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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 04/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 550/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 777/2017 del Tribunale di Potenza tra:
( e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Malta e Luigi C.F._2
Melarancio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via Due Torri, n.ro 04 appellanti contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. , rappresentate e difesi dall' Avv. Controparte_4 C.F._6
Giuseppe Savino, ed elettivamente con lui domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Antonio Salvia in Potenza, al viale G. Marconi, n.ro 219 appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi Parte_3
al Tribunale di Potenza deducendo di essere proprietario di un immobile Parte_4
sito alla via Portello 22 in Marsico Nuovo e confinante con quello del . Premetteva Pt_1
l'attore che il aveva costruito una scala, dotata di ringhiere in ferro e telaio con Pt_1
vetro opaco in attacco al suo fabbricato, posta a distanza inferiore rispetto a quella legale rispetto alla confinante finestra veduta esistente nel fabbricato attoreo.
1.1. Rilevava ancora il che detta scala consentiva ai terzi di guardare CP_2 all'interno della propria abitazione oltre ad ostacolare il legittimo godimento dell'esercizio della veduta. Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza di una servitù in favore del con ordine di ripristino dello status quo ante e con l'autorizzazione, in Pt_1 caso di inerzia del convenuto, a provvedervi esso attore con spese a carico del e Pt_1
condanna dello stesso al risarcimento del danno.
1.2. Costituitosi il , impugnava e contestava la domanda chiedendo il rigetto della Pt_1
stessa perché infondata. In particolare il convenuto eccepiva che l'attore aveva realizzato la veduta posta al secondo piano del fabbricato in violazione delle distanze legali ex art. 905 c.c. e chiedeva quindi “dichiarare l'inammissibilità e /o improponibilità della domanda;
in via gradata dichiarare l'infondatezza della domanda per violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quanto all'apertura della veduta posta al 2° livello dell'immobile di proprietà dell'attore; con conseguente ripristino della stessa a luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”.
1.3. Veniva espletata l'istruttoria nel corso della quale veniva nominato un consulente tecnico di ufficio che accertava la sussistenza di due vedute realizzate al primo ed al secondo piano dell'immobile di proprietà attorea, circostanza confermata dal teste
Testimone_1
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti il Tribunale riservava la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 777/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea.
Preliminarmente dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, benché non definita tale, proposta dal costituitosi soltanto in prime udienza e quindi per Pt_1
l'evidente violazione del disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
2.1. Ad avviso del Tribunale doveva ritenersi provato che il avesse costruito la Pt_1
scala per cui è causa in attacco al proprio fabbricato ma in violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni ex articoli 873 e 907 c.c. Riteneva infatti che non sussisteva nella specie la distanza pari a 3 metri di cui all'art. 873 c.c. fra la proprietà del CP_2
e quella del , così come quella di 3 metri ex art. 907 c.c. dalle vedute presenti sulla Pt_1
proprietà attorea.
2.2. Riteneva il Tribunale che, contrariamente alla prospettazione del convenuto, sul fabbricato attoreo insistevano due vedute sovrapposte e anche quella del primo piano risultava preesistente e risalente al 1966, come dichiarato dal teste escusso il Tes_1
quale precisava che detta finestra consentiva l'affaccio e quindi la prospezione verso il fondo sito all'esterno.
_______________
pag. 2 2.3. Richiamando la relazione di CTU, ritenuta dal Tribunale condivisibile, quest'ultimo rilevava la realizzazione della scala da parte del , come risultava da documenti in Pt_1 atti solo nel 2004. Più precisamente nel richiamo alla relazione di CTU, v'era la preesistenza delle due finestre sul muro di proprietà in quella posizione sin CP_2
dall'edificazione del fabbricato, antecedente al 1980, onde la mera ristrutturazione del detto fabbricato faceva evincere che le finestre avevano sempre mantenuto la loro posizione.
2.4. Osservava ancora il Tribunale che, realizzata la scala nel 2004 da parte del , Pt_1
oltre al mancato rispetto delle distanze di legge si determinava una evidente limitazione del diritto attoreo alla vedute ma anche alle esigenze di vita dello stesso.
2.5. Sempre sulla scorta della relazione di CTU, il Tribunale riteneva insussistente una interclusione della proprietà potendo il convenuto, indipendentemente dalla Pt_1
realizzazione della scala, avere accesso al suo immobile da un cancello che si trovava all'esterno su via Portello.
