Articolo 16 della Legge 13 marzo 1950, n. 120
Articolo 15Articolo 17
Versione
22 aprile 1950
Art. 16.
Gli Enti hanno la facolta' di versare in rate mensili entro il 31 dicembre 1953 il maggior contributo derivante ad essi ed agli iscritti dalla applicazione della presente legge per il periodo dal 1 gennaio 1948 al 31 dicembre 1949.
Entrata in vigore il 22 aprile 1950