica dell'infortunio, il ricorrente ha sostenuto che cadeva a terra: 1) nel piazzale esterno dell'azienda, 2) nessuno dei colleghi era presente 3) e nessuno è in grado di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, né le circostanze in cui esso è esattamente occorso;
la caduta infatti può essere dipesa da un malore, da un giramento di testa, così come da qualsiasi altro fatto/inciampo accidentale; g) che, il ricorrente non ha provato la nocività dell'ambiente di lavoro, né ha assolto il proprio onere della prova relativo alla sussistenza di un nesso di causalità fra la violazione degli obblighi di prevenzione ed il danno subito;
h) che, si contesta la quantificazione del danno per non avere il ricorrente elencato circostanze specifiche che ne giustifichino la personalizzazione;
i) che, sussiste un concorso di colpa del danneggiato ovvero può operarsi una riduzione del risarcimento del danno per eccezionalità dell'evento. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente rassegnava le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: per i motivi e titoli tutti di cui in narrativa rigettare le domande tutte ex adverso formulate perché inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto. - In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità della società agricola circa Controparte_1
l'infortunio occorso al sig. in d enere Parte_1
l'eventuale accoglimento proposte nei confronti di quest'ultima nei limiti dell'importo corrispondente alla sola percentuale di responsabilità addebitabile alla società convenuta nella causazione dell'infortunio occorso, e al solo danno eventualmente accertato, dedotto l'eventuale concorso colposo del lavoratore ex art. 1227 c.p.c. e dedotto quanto già percepito dall per i medesimi titoli. In ogni caso: con CP_2 vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio comprese spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta come per legge”.
3. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU medico-legale.
Pag. 5 di 19 All'udienza del 16 Novembre 2023 il ricorrente, comparso personalmente, ha dichiarato di disconoscere la firma apposta sui documenti nn. 3, 5, 6 e 10 della resistente. All'esito del deposito della CTU, con ordinanza a verbale di data 5 Giugno 2025, questo Giudice, ritenuta la causa matura per la decisone, ha rinviato all'udienza del 6 Novembre 2025, per la discussione, concedendo termine per il deposito in telematico di note conclusive. L'udienza del 6 Novembre 2025 è stata, poi, rinviata alla data del 4 Dicembre 2025, in ragione dell'assenza per malattia del Magistrato titolare del procedimento. All'esito dell'udienza del 4 Dicembre 2025 e della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito, in pari data, della sentenza. Nelle note conclusive autorizzate la parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, anche alla luce degli esiti delle prove testimoniali e della CTU, mentre la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso, non ritenendo provata la domanda sotto il profilo del nesso causale.
4. Ciò posto, il ricorso è fondato ed è, pertanto, meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
4.1. Occorre procedere ad un preliminare inquadramento giuridico della fattispecie. In base all'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, in caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore infortunato che agisce a tutela del diritto alla sicurezza ex art. 2087 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del titolo contrattuale da cui scaturisce l'obbligo di sicurezza e del danno subito, nonché il nesso causale tra lo svolgimento della prestazione e il danno. A tali aspetti, si aggiunge l'onere per il lavoratore di allegare i fattori di rischio ai quali era esposto in ragione delle modalità della prestazione lavorativa e l'inadempimento del datore di lavoro astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, consistente nella violazione o della misura di prevenzione nominata o dei canoni di diligenza, prudenza e perizia, in osservanza dei quali il datore è tenuto a salvaguardare l'integrità psico-fisica dei lavoratori (cfr. Cass. Civ., sent. n. 26021 del 24 Settembre 2025, Racc. Gen.).