2.6. Per conseguenza il Tribunale, accoglieva la domanda, ordinando la riduzione in pristino stato dei luoghi mediante la rimozione di quanto illegittimamente realizzato.
3. Avverso la sentenza 777/2017 del Tribunale di Potenza proponeva impugnazione e a supporto della stessa deduceva i seguenti motivi: Parte_4
1) Violazione e mancata applicazione degli artt. 900, 901 e 902 c.c. da parte del giudice di primo grado, circostanza da cui deriva la violazione di legge anche ex art. 342, n. 2,
c.p.c.;
2) violazione e mancata applicazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di primo grado ed erroneità della sentenza per non aver tenuto in alcuna considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa del convenuto , nonché della CTP e delle Pt_1 osservazioni alla C.T.U. a firma del geom. , con l'omessa considerazione di CP_5
elementi decisivi e con travisamento dei fatti, circostanze da cui deriva la violazione di legge ex art. 342, n. 2, c.p.c.;
3) Violazione e mancata applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2058 c.c. da parte del giudice di primo grado, nonché la violazione del principio solidaristico (art. 2 Cost.) e del contraddittorio per avere il Tribunale non ammessa la prova testimoniale richiesta con la memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 29.11.2007, circostanze queste da cui deriva la violazione di legge ex art. 342, n. 2, c.p.c.
_______________
pag. 3 3.1. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
nella qualità di eredi di che chiedevano il rigetto Controparte_4 Parte_3 dell'impugnazione insistendo per la conferma delle statuizioni di prime cure.
3.2. A seguito del decesso di , dichiarato in data 04.03.2023, il giudizio Parte_4
veniva riassunto nei riguardi degli eredi di quest'ultimo, e Parte_2 [...]
i quali insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione. Pt_1
3.4. All'udienza del 02.04.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce la violazione da parte del
Tribunale delle disposizioni in materia di distanze tra costruzioni e, in particolare, di quelle in presenza di vedute o luci aperte dal vicino, nella specie dall'appellato, sul proprio fondo.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre rilevare che dall'istruttoria di prime cure è emerso un dato rilevante, vale a dire l'esistenza della titolarità della veduta da parte del convenuto odierna CP_2
parte appellatoa. Ciò è comprovato dalla mera attività di ristrutturazione, in luogo di quella di demolizione e ricostruzione posta in essere dall'appellato a seguito del sisma del 1980. Essa è stata accertata anche dal CTU mediante acquisizione di documentazione presso la P.A.
4.2. Non sfugge alla Corte l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 11959/2009; Cass. Sez. 2, sent. n. 18030 del 3.08.2010) ad avviso della quale: "il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino" sia stato
"acquistato" da chi ne pretende il rispetto;
sicché il relativo onere probatorio incombe sull'attore tenuto a dimostrare l'avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della servitù di veduta, vale dire della facoltà di esercitare l'inspectio e la prospectio in alienum dalle aperture praticate sulla parete a distanza dal confine con il fondo del vicino inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c..”
4.3. E' evidente che l'azione proposta in prime cure dall'odierno appellato è modellata sullo schema della negatoria servitutis in quanto rivolta “…non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. Già per orientamento risalente della
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pag. 4 giurisprudenza di nomofilachia, che questa Corte non ha motivo di disattendere, detta azione non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà del terreno a cui favore
l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto
(v. in termini Cass. 27 maggio 1987 n. 4737).” (Cass. civ., II, 12/12/2016, n.ro 25342)
4.4. La linea difensiva di prime cure è stata da parte attrice, oggi appellata, nel senso di sostenere che l'apertura al secondo piano costituiva una “luce irregolare” avente larghezza di 85 cm., altezza dal calpestio interno di mt. 1,20 e a 48 cm. di distanza dal fabbricato dell'odierna parte appellante. Ora, è evidente che le caratteristiche costruttive, indipendentemente dall'assenza o meno di una grata come prescrive l'art. 905 c.c., rendono chiaro che si è in presenza di una vera e propria veduta.
Ciò è stato provato in prime cure.
