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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31/2025 tra
Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1 Pt_2
[...] C.F._2 ATTORE/I E
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 ad ore innanzi al dott. Luisa Berti, sono comparsi:
Indirizzo Telematico Pt_1 Parte_1
Controparte_1 Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Luisa Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
( C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora 12, presso il difensore Parte_2
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso, depositato in data 3.01.2025, il Sig. ha proposto Parte_3
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27063/2024, notificata in data 7.11.2024, mediante la quale il ha ingiunto al predetto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa di € 21.585,88, per le violazioni del Codice della Strada, contenute nei verbali n.
2399/5/22 del 28.01.2022 e n. 5211/5/22 del 20.01.2022, mediante i quali è stato accertato che il ricorrente ha condotto l'autovettura, Fiat Tipo, senza aver conseguito la patente di guida.
Il non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace. Controparte_1
Si osserva che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del Giudice di pace è per materia, in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché, prioritariamente, per materia,
con limite di valore, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione” (Cass. S.U. 2018/10261); per tale motivo il Tribunale di Monza risulta competente a decidere il presente giudizio.
Si osserva che, in data 19.03.2025, il ha annullato, in autotutela, Controparte_1
la predetta Ingiunzione di pagamento n. 27063 del 7.11.2024, in ragione dei vizi di forma riscontrati.
Stante quanto sopra, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente, volto all'ottenimento della declaratoria di illegittimità del provvedimento di ingiunzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ritiene che, qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, procedendo ad una valutazione complessiva della controversia stessa, accertati i vizi di forma presenti nell'ingiunzione, oggetto di annullamento, la resistente sarebbe risultata soccombente e,
in quanto tale, è tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
visti gli artt. 22 e ss. della l. 689/1981,
pagina 3 di 4 1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.804,00 (€ 264,00, per spese ed € 2.540,00 per compensi) oltre i.v.a. e c.p.a.
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Monza, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 31/2025 tra
Indirizzo Telematico Parte_1 C.F._1 Pt_2
[...] C.F._2 ATTORE/I E
Controparte_1
CONVENUTO/I
ER AM
INTERVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 ad ore innanzi al dott. Luisa Berti, sono comparsi:
Indirizzo Telematico Pt_1 Parte_1
Controparte_1 Per l'avv. e l' avv. oggi sostituito dall'avv. Per l'avv. e l'avv. oggi sostituito dall'avv. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. . Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che siglati dal giudice vengono allegati al presente verbale e costituiscono parte integrante dello stesso. Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Luisa Berti
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luisa Berti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31/2025 promossa da:
( C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. ed elettivamente domiciliato in Milano, via Podgora 12, presso il difensore Parte_2
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE – CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ha concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 Con ricorso, depositato in data 3.01.2025, il Sig. ha proposto Parte_3
opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 27063/2024, notificata in data 7.11.2024, mediante la quale il ha ingiunto al predetto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa di € 21.585,88, per le violazioni del Codice della Strada, contenute nei verbali n.
2399/5/22 del 28.01.2022 e n. 5211/5/22 del 20.01.2022, mediante i quali è stato accertato che il ricorrente ha condotto l'autovettura, Fiat Tipo, senza aver conseguito la patente di guida.
Il non si è costituito nel presente giudizio, restando contumace. Controparte_1
Si osserva che “in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del Giudice di pace è per materia, in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché, prioritariamente, per materia,
con limite di valore, nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione” (Cass. S.U. 2018/10261); per tale motivo il Tribunale di Monza risulta competente a decidere il presente giudizio.
Si osserva che, in data 19.03.2025, il ha annullato, in autotutela, Controparte_1
la predetta Ingiunzione di pagamento n. 27063 del 7.11.2024, in ragione dei vizi di forma riscontrati.
Stante quanto sopra, essendo venuto meno l'interesse del ricorrente, volto all'ottenimento della declaratoria di illegittimità del provvedimento di ingiunzione, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Si ritiene che, qualora non fosse intervenuta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, procedendo ad una valutazione complessiva della controversia stessa, accertati i vizi di forma presenti nell'ingiunzione, oggetto di annullamento, la resistente sarebbe risultata soccombente e,
in quanto tale, è tenuta al pagamento delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
visti gli artt. 22 e ss. della l. 689/1981,
pagina 3 di 4 1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna il resistente a rimborsare in favore del ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.804,00 (€ 264,00, per spese ed € 2.540,00 per compensi) oltre i.v.a. e c.p.a.
come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Monza, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. ssa Luisa Berti
pagina 4 di 4