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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/12/2025, n. 1451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1451 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1148/2025
RE PUBBLICA TANA
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1148/2025
tra Parte_1 (C.F. C.F. 1
ATTORE/I
e
P.IVA_1 ) Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi, 4.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. IRENEO FILIPPO in Parte_1 sost. avv. LIDEO SC;
nessuno per il Controparte_1
[...]
L'avv. Ireneo dichiara di aver depositato nuovi conteggi aderendo parzialmente ai rilievi del con riferimento alle ferie maturate, mantenendo ferma l'impostazione difensiva CP_1 secondo cui il diritto alla monetizzazione sussiste anche per i periodi di sospensione dell'attività didattica infrannuale ( Per_1, Per_2 Per 3 ).
Su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso con le precisazioni di cui sopra.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1148/2025 di R.G. promossa da
(C.F. C.F. 1Parte_1 ), con il patrocinio degli avv.ti LIDEO
SC, EL WA, IN GI, CI AB, MP NI
e domicilio eletto in Verbania viale Azari
-ricorrente-
contro
P.IVA 1 ), con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con ricorso depositato in data 30.04.2025, esponeva quanto segue: in seguito chiamato parte ricorrente, è un insegnante della Scuola Parte_1
Secondaria, con ultima sede di servizio preso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Cusano Milanino. Parte ricorrente dal 18.01.2016 al 30.06.2024 è stato utilizzato dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetutiControparte_1 contratti a tempo determinato, come da elenco che segue:"
-a. s. 2015/2016 - contratto dal 18.01.2016 al 30.06.2016, per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
-a. s. 2016/2017 - contratto dal 01.10.2016 al 13.11.2016, per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Comprensivo "NAZARIO SAURO" di Milano e dal 14.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
-a. s. 2017/2018 - contratto dal 19.09.2017 al 30.06.2018, per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
- a. s. 2018/2019 - contratto dal 26/09/2018 al 15/10/2018, per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto "MATTEO RICCI" di Lazzate e dal 16.10.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto Comprensivo "SORELLE AGAZZI” di Milano;
-a. s. 2019/2020 - contratto dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo "A. MANZONI" di Cormano;
-a. s. 2020/2021 contratto dal 12.10.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Via IV Novembre” di Parabiago;
-a. s. 2021/2022 - contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "Balilla Paganelli" di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2022/2023 - contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "A. Rosmini" di Bollate;
a. s. 2023/2024 - contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "Via Cairoli" di Lainate.
Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18). Durante l'anno scolastico 2015/2016 ha prestato 165 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 13,52 giorni di ferie + 1 giorno di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 14,52 di ferie;
durante l'anno 2016/2017 ha prestato 273 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
22,38 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,38 di ferie;
durante l'anno 2017/2018 ha prestato 285 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
23,36 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,36 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 278 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
25,79 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 288 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,61 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
26,61 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 262 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,48 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,48 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 236 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,34 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,34 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 304 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,92 di ferie.
Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data inziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: 0 giorni nell'anno scolastico 2015/16; 0 giorni nell'anno scolastico 2016/17; 0 giorni nell'anno scolastico 2017/18; 0 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 0 giorni nell'anno scolastico 2019/20; 0 giorni nell'anno scolastico 2020/21; 0 giorni nell'anno scolastico 2021/22; 0 giorni nell'anno scolastico 2022/23; 0 giorni nell'anno scolastico 2023/24.
Parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 14,52 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (13,52 giorni di ferie + 1 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,38 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (22,38 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 26,36 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (23,36 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,79 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,54 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,48 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (21,48 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 21,34 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (19,34 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 26,93 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 27,92 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo". Cont ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 11.444,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da tabella che segue:
Calcolo indennità sostitutiva ferie non godute
Giomi di Ore Ore Differenza settimanali settimanali di Giomi di Stipendio ferie Data inizio Giorni di Data termine Giomi di ferie giomi di ferie Anni scolastici cattedra Indennità ferie fruiti lavoro maturati per giornaliero residui da contratto (1) servizio maturati contratto festività previste dal (2) completa (3) liquidare contratto (5) soppresse CCNL (4)
2015/16 18/01/2016 30/06/2016 165 13,52 1 0 14,52 € 63,59 18 18 923,62 €
2016/17 01/10/2016 30/06/2017 273 22,38 3 0 25,38 € 63,84 18 18 1.620,07 €
2017/18 19/09/2017 30/06/2018 285 23,36 3 0 26,36 € 64,34 18 16 1.507,60 €
22,79 3 0 25,79 € 65,75 18 18 1.695,49 € 2018/19 26/09/2018 30/06/2019 278
2019/20 30/09/2019 30/06/2020 275 22,54 3 0 25,54 € 65,75 18 12 1.119,55 €
2020/21 12/10/2020 30/06/2021 262 21,48 2 0 23,48 € 65,75 18 12 1.029,01 €
08/09/2021 30/06/2022 236 2021/22 19,34 2 0 21,34 € 65,75 18 14 1.091,52 €
12/09/2022 30/06/2023 292 2022/23 23,93 3 0 26,93 € 65,75 18 12 1.180,63 €
2023/24 01/09/2023 30/06/2024 304 24,92 3 0 27,92 € 68,59 18 12 1.276,60 €
TOTALE 11.444,07 €
N.B. Il calcolo dello stipendio giornaliero viene così effettuato: si sommano A [stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il gradone stipendiale "0-8 anni"] + B [tredicesima mensilità] (vedi tabelle Stanizzi). La somma di A + B viene divisa per 366 giorni (numero dei giorni dell'anno bisestile)
Il difensore del ricorrente provvedeva, altresì, al deposito di nuovi conteggi, ricalcolati sulla base di alcune delle osservazioni formulate dal CP_1 in sede di costituzione, come da tabella che segue:
Calcolo indennità sostitutiva ferie non godute
Giorni di Ore Ore Differenza Giorni Giorni di Stipendio ferie settimanali settimanali di giorni di ferie Data termine Data inizio Giorni di ferie Anni scolastici maturati per ferie fruiti giornaliero lavoro Indennità di cattedra contratto (1) maturati residui da contratto festività (2) (3) completa previste dal servizio liquidare soppresse CCNL (4) contratto (5)
2015/16 0 11,46 1 0 11,46 € 63,59 18 18 728,74 €
2016/17 01/10/16 30/06/17 273 22,38 3 0 25,38 € 63,84 18 18 1.620,07 €
2017/18 0 19,79 3 0 22,79 € 64,34 18 16 1.303,39 €
278 22,79 3 0 25,79 € 65,75 18 18 1.695,49 € 2018/19 26/09/18 30/06/19
0 23,00 3 0 26,00 € 65,75 18 12 1.139,67 € 2019/20
12/10/20 30/06/21 262 21,48 2 0 23,48 € 65,75 18 12 1.029,01 € 2020/21
2021/22 236 19,34 2 0 21,34 € 65,75 18 14 1.091,52 €
2022/23 12/09/22 30/06/23 292 23,93 3 0 26,93 € 65,75 18 12 1.180,63 €
24,92 3 0 27,92 € 68,59 18 12 1.276,60 € 2023/24 01/09/23 30/06/24 304
TOTALE 11.065,10 €
N.B. Il calcolo dello stipendio giornaliero viene così effettuato: si sommano A [stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il gradone stipendiale "0-8 anni"] + B
[tredicesima mensilità] (vedi tabelle Stanizzi). La somma di A + B viene divisa per 366 giorni (numero dei giorni dell'anno bisestile)
|| Controparte_1 si costituiva con memoria difensiva in data 28/11/2025 con la quale chiedeva il rigetto delle domande, anche per scongiurare un arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2014 c.c. Si soffermava quindi sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. in legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto.
L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione.
A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica". Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Con specifico riferimento ai giorni di ferie, oggetto della monetizzazione richiesta, ne deduceva l'integrale fruizione da parte del ricorrente durante gli anni scolastici considerati, poiché dovevano considerarsi come tali (ferie effettivamente fruite) i periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale,
e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni a quelli di ferie, goduti durante l'anno dalla docente su sua richiesta, risultava cha la stessa aveva interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati.
Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto.
Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema
Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui "al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55
I. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare - unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire - l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30.6. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie.
Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla "sospensione delle lezioni", senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, nella misura rielaborata da parte ricorrente in considerazione dei rilievi di parte resistente su alcuni dei giorni di ferie effettivamente goduti dal docente. Il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto fruire, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente.
|| CP_1 deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 11.065,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM
55/14, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condanna il Controparte_1 a pagare in suo favore la somma di euro 11.065,10 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in misura pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 2.109,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
RE PUBBLICA TANA
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 1148/2025
tra Parte_1 (C.F. C.F. 1
ATTORE/I
e
P.IVA_1 ) Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi, 4.12.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparso, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, per il ricorrente l'avv. IRENEO FILIPPO in Parte_1 sost. avv. LIDEO SC;
nessuno per il Controparte_1
[...]
