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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 08/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4360/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29592 SPESE NOTIFICA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29592 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 29592 del 05.09.2023, notificato in data 23.10.2023 dal Comune di Reggio Calabria, riferito alla TARI 2021 per l'unità immobiliare di Indirizzo_1 SNC Archi, sezione RC, foglio 2, numero 570, categoria D02.
Deduce di non aver “ … prodotto rifiuti presso l'unità locale di Indirizzo_1, fattispecie che di conseguenza non può comportare alcun pagamento relativo al servizio di raccolta dei rifiuti … “.
Inoltre rappresenta sussistere “ … rilevanti criticità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutta l'area periferica del Comune di Reggio Calabria, come attestato dalla Certificazione rilasciata dall'ASP di Reggio Calabria, allegata al … ricorso, che ha evidenziato le rilevanti criticità igienico-sanitarie e la mancata raccolta dei rifiuti in Indirizzo_1 … “, con rischio per la pubblica salute ed incolumità.
Censura l'atto, quindi, per violazione dell'art. 59, commi IV e VI, del D. Lgs. n. 507/93, in tema di criticità e interruzione del servizio di raccolta.
Fa inoltre riferimento alla sentenza di questa Corte (ex Commissione Tributaria Provinciale) n. 5000/2021, che ha stabilito doversi applicare, per fattispecie analoga a quella in trattazione, la tassa rifiuti nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 14, comma 20 del D.L. 201/2011.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, preliminarmente rappresentando che sulle medesime eccezioni si è già pronunciata questa Corte con le sentenze n. 1947/2022 (rigetto annualità
2014, 2015, 2016 e 2017) e n. 4937/2024 (rigetto su annualità 2018 e 2019).
Quindi il Comune eccepisce che parte ricorrente “ … contesta la mancata applicazione di un esenzione per la quale non ha mai presentato la dichiarazione prevista dall' art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della AR … “; inoltre deduce che “ L'ASP NEL 2021 NON HA MAI EMESSO E NOTIFICATO E/O RESA PUBBLICA UNA CERTIFICAZIONE RICONDUCIBILE AL CONTESTO
URBANO IN CUI INSISTONO GLI IMMOBILI DEL RICORRENTE “, nonché l'insussistenza di un'ordinanza del Sindaco che abbia riconosciuto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,
l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa, su richiesta di parte ricorrente, opposta dal Comune, è stata rinviata all'udienza del 24 giugno 2025.
All'udienza del 24 giugno 2025 la causa, ancora su richiesta di parte ricorrente, è stata rinviata all'odierna udienza, nella quale Il difensore della parte ricorrente ha depositato provvedimento di discarico parziale e ha chiesto doversi applicare il cumulo giuridico.
Quindi la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, dovendosi ritenere dovuta la tassa nella minor misura stabilita dal
Comune con il provvedimento di discarico parziale prodotto dal ricorrente all'odierna udienza.
Parte ricorrente, infatti, producendo il provvedimento di discarico, non ne ha contestato il quantum stabilito, rappresentando, per come prima visto, solo doversi applicare il cumulo giuridico, che, in effetti, non è materialmente applicabile da questa Corte, chiamata a decidere un'unica annualità (2021) rispetto alle n. 8 (otto) annualità complessivamente contenute nel provvedimento di discarico.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, fissando il quantum dovuto nella misura stabilita dal Comune nel provvedimento di discarico parziale prodotto da parte ricorrente;
spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/09/2025 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
BARBARO CARMELO, Giudice monocratico in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4360/2024 depositato il 15/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia Palazzo San Giorgio 89127 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29592 SPESE NOTIFICA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29592 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 SRL ha impugnato l'avviso di accertamento TARI n. 29592 del 05.09.2023, notificato in data 23.10.2023 dal Comune di Reggio Calabria, riferito alla TARI 2021 per l'unità immobiliare di Indirizzo_1 SNC Archi, sezione RC, foglio 2, numero 570, categoria D02.
Deduce di non aver “ … prodotto rifiuti presso l'unità locale di Indirizzo_1, fattispecie che di conseguenza non può comportare alcun pagamento relativo al servizio di raccolta dei rifiuti … “.
Inoltre rappresenta sussistere “ … rilevanti criticità del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in tutta l'area periferica del Comune di Reggio Calabria, come attestato dalla Certificazione rilasciata dall'ASP di Reggio Calabria, allegata al … ricorso, che ha evidenziato le rilevanti criticità igienico-sanitarie e la mancata raccolta dei rifiuti in Indirizzo_1 … “, con rischio per la pubblica salute ed incolumità.
Censura l'atto, quindi, per violazione dell'art. 59, commi IV e VI, del D. Lgs. n. 507/93, in tema di criticità e interruzione del servizio di raccolta.
Fa inoltre riferimento alla sentenza di questa Corte (ex Commissione Tributaria Provinciale) n. 5000/2021, che ha stabilito doversi applicare, per fattispecie analoga a quella in trattazione, la tassa rifiuti nella misura del 20%, ai sensi dell'art. 14, comma 20 del D.L. 201/2011.
Ha presentato controdeduzioni il Comune di Reggio Calabria, preliminarmente rappresentando che sulle medesime eccezioni si è già pronunciata questa Corte con le sentenze n. 1947/2022 (rigetto annualità
2014, 2015, 2016 e 2017) e n. 4937/2024 (rigetto su annualità 2018 e 2019).
Quindi il Comune eccepisce che parte ricorrente “ … contesta la mancata applicazione di un esenzione per la quale non ha mai presentato la dichiarazione prevista dall' art. 26, comma 1, del regolamento comunale per l'applicazione della AR … “; inoltre deduce che “ L'ASP NEL 2021 NON HA MAI EMESSO E NOTIFICATO E/O RESA PUBBLICA UNA CERTIFICAZIONE RICONDUCIBILE AL CONTESTO
URBANO IN CUI INSISTONO GLI IMMOBILI DEL RICORRENTE “, nonché l'insussistenza di un'ordinanza del Sindaco che abbia riconosciuto, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000,
l'esistenza di una situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.
All'udienza del 25 marzo 2025 la causa, su richiesta di parte ricorrente, opposta dal Comune, è stata rinviata all'udienza del 24 giugno 2025.
All'udienza del 24 giugno 2025 la causa, ancora su richiesta di parte ricorrente, è stata rinviata all'odierna udienza, nella quale Il difensore della parte ricorrente ha depositato provvedimento di discarico parziale e ha chiesto doversi applicare il cumulo giuridico.
Quindi la Corte ha trattenuto la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va parzialmente accolto, dovendosi ritenere dovuta la tassa nella minor misura stabilita dal
Comune con il provvedimento di discarico parziale prodotto dal ricorrente all'odierna udienza.
Parte ricorrente, infatti, producendo il provvedimento di discarico, non ne ha contestato il quantum stabilito, rappresentando, per come prima visto, solo doversi applicare il cumulo giuridico, che, in effetti, non è materialmente applicabile da questa Corte, chiamata a decidere un'unica annualità (2021) rispetto alle n. 8 (otto) annualità complessivamente contenute nel provvedimento di discarico.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il ricorso, fissando il quantum dovuto nella misura stabilita dal Comune nel provvedimento di discarico parziale prodotto da parte ricorrente;
spese compensate.