TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/12/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. RG 47-1//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel.
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 47-1//2025 r.g. promosso da , Parte_1
rappresentato e difeso dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI nei confronti di (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._1
Via PIETRO SORIANO 127, Perugia (PG); rilevato che la ricorrente, creditrice nei confronti di in forza Controparte_1
di cessione di credito “in blocco” (il credito acquistato nell'ambito della cessione in blocco deriva da rapporti a suo tempo intrattenuti dalla debitrice presso la Banca TO SpA), ha chiesto nei confronti della suddetta l'apertura della procedura di
Liquidazione Controllata,
rilevato che la ricorrente ha affermato, a sostegno della propria domanda, che la debitrice versi in stato di insolvenza, deducibile dalla circostanza per cui nonostante fosse stata assoggettata dall'originaria creditrice Banca TO SpA ad esecuzione immobiliare (RGE 135/2011 Trib. Perugia), residui ad oggi nei confronti dell'istante un credito pari ad euro € 66.380,99;
rilevato che la debitrice, pur regolarmente citata a mezzo ufficiale giudiziario (vds. relata a mani del 6.8.2025 per l'udienza del 16.9.2025, rinviata solo perché la relata di notifica veniva depositata dalla ricorrente dopo la chiusura dell'udienza, alla quale la debitrice non era comparsa), non si è costituita;
rilevato come il debito nei confronti dell'istante ammontasse, al momento della domanda, ad € 66.380,99;
rilevato come, all'esito dell'istruttoria svolta, siano emersi altresì debiti verso l'Agenzia delle Entrate per € 1.142,18, mentre non risultano debiti verso;
CP_2
ritenuto pertanto che la debitrice versi in stato di insolvenza così come richiesto ai fini della dichiarazione della liquidazione controllata, posto che la stessa ha maturato nei confronti dell'istante un debito che appare ingente se raffrontato alle entrate di cui ella presumibilmente dispone (l'istante ha allegato che la percepisce una pensione CP_1
dall ), tanto più alla luce del fatto che è già stata posta in essere un'esecuzione CP_2
immobiliare senza che il credito trovare integrale soddisfo;
ritenuto che la debitrice soddisfi altresì i requisiti soggettivi richiesti dal CCII, posto che la stessa è persona fisica;
ritenuto pertanto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
l'apertura della liquidazione controlla nei confronti di (c.f. Controparte_1
), residente a [...]127, Perugia (PG); C.F._1
nomina la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura nomina
Liquidatore il dr. Persona_1
Il Liquidatore provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI;
relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;
provvederà a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza del ricorrente, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione (ferma la possibilità di richiedere di posticipare la liquidazione dell'autovettura, ove il suo utilizzo sia necessario per esigenze lavorative o familiari, al termine delle operazioni di liquidazione); provvederà a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;
avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;
ordina al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione;
avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019); rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente dott.ssa Teresa Giardino
Il Giudice estensore dott.ssa Stefania Monaldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
III Sezione Civile - Ufficio Procedure concorsuali
Il Tribunale Ordinario di Perugia, III Sezione Civile, Ufficio Procedure concorsuali, composto dai magistrati
Dott.ssa Teresa Giardino Presidente
Dott.ssa Stefania Monaldi Giudice rel.