L'avv. Ireneo dichiara di aver depositato nuovi conteggi aderendo parzialmente ai rilievi del con riferimento alle ferie maturate, mantenendo ferma l'impostazione difensiva CP_1 secondo cui il diritto alla monetizzazione sussiste anche per i periodi di sospensione dell'attività didattica infrannuale ( Per_1, Per_2 Per 3 ).
Su invito del giudice, procede alla discussione della causa, insistendo nell'accoglimento del ricorso con le precisazioni di cui sopra.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta RE A PU BBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 1148/2025 di R.G. promossa da
(C.F. C.F. 1Parte_1 ), con il patrocinio degli avv.ti LIDEO
SC, EL WA, IN GI, CI AB, MP NI
e domicilio eletto in Verbania viale Azari
-ricorrente-
contro
P.IVA 1 ), con il patrocinio degli Controparte_1
avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con ricorso depositato in data 30.04.2025, esponeva quanto segue: in seguito chiamato parte ricorrente, è un insegnante della Scuola Parte_1
Secondaria, con ultima sede di servizio preso l'Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII" di Cusano Milanino. Parte ricorrente dal 18.01.2016 al 30.06.2024 è stato utilizzato dal in attività di docenza mediante la stipula di ripetutiControparte_1 contratti a tempo determinato, come da elenco che segue:"
-a. s. 2015/2016 - contratto dal 18.01.2016 al 30.06.2016, per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
-a. s. 2016/2017 - contratto dal 01.10.2016 al 13.11.2016, per n. 18 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto Comprensivo "NAZARIO SAURO" di Milano e dal 14.11.2016 al 30.06.2017 presso l'Istituto comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
-a. s. 2017/2018 - contratto dal 19.09.2017 al 30.06.2018, per n. 16 ore settimanali di lezione, presso l'Istituto comprensivo "RACHEL BEHAR" di Trecate;
- a. s. 2018/2019 - contratto dal 26/09/2018 al 15/10/2018, per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto "MATTEO RICCI" di Lazzate e dal 16.10.2018 al 30.06.2019 presso l'Istituto Comprensivo "SORELLE AGAZZI” di Milano;
-a. s. 2019/2020 - contratto dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 12 ore di servizio settimanali presso l'Istituto Comprensivo "A. MANZONI" di Cormano;
-a. s. 2020/2021 contratto dal 12.10.2020 al 30.06.2021, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo “Via IV Novembre” di Parabiago;
-a. s. 2021/2022 - contratto dal 08.09.2021 al 30.06.2022, per n. 14 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "Balilla Paganelli" di Cinisello Balsamo;
- a. s. 2022/2023 - contratto dal 12.09.2022 al 30.06.2023, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "A. Rosmini" di Bollate;
a. s. 2023/2024 - contratto dal 01.09.2023 al 30.06.2024, per n. 12 ore di servizio settimanali, presso l'Istituto Comprensivo "Via Cairoli" di Lainate.
Parte ricorrente, nei giorni in cui non si svolgono le lezioni ma che rientrano comunque nel periodo - compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno - destinato alle attività didattiche ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è rimasta a disposizione del datore di lavoro per lo svolgimento di tutte le attività didattiche funzionali all'insegnamento di cui all'art. 29 del CCNL di categoria (programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali) che non richiedono la presenza fisica a scuola (CCNL 2006-18). Durante l'anno scolastico 2015/2016 ha prestato 165 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 13,52 giorni di ferie + 1 giorno di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 14,52 di ferie;
durante l'anno 2016/2017 ha prestato 273 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
22,38 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 25,38 di ferie;
durante l'anno 2017/2018 ha prestato 285 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di
23,36 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,36 di ferie;
durante l'anno scolastico 2018/19 ha prestato 278 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
25,79 di ferie;
durante l'anno scolastico 2019/20 ha prestato 288 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,61 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni
26,61 di ferie;
durante l'anno scolastico 2020/21 ha prestato 262 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 21,48 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 23,48 di ferie;
durante l'anno scolastico 2021/22 ha prestato 236 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 19,34 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 21,34 di ferie;
durante l'anno scolastico 2022/23 ha prestato 292 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 26,93 di ferie;
durante l'anno scolastico 2023/24 ha prestato 304 giorni di servizio, maturando il diritto a fruire di 24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse, per un totale di giorni 27,92 di ferie.
