Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta da:
1) Giuseppe Lupo Presidente
2) Rossana Guzzo Consigliere
3) Maruzza Pino Giudice aus. rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1947/2019 R.G., promossa in grado di appello
DA
, nato a [...] il [...], ivi domiciliato in via Parte_1
Francesco Crispi, 83, c.f.: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Lilla Azzarello;
- appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Canicattì, viale Regina Margherita, 59, P.I.: , P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo Gallinaro,
-appellata-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Agrigento, pronunciando sull'opposizione proposta da
[...]
al decreto ingiuntivo n. 154 del 13.3.2015 col quale, su ricorso di Pt_1
il medesimo Tribunale aveva intimato al predetto il pagamento Controparte_1
n. 1947/2019 r.g.
della somma di euro 17.897,98, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per fornitura di energia elettrica, con sentenza n. 404 del 18.3.2019 rigettava l'opposizione, dichiarava esecutivo il decreto ingiuntivo e condannava l'opponente alle spese di lite.
Il soccombente ha interposto appello, di cui costituendosi, ha Controparte_1 invocato il rigetto.
All'esito della trattazione scritta del giorno 8.4.2024, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c. e decorrenza dalla comunicazione dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si critica la sentenza per aver respinto l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per tardività della notifica e dichiarato che l'ingiunzione era valida e ritualmente notificata.
Il rilievo è fondato.
La notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di sessanta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., comporta l'inefficacia del provvedimento, benché non tocchi la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Ne deriva che, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta in senso sostanziale la quale eccepisca quell'inefficacia con il giudizio di opposizione, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria) e di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. n. 3908/2016, Cass. n. 14910/2013, Cass. n. 951/2013,
Cass. n. 21050/2006).
Nel caso concreto, il decreto ingiuntivo, emesso il 13.3.2015, è stato notificato il
4.11.2015, quando ormai era divenuto inefficace;
e di ciò, per i riflessi sulle spese della fase monitoria, deve darsi atto.
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Nel merito si lamenta che il Tribunale non abbia valutato gli elementi di prova sul mancato funzionamento dell'apparecchio misuratore del consumo di energia elettrica e rigettato le istanze istruttorie formulate dall'opponente. Non sarebbe stata, peraltro, neppure considerata l'errata individuazione della tipologia del contratto di fornitura, riferita nelle bollette a un'utenza domestica residente anziché a uso irriguo di terreno agricolo, e neppure accolta l'istanza di esibizione del contratto di fornitura al fine di conoscere le condizioni contrattuali e il prezzo specifico del consumo di ogni chilovattora.
Il motivo è fondato nei termini seguenti.
Ritiene la Corte che non abbia pienamente assolto l'onere probatorio di CP_1 dimostrare il consumo da addebitare all'utente. Non può ritenersi giustificazione sufficiente il fatto che ente rilevatore dei consumi fosse Enel Distruzione, proprietaria del gruppo di misura dell'energia, alla quale, secondo , si CP_1 sarebbe dovuto rivolgere l'opponente per contestare l'esosità delle somme fatturate. Vale infatti, al riguardo, il principio di vicinanza della prova, in forza del quale, a fronte della circostanziata contestazione dell'utente, grava sul fornitore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e all'utente quello di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e non è stato agevolato da sue condotte negligenti (v. da ultimo, Cass. 25542/2024)
Nella specie, l'odierno appellante ha allegato, a conforto delle sue doglianze, la fattura di euro 15.444,21 con scadenza 11.9.2012 e quella di euro 4.335,01 con scadenza 15.10.2012, le ricevute dei primi pagamenti effettuati nel 2011 e 2012 e quelle pagate a Enel dopo il periodo di fornitura con la nuova società a decorrere dal 2014. A fronte di ciò, la difesa imperniata da sul suo ruolo di mera CP_1 venditrice di energia non è condivisibile, giacché l'utente non ha un rapporto commerciale col soggetto terzo rilevatore dei consumi, ma esclusivamente col fornitore che assume la veste di unico responsabile dei propri atti nei suoi confronti.
