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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. AL CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale del 7/10/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado d'appello iscritta al R.G. n. 796/2023 vertente
TRA
Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , E Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
(avv.to Ciaffi)
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appelli avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 7975 del 20/11/2022
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in parziale accoglimento delle domande proposte da , Controparte_1
, , , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5 Controparte_6 CP_7
e nei confronti della (d'ora in poi,
[...] Controparte_8 Parte_1 breviter, “ ”) - per quel che qui rileva - si condannava la resistente al pagamento, in favore di Parte_1 ciascuno dei ricorrenti, delle somme ivi indicate, oltre accessori di legge, a titolo di “premio di produttività- tabella C” e “integrazione al premio di produzione”, dall'anno 2016 al deposito ricorso introduttivo.
La interponeva appello, cui resistevano i lavoratori. Parte_1
Disposta la trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di “improcedibilità” dell'appello, atteso che tale sanzione processuale si applica solo in caso di assoluta inerzia dell'appellante nel notificare l'appello ed il pedissequo decreto presidenziale che fissa la comparizione delle parti per la discussione, laddove, nella specie, l'appello
è stato notificato ma senza rispettare il termine di cui all'art. 435, comma 2, c.p.c.
Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante, dopo aver delineato la cornice di riferimento normativo ed il percorso di risanamento della , ha dichiarato che “non intende mettere in Parte_1 discussione la fondatezza dell'avversa pretesa, vale a dire l'an debeatur rispetto alle somme richieste ex adverso - ossia premio di produttività-tabella C ed integrazione al premio di produzione - ottenute in primo grado”, contestandone soltanto “la quantificazione effettuata dal CTU”.
In particolare, la - “prendendo senz'altro favorevolmente atto di quanto rilevato dal Parte_1
Tribunale capitolino in ordine, da un lato, che la dazione dei due citati emolumenti sia collegata al raggiungimento del pareggio di bilancio e ad eventuali aumenti qualitativi e quantitativi della produzione …
e, dall'altro, che tali voci retributive non debbano, comunque, essere computate ai fini del trattamento di fine rapporto, attesa la loro natura variabile e non predeterminabile e collegata ad eventuali incrementi di produttività, e quindi non a carattere fisso e predeterminato” - censura “l'accoglimento integrale”, da parte del primo giudice, dei calcoli effettuati dal CTU nella perizia contabile.
In effetti, l'ausiliario - non tenendo conto delle osservazioni effettuate dal CTP della nel Parte_1 corso delle operazioni peritali - è pervenuto a conteggi esorbitanti ed in palese contrasto con il rispetto del limite invalicabile del saldo attivo di bilancio, e tale errore, di metodo e di merito, si ripercuote anche su quanto statuito del giudice a quo, il cui modus decidendi si pone, peraltro, in contrasto con tutti i precedenti giurisprudenziali del medesimo Tribunale capitolino - confermati in sede di appello - in diverse cause analoghe alla presente (v, per tutte, la sentenza n. 4472/2020, inserita addirittura nel corpo motivazionale della decisione impugnata in questa sede).
Possono qui richiamarsi, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le considerazioni espresse da questa
Corte in fattispecie analoghe, sia pure decidendo, a parti invertite, sugli appelli in cui era il lavoratore che si lamentava dell'accoglimento della domanda solo “nei limiti del bilancio attivo” (v., tra le altre, sent. n. 3373 del 29/9/2023, n. 3181 del 20/9/2023, n. 2460 del 10/7/2023, n. 1808 del 4/5/2023, n. 1802 del 22/5/2023, n.
5023 del 30/12/2022, n. 3796 del 21/10/2022, n. 3785 del 17/10/2022, n. 3796 del 21/10/2022, alcune in fattispecie addirittura sovrapponibili, attesa l'assoluta identità non solo delle rispettive impugnazioni, ma anche del tenore letterale delle rispettive decisioni di primo grado, tutte pronunciate nello stesso giorno e dallo stesso giudice della sentenza n. 4472/2020). << Così come si evince con chiarezza dal complesso delle disposizioni precedentemente riportate, la corresponsione del premio di produzione integrativo e di quello di cui alla tabella C ex accordo 25/3/2005, risulta condizionata al raggiungimento del pareggio di bilancio, condizione il cui mancato realizzarsi determina il venir meno del diritto alla corresponsione, in tutto o in parte, di tali emolumenti.