4.5. Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per la sussistenza della veduta è sufficiente che l'apertura presenti dei caratteri tali da rivelarne la normale o prevalente funzione a guardare ed affacciarsi verso il fondo del vicino (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2 del 03/01/1992; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza
n. 8331 del 01/09/1997; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 450 del 19/01/1999).
4.6. Provata la sussistenza di un valido titolo di acquisto del fondo preteso dominante, provata la preesistenza delle dette vedute, che il teste escusso ha fatto risalire al 1996, ciò fa presumere un'originarietà delle stesse. Sussistendo, quindi, le caratteristiche di veduta che dette aperture avevano ab origine, ne deriva che la censura non coglie nel segno e per conseguenza è infondato il primo motivo di impugnazione.
5. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce una mancata applicazione del principio di allegazione di parte e di mancata disamina della documentazione prodotta dalla parte in prime cure, nonché di quella tecnica e delle osservazioni alla CTU mosse dal CT di parte convenuta odierna appellante.
Il motivo è infondato.
5.1. Attesa la formulazione del motivo con cui si censura la mancata disamina della documentazione acquisita all'istruttoria di prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dal deve necessariamente procedere Pt_1
ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti,
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pag. 5 considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli,
III, 09/05/2019, n. 2492)
5.2. Procedendo all'analisi di quanto emerge dal bagaglio probatorio di prime cure, questa Corte, pur dovendo disaminare con particolare attenzione la deposizione testimoniale, atteso il rapporto di affinità che il teste stesso dichiara con una delle parti del giudizio, osserva che, pur non volendosi ascrivere alla stessa una portata decisiva e determinante, si evince incontrovertibilmente che le aperture site sulla proprietà
erano vedute e non luci. CP_2
5.3. Né elementi di segno contrario possono venire dalla consulenza tecnica di ufficio, neppure ove esaustivamente il CTU risponde alle osservazioni del CTP ribadendo che, dai rilievi fotografici allegati al progetto di riparazione/ricostruzione del fabbricato a seguito degli eventi sismici del 1980, si evince la presenza delle due finestre, rectius vedute, presentanti le caratteristiche dimensionali e costruttive proprie di queste ultime.
5.4. Ponendosi a confronto le risultanze della prova per testi con quelle della CTU e delle risposte dell'ausiliare alle osservazioni del CTP ne risulta di tutta evidenza la presenza di due vedute esistenti sulla proprietà e che permettono l'inspicere CP_2
sulla proprietà finitima.
Va da sé che questo motivo di impugnazione non è fondato.
6. Col terzo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale fin dalla ricostruzione del fatto, con ciò violando anche il principio del contraddittorio, per aver recepito le risultanze della CTU, a dire dell'appellante erronee, non considerando l'interclusione del fondo cui si è inteso ovviare con la Pt_1
realizzazione della scala;
nonché l'ulteriore errore derivante dalla mancata ammissione dei testi di parte convenuta e nell'aver qualificato erroneamente l'eccezione riconvenzionale quale domanda, non ammettendola per tardività nella deduzione, senza considerare il mero intento di paralizzare la domanda attorea.
Ulteriore motivo di doglianza sviluppato nel motivo viene dalla circostanza che il
Tribunale ha accolto la domanda di riduzione in pristino quando, in forza del principio solidaristico, ben poteva disporre una modifica della scala come suggerito dal CTU o disporre il risarcimento per equivalente.
Il motivo è infondato.
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pag. 6 6.1. Deve sul punto rilevarsi che, quanto alla prova per testi dedotta dal convenuto, odierno appellante, quest'ultimo lungi dall'impugnare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova per testi attorea, si è limitato a mere difese senza neppure reiterare né in precisazione delle conclusioni e neppure in comparsa conclusionale l'istanza istruttoria denegatagli.
6.2. Va comunque osservato, dalla disamina della stessa prospettazione contenuta in comparsa di costituzione e risposta di prime cure, che in via subordinata parte appellante richiese: “dichiarare l'infondatezza della domanda per violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quanto all'apertura della veduta posta al 2° livello dell'immobile di proprietà dell'attore; con conseguente ripristino della stessa a luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”.
Dovendosi, nella disamina del motivo di appello, qualificare la detta prospettazione, non v'è dubbio che la stessa si traduca in una domanda riconvenzionale più che in un'eccezione, come invece sostenuto dall'appellante.