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ha prodotto le fatture depositate in sede monitoria e l'estratto autentico CP_1
delle scritture contabili, accompagnati dalla documentazione dei dati comunicatile da Enel Distribuzione;
ma dopo che la verifica eseguita dai tecnici della società di distribuzione, che aveva evidenziato la necessità di procedere alla sostituzione del gruppo di misura (all'accertamento del 30.5.2012 era stato infatti constatato che il display e i led erano spenti e l'apparecchio di misura integro e bloccato: verbale in atti), e stante la vistosa sproporzione tra gli addebiti anteriori alla verifica e successivi a essa col nuovo gestore da un lato, e gli addebiti di cui alle fatture poste a base dell'ingiunzione dall'altro, sarebbe stata necessaria la dimostrazione che i consumi addebitati per il periodo successivo alla verifica del maggio 2012 erano stati rilevati dopo l'installazione di un nuovo contatore sostitutivo di quello di cui nella verifica era stata accertata l'inefficienza. Ma di tale circostanza non v'è neppure cenno negli atti difensivi della società ingiungente e ciò incide sul valore probatorio della documentazione da essa prodotta, tenuto conto dell'onere del fornitore di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante allorché, alla stregua delle rilevazioni di consumi precedenti e/o successivi a quelli in contestazione, la denuncia di anomalo addebito e irregolare funzionamento del contatore fatta dall'utente non appaia pretestuosa;
tanto più nel caso specifico, in cui la richiesta di verifica tecnica fatta da è esitata nella Pt_1 constatazione del malfunzionamento del dispositivo di misura e l'entità della pretesa avanzata da nei confronti dell'utente appare prima facie CP_1 esorbitante.
Sulla base dei principi generali per i quali la fattura del creditore, pur essendo un documento idoneo all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova del credito nel giudizio di merito a cognizione piena (Cass. n. 5827/2023), e in assenza di elementi certi e precisi sulla quantità di energia fornita al , la Pt_1 domanda di può, dunque, essere accolta limitatamente all'importo CP_1 corrispondente all'energia consumata dalla verifica del maggio 2012 al settembre n. 1947/2019 r.g. 5
dello stesso anno, non essendo, difatti, in contestazione la prosecuzione del consumo in questo arco di tempo.
, pur avendo sostenuto di avere regolarmente e senza inconvenienti fruito Pt_1 in precedenza, per un decennio prima dell'anno 2011, della fornitura di elettricità di altro gestore, non ha prodotto le bollette di quel periodo ma solo quelle pagate, seppure con qualche perplessità, per cinque bimestri dopo l'instaurazione del rapporto con (è appena il caso di ricordare che il contratto di CP_1
somministrazione non richiede prova documentale ed è dimostrato dal semplice pagamento della fornitura). Assumendo pertanto a parametro della spesa mensile, in assenza di più precisi elementi, l'importo medio di quei pagamenti, il debito residuo dell'utente per i consumi successivi alla verifica del maggio 2012 può essere quantificato in euro 716,48, pari alla media degli importi mensili fatturati per i cinque bimestri suddetti moltiplicata per le quattro mensilità intercorse tra giugno e settembre 2012, oltre agli interessi dalla data della messa in mora, corrispondente alla notificazione del decreto ingiuntivo, fino al soddisfacimento del credito.
Alla stregua del principio per cui, in tema di regolamento delle spese processuali, la soccombenza, rilevante ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va individuata con riguardo all'esito del processo considerato unitariamente, e non dei singoli suoi segmenti
(da ultimo, Cass. 23769/2024), e alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza,
[...]
dev'essere condannato a rifondere alla controparte le spese dei due gradi Pt_1
del giudizio, determinate, con riguardo al decisum e alla modesta complessità della causa, nella misura di euro 662,00 per il primo grado, e di euro 337,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti costituite;
n. 1947/2019 r.g. 6
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 404 del 18.3.2019, appellata da Parte_1 dichiara l'inefficacia provvedimentale del decreto ingiuntivo del Tribunale di
Agrigento n. 154/2015; condanna a corrispondere a la somma di euro Parte_1 Controparte_1
716,48, oltre interessi dalla data di notificazione del decreto ingiuntivo al soddisfacimento del credito;
condanna a rifondere a le spese di lite, che liquida Parte_1 Controparte_1
in complessivi euro 662,00 per il primo grado del giudizio, e di euro 337,00 per l'appello, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, al c.p.a. e all'i.v.a..
Così deciso in Palermo il giorno 19.12.2014 nella Camera di Consiglio della
Seconda Sezione della Corte d'Appello.
Il Giudice aus. est.
Maruzza Pino
Il Presidente
Giuseppe Lupo
Provvedimento redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del Collegio Dott. Giuseppe Lupo e dal Giudice Ausiliario estensore Dott.ssa Maruzza Pino.
n. 1947/2019 r.g.