Risulta pacifico in causa, così come rilevato dal giudice di prime cure, come gli esercizi relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 abbiano visto il raggiungimento di saldi positivi sia pure modesti.
Non risulta, infine, oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante quanto affermato dal
Tribunale in ordine al fatto che l'inserimento in bilancio delle voci di credito oggetto di rivendicazione relativamente a tutti i dipendenti dell'Ente appellato avrebbe necessariamente compromesso l'obiettivo primario di pervenire al pareggio di bilancio e la sostenibilità finanziaria della gestione (essendo sufficiente a tale scopo confrontare gli importi delle singole voci rivendicate dall'appellante).
In tale contesto, non può attribuirsi rilievo, ai fini della decisione, alle censure avanzate dall'appellante relativamente alla tenuta delle scritture contabili e alla formazione dei bilanci della , censure che, Parte_1 anche nell'ipotesi di loro fondatezza, non avrebbero comunque determinato la maturazione del suo diritto a percepire integralmente le indennità oggetto di rivendicazione;
ciò proprio alla luce della considerazione che l'inserimento (per tutti i dipendenti) delle voci di credito relative agli emolumenti oggetto di controversia avrebbe compromesso il raggiungimento del pareggio di bilancio, condizione necessaria, alla stregua delle disposizioni contrattuali precedentemente enunciate, per la loro erogazione.
Pertanto, la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva riconosciuto solo parzialmente (pro quota nei limiti del saldo di bilancio attivo) il diritto dell'appellante all'integrazione premio di produzione ed al premio di produttività tabella C ex accordo 25/3/2005, risulta pienamente meritevole di conferma, in quanto coerente applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali precedentemente indicate (risultando generiche ed infondate, in tale complessivo contesto, le doglianze relative alla violazione del principio di irriducibilità della retribuzione ex artt. 2103 c.c. e 36 Cost.). >>
Come si evince chiaramente dai tre prospetti esposti nel presente libello impugnatorio (v. pag. 21-24) - non contestati sostanzialmente dai lavoratori - i calcoli della sono stati compiuti nel rispetto del Parte_1 limite del saldo attivo del bilancio riferito alle annualità 2016 e 2017, sicché la quota dei compensi spettanti singolarmente agli odierni appellati va parametrata in maniera corretta su detto saldo, con il risultato di somme più ridotte rispetto a quelle “piene” quantificate dal CTU nel giudizio di primo grado.
Al fine di dare contezza dell'erroneità dei calcoli de quibus, l'appellante aveva allegato anche i bilanci
2016 e 2017 della , dai quali si evince come un saldo attivo, rispettivamente, di € 34.218,00 e € Parte_1
59.067,00 sia del tutto incompatibile con le somme riconosciute ai lavoratori, che, superando oltremodo la soglia del saldo positivo di bilancio, sono state determinate dall'ausiliario in palese violazione degli stringenti limiti imposti dalla legge e dagli accordi sindacali stipulati tra le parti, nonché in contrasto con tutti i precedenti giurisprudenziali del Tribunale capitolino e di questa Corte.
Per quanto fin qui esposto, l'appello merita accoglimento e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza - ferma nel resto - vanno emesse le statuizioni di cui appresso (risultando ultroneo l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio contabile).
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
a - accoglie l'appello e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, dichiara il diritto degli appellati a percepire il premio produttività-tabella C e l'integrazione al premio di produzione pro quota nei limiti del saldo attivo di bilancio;
b - condanna le parti appellate, in solido, alla refusione delle spese del grado, che si liquidano, a titolo di compensi, in € 4.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché Cpa e Iva come per legge.
Roma, 7/10/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(AL ES)