6.3. Difatti, come insegna la Suprema Corte: “La domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale.” (Cass. civ., III, 14/02/2024, n.ro 4131)
6.4. Nella specie la formulazione di una domanda di “ripristino della luce” va ben oltre la mera paralisi della domanda attorea, concretizzando una richiesta autonoma fondata sull'art. 901 c.c., con conseguente ampliamento dell'originario petitum tracciato dall'attore in prime cure.
E' evidente, in questo quadro, che essendo i capi di prova evidentemente volti a sostenere la domanda riconvenzionale, la sua inammissibilità ex art. 167 c.p.c. ridonda sull'ammissibilità e rilevanza della prova per testi che ne risulta travolta.
6.5. Quanto alle censure mosse alla CTU, la disamina della stessa, in uno alle osservazioni del CTP ed alle risposte rese dall'ausiliare, rendono evidente che la relazione appare logica nelle premesse e coerente nei risultati onde non vi sono ragioni evidenti per discostarsene da parte di questa Corte soprattutto se disaminata la stessa alla luce del bagaglio probatorio complessivamente considerato.
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pag. 7 6.6. Parimenti non può accogliersi la censura nel punto in cui contesta il mancato rilievo dell'interclusione del fondo del , da cui deriva la necessità prospettata Pt_1 dall'appellante di disporre, in luogo della riduzione in pristino ordinata dal Tribunale, una modifica della scala secondo i suggerimenti del CTU o un provvedimento ex art. 2058 c.c.
6.7. Questa Corte deve rilevare che l'istruttoria di prime cure non ha consentito di ritenere intercluso il fondo dell'odierna parte appellata: difatti anche alla luce della disamina della documentazione acquisita dal CTU presso i competenti uffici urbanistici, nonché dalla relazione stessa, è dato evincere che parte appellata aveva anche in precedenza accesso alla proprietà e quindi all'immobile attraverso un cortile che conduce alla via pubblica, onde non è a parlarsi di fondo intercluso. Va da sé che la scala realizzata dall'appellato e che, sempre alla luce della relazione di CTU, non appare costruita in forza di titoli abilitativi e non va ad ovviare ad un'insussistente interclusione.
6.8. Ciò spiega anche perché il Tribunale, in coerenza con l'esercizio di un'insindacabile discrezionalità, ha disposto la riduzione in pristino stato piuttosto che un risarcimento per equivalente. Detta discrezionalità, in coerenza con le emergenze istruttorie, con la presenza di due vedute nella proprietà del convenuto preesistenti a qualsiasi opera posta in essere dall'attore di prime cure, odierna parte appellante, dall'assenza di interclusione del fondo del convenuto oggi appellante, dall'assenza di titoli abilitativi per la realizzazione della scala a distanza inferiore a quella legale, ha condotto il Tribunale ad adottare la soluzione che appare la più corretta anche nel contemperamento degli opposti interessi.
Conclusivamente l'impugnazione è infondata.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022
(scaglione di valore fino a euro 1.100,00).
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
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pag. 8 La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e (eredi di ) e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
e , avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza n.ro 777/2017 del Tribunale di Potenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge.
3) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 04.03.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 550/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 777/2017 del Tribunale di Potenza tra:
( e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Malta e Luigi C.F._2
Melarancio ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via Due Torri, n.ro 04 appellanti contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (C.F. ) e C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(C.F. , rappresentate e difesi dall' Avv. Controparte_4 C.F._6
Giuseppe Savino, ed elettivamente con lui domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Antonio Salvia in Potenza, al viale G. Marconi, n.ro 219 appellati
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio dinanzi Parte_3
al Tribunale di Potenza deducendo di essere proprietario di un immobile Parte_4
sito alla via Portello 22 in Marsico Nuovo e confinante con quello del . Premetteva Pt_1
l'attore che il aveva costruito una scala, dotata di ringhiere in ferro e telaio con Pt_1
vetro opaco in attacco al suo fabbricato, posta a distanza inferiore rispetto a quella legale rispetto alla confinante finestra veduta esistente nel fabbricato attoreo.