Parte ricorrente, nel periodo intercorrente tra la data inziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei seguenti giorni di ferie: 0 giorni nell'anno scolastico 2015/16; 0 giorni nell'anno scolastico 2016/17; 0 giorni nell'anno scolastico 2017/18; 0 giorni nell'anno scolastico 2018/19; 0 giorni nell'anno scolastico 2019/20; 0 giorni nell'anno scolastico 2020/21; 0 giorni nell'anno scolastico 2021/22; 0 giorni nell'anno scolastico 2022/23; 0 giorni nell'anno scolastico 2023/24.
Parte ricorrente, dunque, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per le festività soppresse e per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti come da elenco che segue:
- 14,52 giorni per l'anno scolastico 2015/16 (13,52 giorni di ferie + 1 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,38 giorni per l'anno scolastico 2016/17 (22,38 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 26,36 giorni per l'anno scolastico 2017/18 (23,36 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,79 giorni per l'anno scolastico 2018/19 (22,79 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 25,54 giorni per l'anno scolastico 2019/20 (22,54 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 23,48 giorni per l'anno scolastico 2020/21 (21,48 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 21,34 giorni per l'anno scolastico 2021/22 (19,34 giorni di ferie + 2 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 26,93 giorni per l'anno scolastico 2022/23 (23,93 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
- 27,92 giorni per l'anno scolastico 2023/24 (24,92 giorni di ferie + 3 giorni di riposo per festività soppresse meno 0 giorni di ferie effettivamente fruiti);
Benché parte ricorrente non abbia chiesto di fruire delle ferie, i Dirigenti Scolastici non l'hanno invitata a fruirne o, ancor meno, informata che, non fruendone, avrebbe perso il diritto alle ferie ed all'indennità sostitutiva.
Secondo il granitico insegnamento della giurisprudenza, invece, il dirigente scolastico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo". Cont ha, dunque, illegittimamente negato alla parte ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie perché ha erroneamente considerato come giorni di ferie fruiti tutti quelli in cui non si svolgono le lezioni, ma che rientrano comunque nel periodo - compreso ai sensi dell'art. 74, comma 2, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 tra il primo settembre e il 30 giugno
- destinato alle attività didattiche e alle attività funzionali all'insegnamento ex art. 29 CCNL che non richiedono la presenza fisica a scuola”. Chiedeva il pagamento della complessiva somma di euro 11.444,07 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 come da tabella che segue:
Calcolo indennità sostitutiva ferie non godute
Giomi di Ore Ore Differenza settimanali settimanali di Giomi di Stipendio ferie Data inizio Giorni di Data termine Giomi di ferie giomi di ferie Anni scolastici cattedra Indennità ferie fruiti lavoro maturati per giornaliero residui da contratto (1) servizio maturati contratto festività previste dal (2) completa (3) liquidare contratto (5) soppresse CCNL (4)
2015/16 18/01/2016 30/06/2016 165 13,52 1 0 14,52 € 63,59 18 18 923,62 €
2016/17 01/10/2016 30/06/2017 273 22,38 3 0 25,38 € 63,84 18 18 1.620,07 €
2017/18 19/09/2017 30/06/2018 285 23,36 3 0 26,36 € 64,34 18 16 1.507,60 €
22,79 3 0 25,79 € 65,75 18 18 1.695,49 € 2018/19 26/09/2018 30/06/2019 278
2019/20 30/09/2019 30/06/2020 275 22,54 3 0 25,54 € 65,75 18 12 1.119,55 €
2020/21 12/10/2020 30/06/2021 262 21,48 2 0 23,48 € 65,75 18 12 1.029,01 €
08/09/2021 30/06/2022 236 2021/22 19,34 2 0 21,34 € 65,75 18 14 1.091,52 €
12/09/2022 30/06/2023 292 2022/23 23,93 3 0 26,93 € 65,75 18 12 1.180,63 €
2023/24 01/09/2023 30/06/2024 304 24,92 3 0 27,92 € 68,59 18 12 1.276,60 €
TOTALE 11.444,07 €
N.B. Il calcolo dello stipendio giornaliero viene così effettuato: si sommano A [stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il gradone stipendiale "0-8 anni"] + B [tredicesima mensilità] (vedi tabelle Stanizzi). La somma di A + B viene divisa per 366 giorni (numero dei giorni dell'anno bisestile)
Il difensore del ricorrente provvedeva, altresì, al deposito di nuovi conteggi, ricalcolati sulla base di alcune delle osservazioni formulate dal CP_1 in sede di costituzione, come da tabella che segue:
Calcolo indennità sostitutiva ferie non godute
Giorni di Ore Ore Differenza Giorni Giorni di Stipendio ferie settimanali settimanali di giorni di ferie Data termine Data inizio Giorni di ferie Anni scolastici maturati per ferie fruiti giornaliero lavoro Indennità di cattedra contratto (1) maturati residui da contratto festività (2) (3) completa previste dal servizio liquidare soppresse CCNL (4) contratto (5)
2015/16 0 11,46 1 0 11,46 € 63,59 18 18 728,74 €
2016/17 01/10/16 30/06/17 273 22,38 3 0 25,38 € 63,84 18 18 1.620,07 €
2017/18 0 19,79 3 0 22,79 € 64,34 18 16 1.303,39 €
278 22,79 3 0 25,79 € 65,75 18 18 1.695,49 € 2018/19 26/09/18 30/06/19
0 23,00 3 0 26,00 € 65,75 18 12 1.139,67 € 2019/20
12/10/20 30/06/21 262 21,48 2 0 23,48 € 65,75 18 12 1.029,01 € 2020/21
2021/22 236 19,34 2 0 21,34 € 65,75 18 14 1.091,52 €
2022/23 12/09/22 30/06/23 292 23,93 3 0 26,93 € 65,75 18 12 1.180,63 €
24,92 3 0 27,92 € 68,59 18 12 1.276,60 € 2023/24 01/09/23 30/06/24 304
TOTALE 11.065,10 €
N.B. Il calcolo dello stipendio giornaliero viene così effettuato: si sommano A [stipendio annuale previsto dal CCNL vigente ratione temporis per il gradone stipendiale "0-8 anni"] + B
[tredicesima mensilità] (vedi tabelle Stanizzi). La somma di A + B viene divisa per 366 giorni (numero dei giorni dell'anno bisestile)
|| Controparte_1 si costituiva con memoria difensiva in data 28/11/2025 con la quale chiedeva il rigetto delle domande, anche per scongiurare un arricchimento senza giusta causa, ai sensi dell'art. 2014 c.c. Si soffermava quindi sulla disciplina regolante la materia, che fino all'entrata in vigore del D.L. 95/2012 conv. in legge 135/2012, era costituita dagli artt. 13 e 19 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007.
La prima disposizione, al comma 15, prevedeva, per il personale a tempo indeterminato e per quello a tempo determinato, la monetizzazione delle ferie spettanti non godute all'atto della cessazione del rapporto.
L'art. 19, comma 2, prevedeva che “le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato. Qualora la durata del rapporto di lavoro fosse tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico. La fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di pubblico impiego non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto".
L'art. 19, comma 2, prevedeva pertanto la non obbligatorietà, per il personale assunto a tempo determinato, della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni (invece prevista per il personale di ruolo) e la possibilità di monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 del 6/07/2012, convertito in legge 135/2012 del 7/08/2012, ha introdotto la seguente disciplina “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa”. Tale disposizione ha introdotto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute, destinato a prevalere, dall'entrata in vigore del decreto, sull'art. 19 del CCNL Comparto Scuola che invece consentiva la monetizzazione.
A partire dal 1° gennaio 2013 è poi entrata in vigore la previsione di cui al comma 54 dell'art. 1 della L. n. 228/12, che testualmente stabilisce quanto segue: "Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato
e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi pe la finanza pubblica". Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore del 7/07/2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione "non si applica al personale docente e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie". Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui ai commi 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
Con specifico riferimento ai giorni di ferie, oggetto della monetizzazione richiesta, ne deduceva l'integrale fruizione da parte del ricorrente durante gli anni scolastici considerati, poiché dovevano considerarsi come tali (ferie effettivamente fruite) i periodi di sospensione didattica, di cui al calendario scolastico, per vacanze natalizie, vacanze pasquali, Carnevale,
e alcuni giorni singolarmente individuati in prossimità delle festività nazionali. Sommati questi giorni a quelli di ferie, goduti durante l'anno dalla docente su sua richiesta, risultava cha la stessa aveva interamente goduto di tutti i giorni ferie via via maturati.
