Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 10/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 120/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SCIACCA
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonio Tricoli Presidente
dr. Valentina Stabile Giudice
dr. Veronica Messana Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 120 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
codice fiscale rappresentato e difeso dall'avv. dell'Avv. C.F._1
TIRNETTA MAURO PEC Email_1
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...] CF. CP_1
rappresentata e difesa dall'avv. SCLAFANI ROS- C.F._2
SELLA, pec Email_2
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Tribunale di Sciacca
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 06/03/2024 le parti conclude-
vano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero concludeva esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso introduttivo notificato alla resistente in data 28/2/2023
unitamente al decreto di fissazione di udienza, ha chie- Parte_1
sto al Tribunale di: “Autorizzare in via provvisoria i coniugi a vivere sepa-
ratamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dichiarare che la casa co-
niugale sita in Sciacca nella Via Aldo Moro n. 67/B resti nella disponibilità
esclusiva del sig. , titolare del contratto di comodato dal prece- Parte_1
dente matrimonio, non essendovi i presupposti di legge per una pronuncia
di assegnazione in assenza di figli. 3) Disporre che nessun mantenimento
sia previsto in favore della sig.ra , sia perché ha piena capa- CP_1
cità lavorativa e sia per la brevità della durata del rapporto coniugale. In
ogni caso, condannare la resistente al pagamento delle spese, competenze
ed onorari del presente procedimento, per avervi dato causa”
Costituendosi in giudizio la resistente ha aderito alla domanda di se-
parazione svolta dal chiedendo in via riconvenzionale il rico- Parte_1
noscimento del diritto di abitazione nella casa coniugale e di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di € 500,00 al mese.
A sostegno della proprie domande di contenuto economico la CP_1
ha rappresentato di essere soggetto invalido per aver subito nel 2016 un intervento a causa di un “carcinoma duttale infiltrante della mammella si-
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nistra” e che per tale ragione, è stata da ultimo riconosciuta “invalida con
riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%” dalla
Commissione Medica dell'INPS nel corso del 2021.
Il ricorrente dal canto suo ha dedotto di essere stato licenziato , per giustificato motivo oggettivo, in data 30/3/2023 dalla ditta Alaska Surge-
lati rimando così disoccupato all'età di 62 anni e che, di contro, la _2
[.
, nonostante le sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavo-
rativa, continua a lavorare come badante presso un'anziana e ciò le con-
sente di avere un reddito autonomo.
La causa è stata istruita in via documentale e rinviata per la precisa-
zione delle conclusioni all'udienza che precede, all'esito della quale è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di rito per il de-
posito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Così brevemente descritti i fatti di causa, deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avanzata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, costituendo chiari indicatori del disfa-
cimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, non-
ché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede presidenziale.
Ciò posto, non è anzitutto ammissibile la domanda di assegnazione della casa coniugale al ricorrente, per carenza della condizione dell'azione della "possibilità giuridica".
Nessuna norma positiva, infatti, legittima tale assegnazione, prevista unicamente per i figli minori e maggiorenni non economicamente indi-
pendenti, a tutela della continuità del loro ambiente sia materiale, che -
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soprattutto - relazionale.
Deve essere del pari rigettata la richiesta di costituzione del diritto di abitazione ex art 1022 c.c. sull'immobile adibito a casa coniugale svolta dalla resistente.
Secondo la giurisprudenza, infatti, il diritto in questione, che ha le sue origini nell'usus domus del diritto romano classico, ha natura reale e, per-
tanto, può essere esclusivamente costituito mediante testamento, usuca-
pione o contratto. In quest'ultimo caso è richiesta ad substantiam la for-
ma dell'atto pubblico o della scrittura privata ( C. 4562/1990).
Venendo all'esame delle domande di contenuto economico, si ritengo-
no, invece, sussistenti i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta dalla ricorrente con riferimento alla previsione di un assegno di mantenimento in proprio favore.
In proposito, deve anzitutto premettersi che l'assegno di mantenimento dovuto al coniuge in caso di separazione è considerato la proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio ex art 143
c.c. nonché di estrinsecazione del generale dovere di assistenza morale e materiale che permane anche dopo la cessazione della convivenza: la se-
parazione infatti instaura un regime che tende a conservare quanto più
possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, con il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.
Pertanto l'assegno di mantenimento va riconosciuto in favore del co-
niuge che presenti una posizione economica deteriore e non sia in grado,
con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello godu-
to in costanza di matrimonio. (cfr Cass. 41797/2021; Cass. 24050/2021;
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Cass. 975/2021)
Ebbene, gli elementi probatori forniti al fine di acclarare il tenore di vi-
ta mantenuto dai coniugi in costanza di matrimonio nonché le rispettive disponibilità economiche e capacità lavorative, è emersa la prova di una situazione di effettiva sperequazione tra le condizioni economiche dei co-
niugi.
Con riferimento al tenore di vita mantenuto dalla coppia prima del ve-
rificarsi della crisi coniugale, che costituisce il parametro principale per la determinazione degli eventuali obblighi di mantenimento, risulta pacifica la circostanza che l'unica fonte di reddito del nucleo familiare era costitui-
ta dalle entrate economiche del ricorrente.
Quest'ultimo, sebbene ad oggi disoccupato a causa del sopravvenuto licenziamento, come dimostrato dalla produzione documentale in atti, ri-
sulta comunque dotato di adeguata capacità lavorativa e titolare di pro-
prietà immobiliari, anche se modeste.
Quanto alla resistente, la cui riduzione della capacità lavorativa è stata accerta della Commissione Medica dell'INPS, la stessa risulta priva di redditi propri, essendo peraltro rimasta indimostrata la circostanza relati-
va allo svolgimento dell'attività di badante.
Nel caso di specie, dunque, alla luce delle condizioni reddituali appena indicate, considerato il tenore di vita mantenuto in costanza di convivenza dai coniugi, della capacità di lavoro concreta dei medesimi, l'accertata sussistenza di una sperequazione tra le rispettive condizioni economiche,
e la durata del matrimonio appare equo determinare la misura del contri-
buto al mantenimento dovuto dal in favore della in Parte_1 CP_1
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complessivi euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della resistente, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da ri-
valutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
La decorrenza di tale assegno va individuata in quella della data della presente decisione, essendo la presente pronunzia fondata su emergenze probatorie maturate in corso di causa.
In assenza di addebito della separazione si ritengono sussistere i moti-
vi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nato a [...], in data [...], e , nata a CP_1
GO (MI), in data 08/05/1965, i quali hanno contratto matri-
monio in SCIACCA, in data 09/01/2015, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo Comune al n. 1, parte I serie dell'anno 2015;
rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata da
; Parte_1
rigetta la domanda di costituzione del diritto di abitazione ex art 1022
c.c. svolta da;
CP_1
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore Parte_1
della resistente, la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della resistente, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e
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da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Sciacca, in data
10/01/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Antonio Tricoli
Valentina Stabile
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