1.1. Rilevava ancora il che detta scala consentiva ai terzi di guardare CP_2 all'interno della propria abitazione oltre ad ostacolare il legittimo godimento dell'esercizio della veduta. Chiedeva quindi dichiararsi l'inesistenza di una servitù in favore del con ordine di ripristino dello status quo ante e con l'autorizzazione, in Pt_1 caso di inerzia del convenuto, a provvedervi esso attore con spese a carico del e Pt_1
condanna dello stesso al risarcimento del danno.
1.2. Costituitosi il , impugnava e contestava la domanda chiedendo il rigetto della Pt_1
stessa perché infondata. In particolare il convenuto eccepiva che l'attore aveva realizzato la veduta posta al secondo piano del fabbricato in violazione delle distanze legali ex art. 905 c.c. e chiedeva quindi “dichiarare l'inammissibilità e /o improponibilità della domanda;
in via gradata dichiarare l'infondatezza della domanda per violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quanto all'apertura della veduta posta al 2° livello dell'immobile di proprietà dell'attore; con conseguente ripristino della stessa a luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”.
1.3. Veniva espletata l'istruttoria nel corso della quale veniva nominato un consulente tecnico di ufficio che accertava la sussistenza di due vedute realizzate al primo ed al secondo piano dell'immobile di proprietà attorea, circostanza confermata dal teste
Testimone_1
1.4. Ritenuta la causa matura per la decisione, sulle conclusioni delle parti il Tribunale riservava la decisione.
2. Con la sentenza n.ro 777/2017 del 23/06/2017 il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda attorea.
Preliminarmente dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, benché non definita tale, proposta dal costituitosi soltanto in prime udienza e quindi per Pt_1
l'evidente violazione del disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c.
2.1. Ad avviso del Tribunale doveva ritenersi provato che il avesse costruito la Pt_1
scala per cui è causa in attacco al proprio fabbricato ma in violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni ex articoli 873 e 907 c.c. Riteneva infatti che non sussisteva nella specie la distanza pari a 3 metri di cui all'art. 873 c.c. fra la proprietà del CP_2
e quella del , così come quella di 3 metri ex art. 907 c.c. dalle vedute presenti sulla Pt_1
proprietà attorea.
2.2. Riteneva il Tribunale che, contrariamente alla prospettazione del convenuto, sul fabbricato attoreo insistevano due vedute sovrapposte e anche quella del primo piano risultava preesistente e risalente al 1966, come dichiarato dal teste escusso il Tes_1
quale precisava che detta finestra consentiva l'affaccio e quindi la prospezione verso il fondo sito all'esterno.
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pag. 2 2.3. Richiamando la relazione di CTU, ritenuta dal Tribunale condivisibile, quest'ultimo rilevava la realizzazione della scala da parte del , come risultava da documenti in Pt_1 atti solo nel 2004. Più precisamente nel richiamo alla relazione di CTU, v'era la preesistenza delle due finestre sul muro di proprietà in quella posizione sin CP_2
dall'edificazione del fabbricato, antecedente al 1980, onde la mera ristrutturazione del detto fabbricato faceva evincere che le finestre avevano sempre mantenuto la loro posizione.
2.4. Osservava ancora il Tribunale che, realizzata la scala nel 2004 da parte del , Pt_1
oltre al mancato rispetto delle distanze di legge si determinava una evidente limitazione del diritto attoreo alla vedute ma anche alle esigenze di vita dello stesso.
2.5. Sempre sulla scorta della relazione di CTU, il Tribunale riteneva insussistente una interclusione della proprietà potendo il convenuto, indipendentemente dalla Pt_1
realizzazione della scala, avere accesso al suo immobile da un cancello che si trovava all'esterno su via Portello.
2.6. Per conseguenza il Tribunale, accoglieva la domanda, ordinando la riduzione in pristino stato dei luoghi mediante la rimozione di quanto illegittimamente realizzato.
