TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 19/12/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Civile – Procedure Concorsuali
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Glauco Zaccardi presidente,
dott. Lorenzo Sandulli giudice delegato-relatore,
dott.ssa Francesca Di Giorno giudice,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento unitario n. 106/2025,
promosso dalle società ricorrenti (P.I. ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(P.I. , in persona dei rispettivi l.r.p.t.,
[...] P.IVA_2
in virtù dei ricorsi rispettivamente depositati in data 5.09.2025 e 8.09.2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente
[...]
(P.I. ) in persona del l.r.p.t., corrente in Formia (Lt), alla via dei CP_1 P.IVA_3
Gladiatori n. 10;
esaminati gli atti e udita la relazione del giudice relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2025, tenutasi davanti al giudice relatore;
verificata la rituale instaurazione del contraddittorio tenuto conto che la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione di udienza è stata eseguita mediante l'inserimento della stessa presso l'area Web;
considerato che la società resistente ha per oggetto sociale attività di commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e tabacchi;
considerato che, in assenza di diverse emergenze probatorie, il debitore deve ritenersi soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI, svolgendo attività di impresa di carattere commerciale, non avendo dimostrato il possesso congiunto dei requisiti per essere considerato impresa c.d. minore. Incombe, infatti, sul debitore, in quanto gravato dal relativo onere probatorio, porre a disposizione del giudice i documenti necessari a fornire prova della ricorrenza in concreto dei presupposti per essere qualificato come titolare di impresa minore, ed essere quindi esentato da liquidazione giudiziale.
Premesso che le società ricorrenti hanno dimostrato la rispettiva legittimazione ad agire, avendo dimostrato di vantare un credito nei confronti della resistente come di seguito descritto:
1. per la società decreto ingiuntivo n. 50/2025 del 14/01/2025, reso Parte_1 nel procedimento monitorio n. 2629/2024 del Tribunale di Cassino, notificato in data
29.01.2025 per la somma complessiva di € 53.372,88 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e competenze legali;
2. per la società decreto ingiuntivo n. 773/2024 del 14/07/2023, reso nel Parte_2 procedimento monitorio n. 2775/2024 del Tribunale di Cassino, notificato in data
29.11.2024 e non opposto, dichiarato esecutivo in data 21.01.2025, per la somma complessiva di € 51.710,29 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo e competenze legali;
ritenuto che la società debitrice resistente, che non si è costituita in giudizio e nemmeno ha provveduto al deposito della documentazione indicata nel decreto di fissazione di udienza assunto il 22.09.2025, versi effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi: i) il protratto inadempimento dei crediti di fornitura vantati dalle ricorrenti;
ii) l'esito negativo del pignoramento mobiliare presso il debitore, nel corso del quale l'Ufficiale Giudiziario nel verbale del 26.5.2025 ha accertato di non aver rinvenuto all'indirizzo indicato quale sede dell'attività sociale alcuna società; iii) il mancato deposito di bilanci di esercizio, tenuto conto che secondo le risultanze emerse dalla Camera di Commercio l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio finanziario dell'anno 2023; iv) i debiti nei riguardi dei creditori pubblici, che pure sono risultati esistenti, atteso che l' ha comunicato una posizione debitoria CP_2 della società resistente per euro 12.643,96 per omessi versamenti contributivi affidati all' , mentre dalle informative rese da Agenzia delle Entrate Controparte_3 risultano debiti tributari per euro 61.162,70;
rilevato che l'ammontare complessivo dei debiti anche dei soli creditori privati, già supera la soglia di cui all'art. 49, co.5, CCI, e che tale debitoria va ulteriormente aumentata dai debiti tributari, contributivi e fiscali, pure esistenti;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società resistente CP_1
(P.I. in persona del l.r.p.t., corrente in Formia (Lt), alla via dei Gladiatori
[...] P.IVA_3
n. 10;
nomina
Giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale il Dott. Lorenzo Sandulli;
nomina
Curatore il Dott. con studio in Cassino, pec Persona_1
– in considerazione dell'art. 358 CCI, che indica i Email_1 requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure, in particolare del comma 3, a tenore del quale il curatore è nominato dall'autorità giudiziaria considerato tenuto conto: delle risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;
delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico – che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina a parte resistente sottoposta a liquidazione giudiziale e, se trattasi di società, al suo legale rappresentante, di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione
è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 18.3.2026, ore 13.15 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art. 10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della impresa posta in liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115;
dispone che la presente sentenza venga pubblicata, nonché comunicata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cassino, il 19.12.2025
Il Giudice relatore, Dott. Lorenzo Sandulli Il Presidente, Dott. Glauco Zaccardi