Articolo 10 novies della Legge 27 luglio 2000, n. 212
Articolo 10 octiesArticolo 11
Versione
30 marzo 2024
Art. 10-novies. (( (Consultazione semplificata). )) ((1. Le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni di cui al comma 2, avvalendosi dei servizi telematici dell'amministrazione finanziaria accedono gratuitamente, su richiesta relativa a casi concreti, anche per il tramite di intermediari specificamente delegati, a una apposita banca dati che, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, contiene i documenti di cui all'articolo 10-sexies, le risposte a istanze di consulenza giuridica e interpello, le risoluzioni e ogni altro atto interpretativo.
2. L'accesso al servizio di cui al comma 1 e' offerto esclusivamente, oltre a tutte le persone fisiche, anche non residenti, alle societa' semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e alle societa' ad esse equiparate, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che applicano il regime di contabilita' semplificata.
3. La banca dati consente l'individuazione della soluzione al quesito interpretativo o applicativo esposto dal contribuente. Quando la risposta al quesito non e' individuata univocamente, la banca dati informa il contribuente che puo' presentare istanza di interpello. La risposta produce gli effetti di cui all'articolo 10, comma 2, esclusivamente nei confronti del contribuente istante.
4. L'utilizzazione del servizio di cui al presente articolo e' condizione di ammissibilita' ai fini della presentazione di istanze di interpello.))
Entrata in vigore il 30 marzo 2024
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