3. Avverso la sentenza 777/2017 del Tribunale di Potenza proponeva impugnazione e a supporto della stessa deduceva i seguenti motivi: Parte_4
1) Violazione e mancata applicazione degli artt. 900, 901 e 902 c.c. da parte del giudice di primo grado, circostanza da cui deriva la violazione di legge anche ex art. 342, n. 2,
c.p.c.;
2) violazione e mancata applicazione dell'art. 116 c.p.c. da parte del giudice di primo grado ed erroneità della sentenza per non aver tenuto in alcuna considerazione tutta la documentazione prodotta dalla difesa del convenuto , nonché della CTP e delle Pt_1 osservazioni alla C.T.U. a firma del geom. , con l'omessa considerazione di CP_5
elementi decisivi e con travisamento dei fatti, circostanze da cui deriva la violazione di legge ex art. 342, n. 2, c.p.c.;
3) Violazione e mancata applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 2058 c.c. da parte del giudice di primo grado, nonché la violazione del principio solidaristico (art. 2 Cost.) e del contraddittorio per avere il Tribunale non ammessa la prova testimoniale richiesta con la memoria istruttoria ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 29.11.2007, circostanze queste da cui deriva la violazione di legge ex art. 342, n. 2, c.p.c.
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pag. 3 3.1. Si costituivano in giudizio e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
nella qualità di eredi di che chiedevano il rigetto Controparte_4 Parte_3 dell'impugnazione insistendo per la conferma delle statuizioni di prime cure.
3.2. A seguito del decesso di , dichiarato in data 04.03.2023, il giudizio Parte_4
veniva riassunto nei riguardi degli eredi di quest'ultimo, e Parte_2 [...]
i quali insistevano per l'accoglimento dell'impugnazione. Pt_1
3.4. All'udienza del 02.04.2024, sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce la violazione da parte del
Tribunale delle disposizioni in materia di distanze tra costruzioni e, in particolare, di quelle in presenza di vedute o luci aperte dal vicino, nella specie dall'appellato, sul proprio fondo.
Il motivo è infondato.
4.1. Occorre rilevare che dall'istruttoria di prime cure è emerso un dato rilevante, vale a dire l'esistenza della titolarità della veduta da parte del convenuto odierna CP_2
parte appellatoa. Ciò è comprovato dalla mera attività di ristrutturazione, in luogo di quella di demolizione e ricostruzione posta in essere dall'appellato a seguito del sisma del 1980. Essa è stata accertata anche dal CTU mediante acquisizione di documentazione presso la P.A.
4.2. Non sfugge alla Corte l'orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 11959/2009; Cass. Sez. 2, sent. n. 18030 del 3.08.2010) ad avviso della quale: "il diritto di avere vedute dirette verso il fondo del vicino" sia stato
"acquistato" da chi ne pretende il rispetto;
sicché il relativo onere probatorio incombe sull'attore tenuto a dimostrare l'avvenuto acquisto, a titolo negoziale od originario, della servitù di veduta, vale dire della facoltà di esercitare l'inspectio e la prospectio in alienum dalle aperture praticate sulla parete a distanza dal confine con il fondo del vicino inferiore a quella prescritta dall'art. 905 c.c..”
4.3. E' evidente che l'azione proposta in prime cure dall'odierno appellato è modellata sullo schema della negatoria servitutis in quanto rivolta “…non già all'accertamento del diritto di proprietà dell'attore, bensì a respingere l'imposizione di limitazioni a carico della proprietà suscettibili di dar luogo a servitù. Già per orientamento risalente della
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pag. 4 giurisprudenza di nomofilachia, che questa Corte non ha motivo di disattendere, detta azione non esige la rigorosa dimostrazione della proprietà del terreno a cui favore
l'azione viene esperita, essendo sufficiente che l'attore dimostri con qualsiasi mezzo, non escluse le presunzioni, di possedere il fondo in base ad un valido titolo di acquisto
(v. in termini Cass. 27 maggio 1987 n. 4737).” (Cass. civ., II, 12/12/2016, n.ro 25342)
4.4. La linea difensiva di prime cure è stata da parte attrice, oggi appellata, nel senso di sostenere che l'apertura al secondo piano costituiva una “luce irregolare” avente larghezza di 85 cm., altezza dal calpestio interno di mt. 1,20 e a 48 cm. di distanza dal fabbricato dell'odierna parte appellante. Ora, è evidente che le caratteristiche costruttive, indipendentemente dall'assenza o meno di una grata come prescrive l'art. 905 c.c., rendono chiaro che si è in presenza di una vera e propria veduta.
Ciò è stato provato in prime cure.
4.5. Conformemente al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per la sussistenza della veduta è sufficiente che l'apertura presenti dei caratteri tali da rivelarne la normale o prevalente funzione a guardare ed affacciarsi verso il fondo del vicino (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 2 del 03/01/1992; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza
n. 8331 del 01/09/1997; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 450 del 19/01/1999).