Pag. 6 di 19 Il datore di lavoro presunto danneggiante ha, dunque, l'onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligo di sicurezza, osservando le misure di prevenzione nominate o adottando comportamenti che, sebbene non specificati dalla legge, sono suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standards di sicurezza normalmente osservati o trovano riferimento in altre fonti, vale a dire che l'eventuale danno non è riconducibile al suo inadempimento, oppure che l'eventuale inadempimento non è stato eziologicamente rilevante nella produzione del danno o che le prestazioni, in cui consisteva l'adempimento, sono divenute impossibili per causa a lui non imputabile. Qualora la causa dell'inadempimento astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato dal lavoratore danneggiato rimanga ignota, il datore di lavoro danneggiante non ha assolto gli oneri probatori a suo carico e, quindi, risponde del risarcimento di quel danno. Inoltre, qualora, come nel caso di specie, l'indennizzo corrisposto dall' non può considerarsi integralmente CP_2 satisfattivo del al risarcimento del danno biologico permanente alla luce delle previsioni di cui all'art. 10, commi 2 e 4 del d.P.R. 30.6.1965, n. 1124 (“Nonostante l'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato…. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa”), l'accertamento del fatto di reato può essere compiuto dal giudice civile incidenter tantum. Il danno cd. differenziale è risarcibile solo a condizione che il fatto, dal quale l'infortunio (o la malattia professionale) è derivato, integri un reato perseguibile d'ufficio. Fatta questa premessa, preme esaminare l'infortunio accaduto al ricorrente in data 01.10.2019. Orbene, il ricorrente all'epoca dell'incidente lavorava alle dipendenze di e, al momento Controparte_1 dell'infortunio, sta ni in esecuzione di un rapporto di lavoro subordinato, in particolare era addetto alle attività di pulizia della lettiera del bestiame.
Pag. 7 di 19 Di tal guisa, si radica in capo al ricorrente il diritto a svolgere in sicurezza la propria prestazione lavorativa ai sensi dell'art. 2087 c.c. È pure incontestato che il ricorrente, all'esito dell'infortunio, è stato trasportato dapprima presso l'Ospedale di Cles e il giorno seguente presso l'Ospedale S. Chiara di Trento, dove, alla luce della cartella clinica rilasciata da quella struttura sanitaria gli venivano diagnosticate delle lesioni quali la
“frattura (delle ossa) facciali”. Risulta, quindi, assolto dal lavoratore danneggiato l'onere di provare il danno (quanto meno nell'an) e il nesso causale tra lo svolgimento della prestazione lavorativa e il danno, avendo allegato gli inadempimenti ascrivibili al datore di lavoro, astrattamente idonei a provocare il danno lamentato e a integrare la violazione di misure di sicurezza espressamente imposte da una disposizione normativa che le individua concretamente, ovvero di misure di sicurezza che, sebbene non individuate specificamente da una norma, siano comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c. Nella descrizione della dinamica del sinistro accaduto in data 1° Ottobre 2019, il lavoratore ha evidenziato che, int,ono alle 11;30, “voltandosi nella direzione del titolare che in quel momento lo stava chiamando, scivolava sul pavimento bagnato di liquami sbattendo rovinosamente la testa contro la benna in acciaio di un trattore che si trovava ivi pericolosamente parcheggiato e perdendo conoscenza” (si v. il ricorso). Risulta che, al momento dell'incidente, il lavoratore indossava un paio di stivali di plastica usati, fornitigli dal datore di lavoro;
gli stivali non erano ad uso esclusivo dello stesso, bensì venivano scambiati tra gli operai dipendenti dell'Azienda. Al fine di evidenziare come le condotte allegate a carico di
[...]
, quale titolare della Ditta individuale CP_1 onee a provocare il danno lamentato siano sussumibili in violazioni di misure di sicurezza espressamente imposte da specifiche disposizioni normative o di misure innominate, ma comunque rinvenibili nel sistema dell'art. 2087 c.c., la parte ricorrente ha richiamato essenzialmente la violazione delle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2004, dal momento che il pavimento era bagnato e scivoloso a causa della presenza di liquami.
