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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18355/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18355/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA CONTE ROSSO, 3 10121 Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CAVASSA MAURIZIO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Oslavia, 19
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto decesso della sig.ra
[...]
. Controparte_1
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da Controparte_1
demenza senile.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio la ricorrente , Parte_1
nonché figlia dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore.
Nelle more del giudizio, con istanza del 16.01.2025, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso dell'interdicenda ed il Giudice Controparte_1
assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle rispettive note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Rileva il Collegio che la morte sopravvenuta della resistente nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott.ssa Serafina Aceto GIUDICE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18355/2024
avente per oggetto: interdizione promossa da:
(C.F. elettivamente domiciliata in VIA CONTE ROSSO, 3 10121 Parte_1 C.F._1
TORINO rappresentata e difesa dall'avv. CAVASSA MAURIZIO in forza di procura
RICORRENTE contro
(C.F. nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Oslavia, 19
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiararsi cessata la materia del contendere per intervenuto decesso della sig.ra
[...]
. Controparte_1
pagina 1 di 3 Per il P.M.
Visto, nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/10/2024 chiedeva a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia dell'interdizione per infermità di mente e la nomina di un tutore provvisorio nei confronti di , in quanto incapace di provvedere ai propri interessi perché affetta da Controparte_1
demenza senile.
Il ricorso ed il conseguente decreto venivano ritualmente notificati alla parte resistente ed ai prossimi congiunti e ne veniva fatta comunicazione al PM in sede.
Il G.O.T. all'uopo delegato procedeva all'esame della persona interdicenda mediante collegamento da remoto ed all'esito nominava tutore provvisorio la ricorrente , Parte_1
nonché figlia dell'interdicenda, rimettendo parti e causa innanzi al Giudice Relatore.
Nelle more del giudizio, con istanza del 16.01.2025, perveniva comunicazione da parte del difensore dell'intervenuto decesso dell'interdicenda ed il Giudice Controparte_1
assegnava alle parti termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte contenenti le sole conclusioni.
Entro il termine loro assegnato ex art. 127 ter c.p.c. le parti provvedevano al deposito delle rispettive note scritte d'udienza e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. faceva pervenire le proprie conclusioni nel termine assegnato.
***
Rileva il Collegio che la morte sopravvenuta della resistente nei cui confronti si chiede di pronunciare l'interdizione rende irrilevante la decisione del Tribunale in quanto del tutto improduttiva di effetti.
Occorre, pertanto, dichiarare cessata la materia del contendere.
Nulla sulle spese attesa la non costituzione della parte convenuta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza o domanda, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla in punto spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 07/03/2025
pagina 2 di 3 IL GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria
IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Tetamo
pagina 3 di 3