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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/12/2025, n. 1666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1666 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. rg15729 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15729 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 06/09/1991 e che dalla loro unione nascevano tre figli di cui due già sposati e l'ultimo AN nato il [...] maggiorenne non
1 economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto nei domicili che liberamente fisseranno, obbligandosi a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
2. La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con il figlio e tutto Pt_1
l'arredo;
3. In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, il Sig. CP_1
verserà direttamente sull'Iban della Sig.ra Pt_1
([...]) un assegno di euro 200,00 (duecento,00) mensili quale contributo di mantenimento per il figlio da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.185, parte I, s., sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15729 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, CP_1
dall'avv. RUSSO GIOVANNI presso il quale elettivamente domicilia,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato l'01/08/2025 e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in CP_1
Napoli il 06/09/1991 e che dalla loro unione nascevano tre figli di cui due già sposati e l'ultimo AN nato il [...] maggiorenne non
1 economicamente autosufficiente, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco e mutuo rispetto nei domicili che liberamente fisseranno, obbligandosi a darsi tempestiva comunicazione di ogni eventuale cambio di residenza;
2. La casa coniugale è assegnata alla Sig.ra che l'abiterà con il figlio e tutto Pt_1
l'arredo;
3. In considerazione della situazione patrimoniale delle parti, il Sig. CP_1
verserà direttamente sull'Iban della Sig.ra Pt_1
([...]) un assegno di euro 200,00 (duecento,00) mensili quale contributo di mantenimento per il figlio da corrispondersi entro il giorno
5 di ogni mese, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
4. I ricorrenti si danno reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
2 Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
Parte_2
(atto n.185, parte I, s., sez. B, reg. Atti Matrimonio anno 1991);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso,
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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