Pag. 8 di 19 È stato evidenziato che la pavimentazione di una stalla deve avere determinati requisiti al fine di garantire l'aderenza al suolo, mediante attrito, per chi vi transita, al fine di limitare la scivolosità che rappresenta un fattore di rischio lavorativo estremamente elevato. A tal proposito, il datore di lavoro non ha fornito al lavoratore adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), nel caso specifico gli stivali, atteso che gli stivali utilizzati dal ricorrente il giorno dell'infortunio non erano di suo esclusivo utilizzo, ma erano scambiati con altri lavoratori e non corrispondevano alla taglia del lavoratore. È stato, altresì, evidenziato che non sono stati forniti ginocchiere, ghette, suole amovibili e dispositivi amovibili di protezione per il collo del piede. Giova precisare che, in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, gli estremi della colpa penale (si v. art. 43 c.p.) sono insiti nella violazione delle misure di prevenzione generica. Il ricorrente allega e documenta (si v. doc. 14 del fasc. ric.) che, secondo il proprio consulente medico-legale, a seguito dell'evento infortunistico, di cui è rimasto vittima in data 01.10.2019, a suo carico “attualmente sono presenti postumi , ormai stabilizzati, rappresentati da: - postumi di frattura COMZ sin (operata- mds in situ): 5%; - postumi di frattura ossa nasali con deviazione del setto e della piramide nasale, sun stenosi coana sin: 3-4%”, con una inabilità temporanea di 71 giorni. Quindi, il reato perseguibile d'ufficio, cui potrebbero essere sussunti i fatti allegati dal ricorrente, quale causa di tali patologie, è il delitto ex art. 582 c. 1 e 590 commi 2 e 3 c.p. di lesioni personali colpose, con l'aggravante di cui all'art. 583, c. 1, nn. 1 e 2, c.p., poiché da quelle patologie è derivata un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni e l'indebolimento permanente di un organo, aggravato ex art. 590, c. 3, c.p. (perché i fatti sono stati verosimilmente commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) e perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 590, ult. c.p. La parte datoriale ha contestato la ricostruzione della dinamica dell'infortunio fatta dal lavoratore, nella parte in cui lo stesso dichiarava che cadeva a terra nel piazzale esterno dell'azienda;
Pag. 9 di 19 che nessuno dei colleghi era presente e nessuno era in grado di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, né le circostanze in cui esso si era verificato. Secondo la resistente la caduta, infatti, può essere dipesa da un malore, da un giramento di testa, così come da qualsiasi altro fatto/inciampo accidentale, dal momento che il ricorrente soffriva di pressione bassa. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte resistente ha eccepito che il ricorrente non ha provato la nocività dell'ambiente di lavoro, né ha assolto il proprio onere della prova relativo alla sussistenza di un nesso di causalità fra la violazione degli obblighi di prevenzione ed il danno subito in quanto l'infortunio non si sarebbe verificato nella stalla. A tale dato, la resistente aggiunge che si paleserebbe la sussistenza di una concorrente responsabilità colposa del lavoratore infortunato, dal momento che aveva ricevuto Pt_1 la dovuta informazione ed era regolarme to dei DPI, in particolare, degli stivali antinfortunistici prescritti nel DVR aziendale per operai addetti alla movimentazione del bestiame (si v. doc. n. 7 conv.). Il divario nella ricostruzione degli eventi sul piano della dinamica fattuale deve essere vagliato sulla base delle risultanze istruttorie in ordine all'an debeatur. Dalle prove testimoniali emerge che il giorno dell'infortunio (01.10.2019), oltre al ricorrente, lavorava nella stalla prima di mezzogiorno anche il collega . Persona_2
Quest'ultimo, in qualità di teste, messo a confronto ex art. 254 c.p.c. con il teste (dipendente amministrativo Testimone_1 della resistente), all'udienza del 14 Marzo 2025, ha dichiarato:
“(…) Dove è caduto, c'era un mezzo meccanico che ha una benna. Il macchinario presente in stalla serviva per portare il cibo agli animali con la benna e fare le pulizie e lo usavamo sempre. Posso dire che i liquami venivano caricati su un nastro trasportatore e mandati in concimaia. Il macchinario veniva utilizzato per il carico del letame, per pulire dopo il letame, perché il letame veniva trasportato col nastro trasportatore, ma dietro il nastro rimanevano dei residui che venivano portati via con questo macchinario”. Il teste ha precisato, su richiesta del Giudice, che il ricorrente