4.6. Provata la sussistenza di un valido titolo di acquisto del fondo preteso dominante, provata la preesistenza delle dette vedute, che il teste escusso ha fatto risalire al 1996, ciò fa presumere un'originarietà delle stesse. Sussistendo, quindi, le caratteristiche di veduta che dette aperture avevano ab origine, ne deriva che la censura non coglie nel segno e per conseguenza è infondato il primo motivo di impugnazione.
5. Col secondo motivo di impugnazione parte appellante deduce una mancata applicazione del principio di allegazione di parte e di mancata disamina della documentazione prodotta dalla parte in prime cure, nonché di quella tecnica e delle osservazioni alla CTU mosse dal CT di parte convenuta odierna appellante.
Il motivo è infondato.
5.1. Attesa la formulazione del motivo con cui si censura la mancata disamina della documentazione acquisita all'istruttoria di prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello introdotto dal deve necessariamente procedere Pt_1
ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti,
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pag. 5 considerandoli nel loro complesso (Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli,
III, 09/05/2019, n. 2492)
5.2. Procedendo all'analisi di quanto emerge dal bagaglio probatorio di prime cure, questa Corte, pur dovendo disaminare con particolare attenzione la deposizione testimoniale, atteso il rapporto di affinità che il teste stesso dichiara con una delle parti del giudizio, osserva che, pur non volendosi ascrivere alla stessa una portata decisiva e determinante, si evince incontrovertibilmente che le aperture site sulla proprietà
erano vedute e non luci. CP_2
5.3. Né elementi di segno contrario possono venire dalla consulenza tecnica di ufficio, neppure ove esaustivamente il CTU risponde alle osservazioni del CTP ribadendo che, dai rilievi fotografici allegati al progetto di riparazione/ricostruzione del fabbricato a seguito degli eventi sismici del 1980, si evince la presenza delle due finestre, rectius vedute, presentanti le caratteristiche dimensionali e costruttive proprie di queste ultime.
5.4. Ponendosi a confronto le risultanze della prova per testi con quelle della CTU e delle risposte dell'ausiliare alle osservazioni del CTP ne risulta di tutta evidenza la presenza di due vedute esistenti sulla proprietà e che permettono l'inspicere CP_2
sulla proprietà finitima.
Va da sé che questo motivo di impugnazione non è fondato.
6. Col terzo motivo di impugnazione parte appellante deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale fin dalla ricostruzione del fatto, con ciò violando anche il principio del contraddittorio, per aver recepito le risultanze della CTU, a dire dell'appellante erronee, non considerando l'interclusione del fondo cui si è inteso ovviare con la Pt_1
realizzazione della scala;
nonché l'ulteriore errore derivante dalla mancata ammissione dei testi di parte convenuta e nell'aver qualificato erroneamente l'eccezione riconvenzionale quale domanda, non ammettendola per tardività nella deduzione, senza considerare il mero intento di paralizzare la domanda attorea.
Ulteriore motivo di doglianza sviluppato nel motivo viene dalla circostanza che il
Tribunale ha accolto la domanda di riduzione in pristino quando, in forza del principio solidaristico, ben poteva disporre una modifica della scala come suggerito dal CTU o disporre il risarcimento per equivalente.
Il motivo è infondato.
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pag. 6 6.1. Deve sul punto rilevarsi che, quanto alla prova per testi dedotta dal convenuto, odierno appellante, quest'ultimo lungi dall'impugnare l'ordinanza istruttoria ammissiva della prova per testi attorea, si è limitato a mere difese senza neppure reiterare né in precisazione delle conclusioni e neppure in comparsa conclusionale l'istanza istruttoria denegatagli.
6.2. Va comunque osservato, dalla disamina della stessa prospettazione contenuta in comparsa di costituzione e risposta di prime cure, che in via subordinata parte appellante richiese: “dichiarare l'infondatezza della domanda per violazione delle distanze di cui all'art. 905 c.c., quanto all'apertura della veduta posta al 2° livello dell'immobile di proprietà dell'attore; con conseguente ripristino della stessa a luce secondo le prescrizioni di cui all'art. 901 c.c.”.
