Articolo 15 della Legge 11 dicembre 1984, n. 848
Articolo 14Articolo 16
Versione
19 dicembre 1984
Art. 15.
Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal presente titolo devono presentare annualmente al Ministero della marina mercantile, a partire dall'esercizio finanziario 1985, il bilancio approvato dagli organi statutari o, per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, le risultanze contabili.
La mancata presentazione del bilancio o delle risultanze contabili entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono, comporta la sospensione della corresponsione del contributo a decorrere dal 1 luglio successivo alla scadenza del predetto termine.
Trascorsi due anni dalla data di sospensione del contributo di cui al precedente comma, qualora non venga presentata la documentazione indicata al primo comma, sara' dichiarata con provvedimento del Ministro della marina mercantile la decadenza dal contributo, con il conseguente obbligo di restituzione delle somme gia percepite, maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione della decadenza, aumentato di due punti.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1984