“è caduto fuori dalla stalla”, che non è stata chiamata l'ambulanza
Pag. 10 di 19 e che quando egli è “scivolato nel pavimento c'erano i liquami, anche perché il pavimento era bagnato e lui stava facendo le pulizie”. Il teste ha ribadito che il lavoratore aveva gli stivali personali, ma ha precisato che “la mattina presto, capitava che ci scambiavamo gli uni con gli altri gli stivali”. A sua volta, , teste di parte resistente, ha Testimone_1 dichiarato che gli stivali venivano consegnati personalmente ai lavoratori e che “(…) eravamo noi a consegnarli, io e i miei colleghi. Venivano consegnati con un verbalino di presa in consegna, si trattava di dotazioni personali”. Il teste ha specificato che: “Il letame, anche all'epoca dell'incidente, in tutti e tre i capannoni, veniva trasportato fuori con dei macchinari. In particolare, ci sono dei nastri trasportatori che trasportano fuori il letame, gli operai puliscono dove c'è la lettiera e buttano il letame sul nastro e il nastro lo porta in concimaia. Gli operai si occupavano della pulizia di tutte le zone in cui si trovava lo sporco, anche fuori dalla stalla. Il letame cade nella concimaia, che è una vasca, e da lì la ritirano delle ditte”. A seguito del confronto ai sensi dell'art. 254 c.p.c. il teste ha dichiarato: “Il macchinario simile al trattore effettivamente veniva utilizzato per ripulire gli eventuali residui del letame. Preciso: il nastro trasportatore trasporta i liquami fuori verso la concimaia, la quale, quando viene svuotata, può lasciare dei residui di sporco, che vengono ripuliti con questo mezzo meccanico all'esterno della stalla, sul piazzale”. Lo stesso non ha saputo dire quale fosse il luogo della caduta. Sulla scorta degli esiti delle prove testimoniali si può ritenere che l'infortunio accaduto al ricorrente, in data 01.10.2019, sia avvenuto durante le operazioni di pulizia delle stalle, in una zona in cui il pavimento era bagnato da liquami, allorquando il ricorrente, terminato l'alpeggio, dava una mano ai colleghi nella stalla anche nel ripulire i residui di sporco conseguenti al trasporto dei liquami fuori dalla stalla verso la concimaia. È verosimile che l'infortunio sia avvenuto all'esterno delle stalle, ma pur sempre nell'area aziendale ovvero nell'area tra le stalle e la concimaia. Invero, come confermato dal teste , nella fase Testimone_1 di pulizia del nastro trasportatore dei liquami questo può lasciare dei residui che devono essere spazzati all'esterno della stalla.
Pag. 11 di 19 In tale contesto risulta che il ricorrente è caduto (statica dell'evento), come ha confermato il teste “Mi ha detto Tes_1 solo che era caduto”. Il teste ha dichiarato, a sua volta, che: “Io ho visto il Per_2 sig. a terra, non l'ho visto quando è caduto. Dove è caduto, c'era Pt_1 un mezzo meccanico che ha una benna”. Dalla certificazione medica risulta che il ricorrente cadendo si è fratturato lo zigomo sinistro e deviato il setto nasale, sicché si è al cospetto di un tipo di frattura compatibile con il tipo di evento descritto dal lavoratore. Del resto, il datore di lavoro non ha fornito la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno. Lo stesso non si è presentato a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 14 Marzo 2024, non documentando l'impedimento a comparire, in tal modo, non fornendo ulteriori elementi di prova atti a destituire di fondamento la pretesa risarcitoria avversaria. Segnatamente, non emerge dagli atti di causa, che la parte datoriale abbia assunto quelle misure atte ad impedire o a limitare i rischi di scivolamento del lavoratore sui liquami caduti dal nastro trasportare. Come ha evidenziato la difesa del ricorrente, il pavimento bagnato e scivoloso per la presenza del letame si rendeva pericoloso e privo di attrito. Il lavoratore ha allegato la condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro ed il nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo e il danno fisico sofferto, incombendo a questo punto sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti. L'orientamento della Suprema Corte in subjecta materia risulta illustrato, di recente, con particolare chiarezza, nella sentenza n. 6984/2025, in cui si è escluso che quella del datore di lavoro configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, in quanto la responsabilità dello stesso presuppone una colpa addebitabile e, quindi, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da precetti a contenuto specifico o
Pag. 12 di 19 generico, incombendo sulla parte datoriale l'onere di provare l'inesistenza della condizione di pericolo oppure di aver predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (cfr. Cass. Civ., sent. n. 15582 del 2024). L' non ha contestato la presenza del letame sul CP_1 pavimento, anzi questa circostanza emerge dalle stesse dichiarazioni del teste , il quale ha dichiarato Testimone_1 che: “Preciso che nelle stalle comunque c'è il letame. Preciso che dove ci sono gli animali, c'è una lettiera in gomma sulla quale viene sparsa la paglia e questa lettiera viene cambiata due volte al giorno. Poi, la lettiera viene tirata in avanti e gli escrementi sono riversati in un canale di scolo più basso rispetto alla pavimentazione e lì c'è un nastro trasportatore che trasporta il letame fuori verso la concimaia”, ne consegue che c'è sversamento esterno per il trasporto esterno del letame. Inoltre, dal narrato testimoniale è emerso che il letame cade nella concimaia, che è una vasca, dalla quale lo ritirano delle ditte, prelevandolo. Dunque, anche sotto questo profilo vi è movimentazione dello stesso che sporca la pavimentazione. La concimaia, quando viene svuotata, può lasciare dei residui di sporco e ciò consente di inferire il dato fattuale che il pavimento, sia della stalla che quello esterno fosse, dunque, bagnato e scivoloso. L'Azienda non ha provato di aver fornito ulteriori dispositivi a tutela dell'incolumità del lavoratore: non è risultata attendibile la dichiarazione del teste sulla consegna personale Tes_1 degli stivali ai singoli operai, atteso che la firma apposta sul doc. n. 6 di parte resistente (unitamente ai docc. 3, 5 e 10), oggetto di espresso disconoscimento da parte del lavoratore, non è simile a quello apposta dal ricorrente nel mandato alle liti, per cui è verosimile che gli operai utilizzassero degli stivali non propri ovvero che se li scambiassero. Né, del resto, risulta che siano stati forniti altri dispositivi oltre agli stivali, quali suole amovibili e dispositivi di protezione per il collo del piede. Va, pertanto, affermata la responsabilità datoriale per violazione dell'art. 2087 c.c. e delle norme di cui al d.gs. n. 81/2008, incluse quelle che prevedono l'adozione di buona
Pag. 13 di 19 prassi (si v. art. 15, lett. t) del d.lgs. n. 81/2008), nonché l'art. 64, c. 1, in combinato disposto con l'art. 63, c. 1, del d.lgs. n. 81/08, in riferimento al punto 1.3.3 dell'Allegato IV del medesimo decreto che recita: “Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi verso i punti di raccolta e di scarico”. Sebbene dalle prove emerga che vi fosse una sorta di raccolta dei liquami, risulta inequivocabilmente che il pavimento fosse scivoloso e, quindi, non impermeabile. Quanto all'esame della verifica dei documenti oggetto di verificazione risulta che il doc. n. 6 (verbale consegna dispositivi) contiene una firma non riconducibile a quelle del ricorrente. Quanto al doc. n. 5 relativo all'attestato di formazione ai corsi tenutosi in data 12 e 14 Settembre 2019, appare che il ricorrente non abbia apposto la firma all'inizio del corso, in quanto sono riportati solo il suo nome e cognome in stampatello, senza poterne dedurre la riconducibilità al lavoratore in assenza di carattere (con lettere) in minuscolo ed eventuale corsivo per verificarne l'autografia, mentre è apposta la firma solo nella colonna di “fine lezione”. Si può ritenere che il ricorrente non abbia partecipato, se non nella parte finale alle ore di formazione, non potendosi, dunque, sostenere che sia stato adeguatamente formato e, pertanto, anche sotto questo profilo sussiste responsabilità del datore di lavoro. Invero, è risultato dal compendio probatorio in atti, che egli fosse prevalentemente impegnato nell'alpeggio, il quale indicativamente terminava a fine Settembre, visto anche quanto dichiarato dal teste sul cap. 17 di parte Tes_1 resistente: “Quando finiva l'alpeggio, loro si fermavano per un periodo, fino alla fine del contratto, per circa un mesetto, fino alla fine di Ottobre, e aiutavano gli altri operai. Risulta alquanto improbabile che il ricorrente abbia frequentato i corsi tenuti a metà Settembre, quali quelli tenuti da Tesila S.r.l., nel 2019 (cfr. doc. 5 del fasc. resistente).
Pag. 14 di 19 Inoltre, l'attività prevalente del ricorrente era quella di custodire il bestiame al pascolo. In tal senso anche la resistente, nella memoria di costituzione a pag. 3, punto 9, ha ribadito che, una volta conclusa la stagione dell'alpeggio e ricondotto il bestiame presso la stalla dello stabilimento principale, tutti gli anni il ricorrente in attesa di poter rientrare nel Paese di origine, dava una mano presso l'Azienda agricola per un periodo massimo di un mese. Depone per un tale esito ricostruttivo anche il narrato del teste sul cap. 17 di parte resistente, in cui afferma: “Il sig. Tes_1 aveva il compito di custodire il bestiame. Non so se avesse anche il Pt_1 compito di pulire le stalle, so che aiutava i colleghi in tale attività”. Anche il teste , Presidente ASUC di Testimone_2
Campodenno, proprietaria della malga ove lavorava il ricorrente e data in concessione all' sentito Controparte_1 all'udienza del 4 Luglio 2024, si è riferito al ricorrente come
“pastore della malga”. Va, altresì, considerata la condotta di che Controparte_1 non è comparso a rendere l'interrogatorio formale all'udienza del 14 marzo 2024 senza giustificare l'impedimento addotto. Tale comportamento depone a sfavore dell e rafforza CP_1 la tesi della responsabilità datoriale, come già argomentato sopra. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7843 del 2018, in riferimento alla valutazione ai sensi dell'art. 232 c.p.c. della mancata risposta all'interrogatorio formale, ha ribadito che rientra nell'ampia facoltà del giudice di merito desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell'art. 116 c.p.c. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato, poiché in tal caso sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all'interrogatorio, ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo.
Pag. 15 di 19 L'esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità, né per violazione di legge, né per vizio di motivazione (cfr., da ultimo, Cass. Civ., ord. 02.10.2020 n. 21006).
4.2. In ordine al quantum debeatur, preme considerare che, all'esito della CTU, le cui risultanze sono state condivise da entrambi i Consulenti tecnici delle parti (si v. pec dell'11.03.2025 e del 13.03.2025) e ritenute corrette negli esiti da questo Giudice, è stato accertato un danno biologico del 7 per cento, con postumi stabilizzanti (“configurando un aggravamento dello stato anteriore del soggetto pari ad un danno biologico a carattere permanente valutabile complessivamente nella misura del 7 % (sette per cento), da intendersi non come mera sommatoria dei postumi rilevati bensì come diminuzione dell'integrità psico-fisica della persona, globalmente considerata” (si v. elaborato peritale sul punto). Il ricorrente presentava un quadro lesivo post-traumatico, che nella relazione della Consulente risulta “caratterizzato da un trauma cranio-facciale di origine contusiva con plurime fratture del massiccio facciale. Nello specifico: frattura plurima delle pareti del seno mascellare sinistro con coinvolgimento del pavimento dell'orbita sinistra;
frattura plurima dell'arco zigomatico e della grande ala dello sfenoide, a sinistra;
frattura plurima e scomposta delle ossa proprie del naso” (si v. elaborato peritale sul punto). La CTU, Dr.ssa ha accertato la piena Persona_3 sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra il politrauma contusivo subito da in data Parte_1
01.10.2019, ed il quadro clinico rilevato. Vanno riconosciute le seguenti poste di danno, applicando le tabelle di Milano correlate all'età del lavoratore:
- danno biologico temporaneo al 100 per cento, pari a 7 (sette) giorni, Euro 842,70;
- danno biologico temporaneo al 75 per cento, pari a 24 (ventiquattro) giorni, Euro 1.011,24;
- danno biologico temporaneo al 50 per cento, pari a 15 (quindici) giorni, Euro 421,35;
Pag. 16 di 19 - danno biologico temporaneo al 25 cento, pari a 15 (quindici) giorni, Euro 210,68, per un totale del danno biologico temporaneo di Euro 2.485,87. Tenuto conto di una indennità giornaliera pari ad Euro 56,18, il danno biologico permanente ad Euro 9.994,31. Non si reputano sussistenti i presupposti per procedere ad una personalizzazione del danno in considerazione delle conseguenze riportate dal ricorrente, applicando una
“percentuale di aumento di tali valori “medi”, considerate le lesioni permanenti che coinvolgono il volto del ricorrente (setto nasale e zigomo). A riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che solo in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. Civ., sentenza 11 novembre 2019 n. 28988 e le ordinanze 4 marzo 2021 n. 5865; 25 gennaio 2024, n. 2433 e la sentenza 27 luglio 2024, n. 21062). Dalla somma di Euro 9.994,31 va detratto quanto indennizzato dall' nella misura di Euro 464,20, per un CP_2 totale finale di Euro 9.530,00. Su tale somma occorre calcolare la rivalutazione monetaria. La base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno. In particolare, in aggiunta a tale somma, dovranno essere corrisposti dalla resistente, gli interessi compensativi (trattandosi di debito di valore), nella misura legale, calcolati nel seguente modo: la somma dovrà essere devalutata al momento della verificazione del danno ovvero dell'infortunio, e su tale importo dovranno essere applicati gli interessi sulla somma via via rivalutata nel corso del tempo in ragione di anno, fino alla data della sentenza.
Pag. 17 di 19 Sulla somma risultante, che, in virtù della presente liquidazione giudiziale, costituisce oggetto di obbligazione di valuta, decorreranno gli interessi corrispettivi, dalla data della sentenza al saldo.
5. Le spese di lite devono porsi a carico della parte soccombente e devono essere liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 5.388,00, di cui Euro 1.822,00 per la fase di studio;
Euro 777,00 per la fase introduttiva;
Euro 1.172,00 per la fase istruttoria;
Euro 1.617,00 per la fase decisoria, avuto riguardo alle controversie in materia lavoro, di importo compreso tra gli Euro 5.200,00 e gli Euro 26.000,00, nei valori medi. Le spese devono essere poste a favore dell'Erario, stante l'ammissione della parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato. Le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto emesso in pari data, devono essere poste definitivamente a carico di parte resistente. Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione anche delle spese sostenute per la CTP, da considerarsi spese di lite, le quali, in quanto allegazione difensiva sono ripetibili solo ove necessarie e non eccessive, requisito, quest'ultimo, non ricorrente nel caso di specie, stante l'importo indicato, anche a fronte di quanto liquidato in favore del CTU (cfr., sul punto, quanto statuito dalla Cass. Civ., sent. n. 26729 del 2024).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che l'infortunio accaduto al ricorrente è da attribuirsi alla responsabilità esclusiva della parte resistente e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma di Euro 9.530,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
2) condanna la parte resistente al pagamento delle spese e degli onorari di lite, che si liquidano in complessivi Euro 5.388,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura
Pag. 18 di 19 del 15 per cento, Iva e CPA, se dovuti, come per legge, da porsi a favore dell'Erario; 3) pone definitivamente a carico della parte resistente le spese di CTU, per come liquidate con separato decreto. Così deciso in Trento, il 4 Dicembre 2025. Depositata il 4 Dicembre 2025.
Il Giudice
Dr.ssa Giuseppina Passarelli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s), 21 e 24 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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