Dott.ssa Sara Fioroni Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 47-1//2025 r.g. promosso da , Parte_1
rappresentato e difeso dallo Studio Barretta Società tra Avvocati s.r.l. e per esso dall'Avv. Adiutrice Barretta, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCI nei confronti di (c.f. ), residente a Controparte_1 C.F._1
Via PIETRO SORIANO 127, Perugia (PG); rilevato che la ricorrente, creditrice nei confronti di in forza Controparte_1
di cessione di credito “in blocco” (il credito acquistato nell'ambito della cessione in blocco deriva da rapporti a suo tempo intrattenuti dalla debitrice presso la Banca TO SpA), ha chiesto nei confronti della suddetta l'apertura della procedura di
Liquidazione Controllata,
rilevato che la ricorrente ha affermato, a sostegno della propria domanda, che la debitrice versi in stato di insolvenza, deducibile dalla circostanza per cui nonostante fosse stata assoggettata dall'originaria creditrice Banca TO SpA ad esecuzione immobiliare (RGE 135/2011 Trib. Perugia), residui ad oggi nei confronti dell'istante un credito pari ad euro € 66.380,99;
rilevato che la debitrice, pur regolarmente citata a mezzo ufficiale giudiziario (vds. relata a mani del 6.8.2025 per l'udienza del 16.9.2025, rinviata solo perché la relata di notifica veniva depositata dalla ricorrente dopo la chiusura dell'udienza, alla quale la debitrice non era comparsa), non si è costituita;
rilevato come il debito nei confronti dell'istante ammontasse, al momento della domanda, ad € 66.380,99;
rilevato come, all'esito dell'istruttoria svolta, siano emersi altresì debiti verso l'Agenzia delle Entrate per € 1.142,18, mentre non risultano debiti verso;
CP_2
ritenuto pertanto che la debitrice versi in stato di insolvenza così come richiesto ai fini della dichiarazione della liquidazione controllata, posto che la stessa ha maturato nei confronti dell'istante un debito che appare ingente se raffrontato alle entrate di cui ella presumibilmente dispone (l'istante ha allegato che la percepisce una pensione CP_1
dall ), tanto più alla luce del fatto che è già stata posta in essere un'esecuzione CP_2
immobiliare senza che il credito trovare integrale soddisfo;
ritenuto che la debitrice soddisfi altresì i requisiti soggettivi richiesti dal CCII, posto che la stessa è persona fisica;
ritenuto pertanto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;
P.Q.M.
l'apertura della liquidazione controlla nei confronti di (c.f. Controparte_1
), residente a [...]127, Perugia (PG); C.F._1
nomina la dott.ssa Stefania Monaldi Giudice Delegato per la procedura nomina
Liquidatore il dr. Persona_1
Il Liquidatore provvederà agli adempimenti di cui agli artt. 272 e ss CCI;
relazionerà al giudice delegato, con cadenza semestrale, sull'esecuzione del programma di liquidazione e presenterà, terminata l'esecuzione, il rendiconto per l'approvazione; provvederà alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori per eventuali osservazioni e quindi al giudice delegato seguendo il procedimento di cui all'art. 275 CCI;
provvederà a rimettere al Giudice delegato, a seguito di documentata istanza del ricorrente, le proprie valutazioni in merito alla quota di reddito da destinare alla procedura in quanto eccedente il limite da determinare ai sensi dell'art. 268 comma 4 lett. b) CCI nonché in ordine ai beni che, per infruttuosità, dovranno essere esclusi dalla liquidazione (ferma la possibilità di richiedere di posticipare la liquidazione dell'autovettura, ove il suo utilizzo sia necessario per esigenze lavorative o familiari, al termine delle operazioni di liquidazione); provvederà a rimettere al Giudice delegato apposita relazione illustrativa in merito all'esercizio di azioni ex art. 274 CCI;
avverte che nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione controllata, starà in giudizio il liquidatore;
ordina al debitore sottoposto a liquidazione controllata – ove eserciti attività d'impresa - di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
l'elenco dei creditori;
assegna ai terzi, che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termine di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo;
in caso di mancata indicazione dell'indirizzo PEC le notifiche avverranno mediante deposito in cancelleria ordina
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo e verrà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia, ove istituito e presente. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, il Liquidatore curerà la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle Imprese e provvederà alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati.
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore, ai creditori, ai titolari dei diritti sui beni in liquidazione;
avverte che durante la liquidazione controllata è fatto divieto di esperire azioni esecutive e cautelari individuali e che pertanto dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 d. lgs. 14/2019); rimette al giudice delegato la fissazione del limite ex art. 268 co. 4 lett. b) ed ogni determinazione in merito a beni da escludere dalla liquidazione ed all'esercizio di azioni a tutela delle ragioni della massa.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 27/11/2025
Il Presidente dott.ssa Teresa Giardino
Il Giudice estensore dott.ssa Stefania Monaldi