Dovendosi, nella disamina del motivo di appello, qualificare la detta prospettazione, non v'è dubbio che la stessa si traduca in una domanda riconvenzionale più che in un'eccezione, come invece sostenuto dall'appellante.
6.3. Difatti, come insegna la Suprema Corte: “La domanda riconvenzionale differisce dalla eccezione riconvenzionale per il diverso bene della vita che chi la formula intende ottenere: se l'istante vuol conseguire la paralisi della richiesta di parte avversaria si è al cospetto di una eccezione riconvenzionale, per contro, se fa valere una statuizione a sé favorevole attributiva di un determinato bene della vita quella proposta è da considerare una domanda riconvenzionale.” (Cass. civ., III, 14/02/2024, n.ro 4131)
6.4. Nella specie la formulazione di una domanda di “ripristino della luce” va ben oltre la mera paralisi della domanda attorea, concretizzando una richiesta autonoma fondata sull'art. 901 c.c., con conseguente ampliamento dell'originario petitum tracciato dall'attore in prime cure.
E' evidente, in questo quadro, che essendo i capi di prova evidentemente volti a sostenere la domanda riconvenzionale, la sua inammissibilità ex art. 167 c.p.c. ridonda sull'ammissibilità e rilevanza della prova per testi che ne risulta travolta.
6.5. Quanto alle censure mosse alla CTU, la disamina della stessa, in uno alle osservazioni del CTP ed alle risposte rese dall'ausiliare, rendono evidente che la relazione appare logica nelle premesse e coerente nei risultati onde non vi sono ragioni evidenti per discostarsene da parte di questa Corte soprattutto se disaminata la stessa alla luce del bagaglio probatorio complessivamente considerato.
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pag. 7 6.6. Parimenti non può accogliersi la censura nel punto in cui contesta il mancato rilievo dell'interclusione del fondo del , da cui deriva la necessità prospettata Pt_1 dall'appellante di disporre, in luogo della riduzione in pristino ordinata dal Tribunale, una modifica della scala secondo i suggerimenti del CTU o un provvedimento ex art. 2058 c.c.
6.7. Questa Corte deve rilevare che l'istruttoria di prime cure non ha consentito di ritenere intercluso il fondo dell'odierna parte appellata: difatti anche alla luce della disamina della documentazione acquisita dal CTU presso i competenti uffici urbanistici, nonché dalla relazione stessa, è dato evincere che parte appellata aveva anche in precedenza accesso alla proprietà e quindi all'immobile attraverso un cortile che conduce alla via pubblica, onde non è a parlarsi di fondo intercluso. Va da sé che la scala realizzata dall'appellato e che, sempre alla luce della relazione di CTU, non appare costruita in forza di titoli abilitativi e non va ad ovviare ad un'insussistente interclusione.
6.8. Ciò spiega anche perché il Tribunale, in coerenza con l'esercizio di un'insindacabile discrezionalità, ha disposto la riduzione in pristino stato piuttosto che un risarcimento per equivalente. Detta discrezionalità, in coerenza con le emergenze istruttorie, con la presenza di due vedute nella proprietà del convenuto preesistenti a qualsiasi opera posta in essere dall'attore di prime cure, odierna parte appellante, dall'assenza di interclusione del fondo del convenuto oggi appellante, dall'assenza di titoli abilitativi per la realizzazione della scala a distanza inferiore a quella legale, ha condotto il Tribunale ad adottare la soluzione che appare la più corretta anche nel contemperamento degli opposti interessi.
Conclusivamente l'impugnazione è infondata.
7. Le spese seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo nella misura di cui al D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022
(scaglione di valore fino a euro 1.100,00).
7.1. Il rigetto dell'appello comporta che parte appellante sia tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per la stessa impugnazione, a mente dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 (come modificato dalla L. n. 228/2012).
P.Q.M.
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pag. 8 La Corte di Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
e (eredi di ) e Parte_1 Parte_2 Parte_4 [...]
e , avverso la CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
sentenza n.ro 777/2017 del Tribunale di Potenza, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi, maggiorati di spese generali
(15%), CNA e IVA nella misura di legge.
3) si dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art.13 co.
1-quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art.1 co.17 della Legge 24.12.2012 n.228, dei presupposti perché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 04.03.2025.
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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