Art. 52.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 7).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1973, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella numero 7).