Il ricorso è fondato e, perciò, deve essere accolto.
Il tema, oggetto del presente giudizio, è stato oggetto di disamina da parte della Suprema
Corte, che in diverse pronunce ha ribadito il principio secondo cui "al docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, spetta il diritto all'indennità sostitutiva, salvo che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso di perdita. La normativa interna, in particolar modo l'art. 5 comma 6 del d.l. n.95/2012, come integrato dall'art. 1 comma 55
I. n.228/2012, deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7 par.2 della Direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e all'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (cfr. la più recente Cass. Ord. 17.6.2024 nr. 16715). Nel caso in esame, al di là di comunicazioni generiche di natura prettamente informativa, la ricorrente non risulta aver ricevuto nessuna delle avvertenze di cui sopra, in particolare - unitamente all'indicazione dei giorni di ferie da fruire - l'invito specifico a goderne con la contestuale, ineludibile, avvertenza, da formularsi in maniera compiuta e tempestiva, che ove non ne fruisca, ferie e indennità sostitutiva andranno perdute. Quanto al profilo dedotto da parte convenuta circa l'avvenuta fruizione nei periodi infrannuali indicati, si osserva che la sospensione delle lezioni, stabilita dal calendario scolastico, non comporta alcuna automatica collocazione in ferie del docente (anche a tempo determinato). La situazione non è, infatti, differente rispetto a quella che si viene a creare nel periodo di sospensione precedente alla scadenza del contratto in data 30.6. Parimenti, il docente, durante i periodi di sospensione delle lezioni, come Natale, Pasqua, Carnevale, rimane a disposizione della scuola, senza essere in ferie se non a seguito di una espressa richiesta. Pur non recandosi a scuola, ove le lezioni sono sospese, il docente nei suddetti periodi può comunque svolgere attività inerenti al suo ruolo, come la programmazione didattica, la correzione dei compiti, la preparazione delle lezioni e di quanto utile in vista di future riunioni. In quest'ottica, deve ritenersi che il medesimo docente, ove raggiunto da una convocazione urgente (a titolo esemplificativo, un consiglio di classe straordinario), è tenuto a presentarsi a scuola, pur non avendo formulato alcuna richiesta di ferie.
Il principio vale indistintamente per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato, e quelli interessati da un contratto a tempo determinato, senza poter riservare a questi ultimi un trattamento differente;
ciò, in caso di automatica collocazione in ferie, determinerebbe una evidente sorte di natura discriminatoria, in difformità con quanto sancito dalla giurisprudenza comunitaria e dalla giurisprudenza di legittimità, la quale, anche di recente, ha ribadito che "il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite
C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro" (Cass.
7.5.2025 n.11968). Nella sentenza, si fa esplicito e testuale riferimento alla "sospensione delle lezioni", senza alcuna delimitazione dei periodi interessati, che comprendono pertanto quelli prossimi e/o immediatamente successivi alle festività nazionali, menzionati da parte convenuta. Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'indennità richiesta, nella misura rielaborata da parte ricorrente in considerazione dei rilievi di parte resistente su alcuni dei giorni di ferie effettivamente goduti dal docente. Il riconoscimento dell'indennità sostitutive per le ragioni anzidette, ed in particolare per il rapporto di necessaria strumentalità con ferie di cui la docente non ha potuto fruire, una volta escluso che durante il periodo di sospensione o di interruzione delle lezioni, possa verificarsi un automatico godimento delle stesse, non consente di ravvisare nella percezione della relativa somma alcuna ipotesi di indebito arricchimento, così come eccepita dal resistente.
|| CP_1 deve pertanto essere condannato a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 11.065,10 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023 e 2023/2024 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite, tenuto conto di orientamenti della giurisprudenza di merito parzialmente allineati alla tesi difensiva di parte convenuta, possono essere compensate in misura pari alla metà, che si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri minimi di cui al DM
55/14, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accertato il diritto di parte ricorrente a conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, condanna il Controparte_1 a pagare in suo favore la somma di euro 11.065,10 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
condanna il Controparte_1 alla rifusione delle spese di lite in misura pari alla metà, spese complessivamente liquidate per l'intero in euro 2.109,00 per compensi, oltre CU se dovuto e versato, rimborso spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva di diritto.
Monza 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta