Art. 10-novies. (Consultazione semplificata)
1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))
4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))
1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , che applicano il regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello. ((Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.))
4-bis. ((Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.))