TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/11/2025, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 857/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CO OL ZZ Presidente rel.
AR ZZ IC
LE Costanza IC
all'esito della camera di consiglio del 25 novembre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Romano, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonina Bonafede, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto di omologare la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'accordo dalle stesse sottoscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato il 19/5/2025, premesso che in data 7/72017 ha Parte_1 contratto matrimonio civile in Marsala con nato a [...] il Controparte_1
19/03/1975, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 21 P. 1
Uff. 1 anno 2017, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi tra i quali era già da tempo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
La ricorrente, precisando di vivere stabilmente in Puglia dove si era trasferita per motivi di lavoro, ha chiesto al Tribunale di: (A) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) nulla disporre per l'assegnazione della casa coniugale sita in Marsala (TP), atteso che l'istante ha già trasferito la propria residenza in Altamura (BA), ove vive e lavora;
C) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri come per legge, tenuto conto anche del comportamento processuale di controparte).
1.2) Si è costituito in data 12/9/25 , il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione avanzata dalla ricorrente, ha dedotto, in primo luogo, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è interrotta a causa di profonde incompatibilità caratteriali e che il trasferimento in Puglia della moglie, ha impedito qualsiasi possibilità di riconciliazione tra i coniugi.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto di: “dare atto che il intende aderire, Controparte_1 come in effetti aderisce con la presente memoria costitutiva, alla domanda di separazione avanzata da - autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi”
1.2) All'udienza del 17/9/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per la verifica delle possibilità di bonario componimento della lite chiedono la trattazione scritta del procedimento, quindi, il IC, ha rinviato al 5 novembre 2025, disponendo la trattazione scritta mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. entro la suddetta data.
Infine, in data 4/11/2025 unitamente alle note di trattazione scritta, parte ricorrente ha depositato l'accordo di separazione dei coniugi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, chiedendo di provvedere ad omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale dei coniugi;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
2) Rileva il Collegio che le condizioni dell'accordo depositato dalle parti, espressione della concorde volontà dei coniugi di separarsi, non si pongono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
La convenzione raggiunta, poi, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti tra le parti.
Pertanto, valutata la rispondenza delle suddette condizioni alle norme di legge, in assenza peraltro di prole, deve essere nella specie pronunciata la separazione delle parti, regolamentandosi i rapporti tra i coniugi in base alle condizioni di cui alle “condizioni concordate dalle parti in tema di separazione dei coniugi” sottoscritta da entrambe le parti e dai relativi difensori, depositata in data 4/11/25 (cfr. accordo consensuale nel fascicolo del ricorrente), così come richiamate per esteso al punto n.
1.2. della motivazione.
3) In assenza di prole nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
4) Considerato l'esito del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, udito il procuratore della ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. omologa la separazione tra i coniugi nata a [...], il Parte_1
16/02/1982 e , nato a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Marsala (TP), in data 7/7/2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala (TP), al n. 21 P. 1 Uff. 1 anno 2017;
2. autorizza i coniugi a vivere separati;
3. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati sulla base delle condizioni previste dalle
“condizioni concordate dalle parti in tema di separazione dei coniugi”, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in atti il 30/10/2025;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data
25 novembre 2025
Il Presidente est.
CO OL ZZ
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
CO OL ZZ Presidente rel.
AR ZZ IC
LE Costanza IC
all'esito della camera di consiglio del 25 novembre 2025
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 857 R.G. dell'anno 2025 tra:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Nicola Romano, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo
Ricorrente
(C.F.: ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Antonina Bonafede, in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
avente ad oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Con note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. le parti hanno chiesto di omologare la separazione dei coniugi alle condizioni riportate nell'accordo dalle stesse sottoscritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domanda delle parti
1.1) Con ricorso depositato il 19/5/2025, premesso che in data 7/72017 ha Parte_1 contratto matrimonio civile in Marsala con nato a [...] il Controparte_1
19/03/1975, iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 21 P. 1
Uff. 1 anno 2017, dalla cui unione non sono nati figli, ha chiesto di pronunciare la separazione dei coniugi tra i quali era già da tempo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita in ragione di una profonda incompatibilità caratteriale che ha reso intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
La ricorrente, precisando di vivere stabilmente in Puglia dove si era trasferita per motivi di lavoro, ha chiesto al Tribunale di: (A) autorizzare i coniugi a vivere separati e pronunciare la separazione personale dei coniugi;
B) nulla disporre per l'assegnazione della casa coniugale sita in Marsala (TP), atteso che l'istante ha già trasferito la propria residenza in Altamura (BA), ove vive e lavora;
C) stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre spese generali ed oneri come per legge, tenuto conto anche del comportamento processuale di controparte).
1.2) Si è costituito in data 12/9/25 , il quale, aderendo alla domanda di Controparte_1 separazione avanzata dalla ricorrente, ha dedotto, in primo luogo, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi si è interrotta a causa di profonde incompatibilità caratteriali e che il trasferimento in Puglia della moglie, ha impedito qualsiasi possibilità di riconciliazione tra i coniugi.
Il convenuto ha, pertanto, chiesto di: “dare atto che il intende aderire, Controparte_1 come in effetti aderisce con la presente memoria costitutiva, alla domanda di separazione avanzata da - autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
- dichiarare la Parte_1 separazione giudiziale dei coniugi”
1.2) All'udienza del 17/9/2025, i procuratori delle parti hanno chiesto congiuntamente un rinvio per la verifica delle possibilità di bonario componimento della lite chiedono la trattazione scritta del procedimento, quindi, il IC, ha rinviato al 5 novembre 2025, disponendo la trattazione scritta mediante deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. entro la suddetta data.
Infine, in data 4/11/2025 unitamente alle note di trattazione scritta, parte ricorrente ha depositato l'accordo di separazione dei coniugi sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, chiedendo di provvedere ad omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni: “autorizzare i coniugi a vivere separati;
pronunciare la separazione personale dei coniugi;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento”.
2) Rileva il Collegio che le condizioni dell'accordo depositato dalle parti, espressione della concorde volontà dei coniugi di separarsi, non si pongono in contrasto con i principi generali dell'ordinamento.
La convenzione raggiunta, poi, indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti tra le parti.
Pertanto, valutata la rispondenza delle suddette condizioni alle norme di legge, in assenza peraltro di prole, deve essere nella specie pronunciata la separazione delle parti, regolamentandosi i rapporti tra i coniugi in base alle condizioni di cui alle “condizioni concordate dalle parti in tema di separazione dei coniugi” sottoscritta da entrambe le parti e dai relativi difensori, depositata in data 4/11/25 (cfr. accordo consensuale nel fascicolo del ricorrente), così come richiamate per esteso al punto n.
1.2. della motivazione.
3) In assenza di prole nulla deve disporsi in ordine all'assegnazione della casa coniugale.
4) Considerato l'esito del presente giudizio, si dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, udito il procuratore della ricorrente, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. omologa la separazione tra i coniugi nata a [...], il Parte_1
16/02/1982 e , nato a [...], il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in Marsala (TP), in data 7/7/2017, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala (TP), al n. 21 P. 1 Uff. 1 anno 2017;
2. autorizza i coniugi a vivere separati;
3. dispone che i rapporti tra le parti siano regolati sulla base delle condizioni previste dalle
“condizioni concordate dalle parti in tema di separazione dei coniugi”, sottoscritte da entrambe le parti e depositate in atti il 30/10/2025;
4. dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
5. dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Sezione Civile del Tribunale di Marsala in data
25 novembre 2025
Il Presidente est.
CO OL ZZ