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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/11/2025, n. 3713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3713 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8566/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Rel dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8566/2025 R.G. promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Mancini e Maria Serena
Primigalli Picchi;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
San Lorenzo (FI) via Faentina n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallicchio;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero (visto del 22/07/2025)
Avente ad oggetto: la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni concordi rassegnate all'udienza del 12/11/2025:
“affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato il [...] in [...]
Firenze (FI); collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita Parte_1 in residente a [...], con assegnazione di detto immobile alla madre per continuare a viverci con il figlio minore;
in ordine alla frequentazione ordinaria le Parti
pagina 1 di 3 concordano per l'effettuazione di una videochiamata giornaliera tra il minore e il padre, in orario da concordarsi tra le parti;
il padre verrà a prendere il bambino a Firenze presso l'abitazione materna, pe tenerlo con sé il sabato e la domenica, senza, pernotto per trascorrere la giornata insieme in un luogo da concordare tra i genitori, a seconda delle condizioni atmosferiche e dell'età del minore;
le parti si concorderanno annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, per prevedere un congruo termo di frequentazione padre-figlio durante le vacanze estive, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre;
durante le festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio) il minore trascorrerà i giorni Per_1 della Vigilia di Natale e di Natale con un diverso genitore, ad anni alterni, oltre che tre giorni coni l padre, da concordare tra le parti, senza pernotto;
i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi da con un diverso genitore, con alternanza annuale, iniziando nel 2026 a trascorrere il Per_1 giorno di Pasqua con la madre;
si onera di versare mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo di e. 350,00, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre Per_1 che e. 75,00 a titolo di contribuzione per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove continueranno a vivere madre e figlio, fino all'estinzione del finanziamento, documentato in atti;
dal mese successivo all'estinzione di detto finanziamento provvederà a sostenere il CP_1 pagamento del 50% del mutuo inerente l'immobile cointestato;
assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla madre, in quanto genitore collocatario della prole Parte_1 minorenne;
- suddivisione al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie, che dovranno essere individuate, concordate e rimborsate secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2027”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere Parte_1 provvedimenti a tutela del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio, oggi cessata, intrattenuta con;
il resistente si è costituito in giudizio, CP_1 dichiarandosi concorde in merito all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e opponendosi al quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento del minore;
nel corso del procedimento, all'udienza del 12/11/2025, le Parti sono addivenute ad un accordo, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12/11/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli nell'interesse del figlio minore . Persona_1
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le Parti, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle Parti, così provvede:
- prende atto delle conclusioni concordi rassegnate dalle Parti in data 12/11/2025, disponendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice Rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Rel dott.ssa Serena Alinari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8566/2025 R.G. promosso da:
(c.f. ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Mancini e Maria Serena
Primigalli Picchi;
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato il [...] a [...], residente a [...]CP_1 C.F._2
San Lorenzo (FI) via Faentina n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Gallicchio;
RESISTENTE
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero (visto del 22/07/2025)
Avente ad oggetto: la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Posta in decisione sulle seguenti conclusioni concordi rassegnate all'udienza del 12/11/2025:
“affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore nato il [...] in [...]
Firenze (FI); collocamento prevalente del minore presso l'abitazione della madre sita Parte_1 in residente a [...], con assegnazione di detto immobile alla madre per continuare a viverci con il figlio minore;
in ordine alla frequentazione ordinaria le Parti
pagina 1 di 3 concordano per l'effettuazione di una videochiamata giornaliera tra il minore e il padre, in orario da concordarsi tra le parti;
il padre verrà a prendere il bambino a Firenze presso l'abitazione materna, pe tenerlo con sé il sabato e la domenica, senza, pernotto per trascorrere la giornata insieme in un luogo da concordare tra i genitori, a seconda delle condizioni atmosferiche e dell'età del minore;
le parti si concorderanno annualmente, entro il 31 maggio di ogni anno, per prevedere un congruo termo di frequentazione padre-figlio durante le vacanze estive, tenuto conto delle esigenze lavorative del padre;
durante le festività natalizie (23 dicembre – 6 gennaio) il minore trascorrerà i giorni Per_1 della Vigilia di Natale e di Natale con un diverso genitore, ad anni alterni, oltre che tre giorni coni l padre, da concordare tra le parti, senza pernotto;
i giorni di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo verranno trascorsi da con un diverso genitore, con alternanza annuale, iniziando nel 2026 a trascorrere il Per_1 giorno di Pasqua con la madre;
si onera di versare mensilmente a CP_1 Parte_1
l'importo di e. 350,00, oltre rivalutazione annuale Istat, a titolo di mantenimento del figlio , oltre Per_1 che e. 75,00 a titolo di contribuzione per il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile ove continueranno a vivere madre e figlio, fino all'estinzione del finanziamento, documentato in atti;
dal mese successivo all'estinzione di detto finanziamento provvederà a sostenere il CP_1 pagamento del 50% del mutuo inerente l'immobile cointestato;
assegnazione in via esclusiva dell'Assegno Unico Universale alla madre, in quanto genitore collocatario della prole Parte_1 minorenne;
- suddivisione al 50% per ciascun genitore delle spese straordinarie, che dovranno essere individuate, concordate e rimborsate secondo i criteri delle Linee Guida del CNF del 2027”;
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato, ha adìto il Tribunale di Firenze al fine di ottenere Parte_1 provvedimenti a tutela del figlio minore , nato a [...] il [...] dalla relazione Persona_1 more uxorio, oggi cessata, intrattenuta con;
il resistente si è costituito in giudizio, CP_1 dichiarandosi concorde in merito all'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e opponendosi al quantum richiesto a titolo di contributo al mantenimento del minore;
nel corso del procedimento, all'udienza del 12/11/2025, le Parti sono addivenute ad un accordo, di tal chè il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza la concessione di termini per memorie e repliche.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 12/11/2025 meritino accoglimento, in quanto non contrarie a norme imperative di legge o di ordine pubblico, né pregiudizievoli nell'interesse del figlio minore . Persona_1
pagina 2 di 3 3. Quanto alle spese di lite, va dichiarata la loro integrale compensazione tra le Parti, in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva nel contraddittorio delle Parti, così provvede:
- prende atto delle conclusioni concordi rassegnate dalle Parti in data 12/11/2025, disponendo in conformità;
- dichiara l'integrale compensazione tra le Parti delle spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 19/11/2025 su relazione della dott.ssa Monica
Tarchi.
La Giudice Rel. La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
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