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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 12/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU AN, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1921/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230045290267000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente1/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente1 ha impugnato col ricorso in esame la cartella di pagamento di euro 178,20 relativa a tassa automobilistica dell'anno 2020, ricevuta in data 22.10.2023.
Sostiene il ricorrente di non essere tenuto al pagamento della suddetta tassa avendo alienato a terzi il veicolo in questione già in data 5.07.1999. A riprova di ciò, aggiunge che l'Agenzia delle entrate aveva in passato
(in data 10.06.2011) provveduto a disporre lo sgravio con riferimento alle annualità 2002-2003-2004.
L'AdER si è costituita in giudizio per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla censura che postula la non debenza del tributo e per rivendicare la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere.
L'ente impositore (Assessorato Regionale Economia – Dipartimento Finanze) non risulta costituito on giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella impugnata riguarda la tassa auto relativa all'anno 2020 dovuta per il possesso del veicolo targato Targa_1
Il ricorrente ha depositato una dichiarazione unilaterale di vendita datata 5.07.1999 sottoscritta con firma autenticata dal notaio, nonchè tre provvedimenti di sgravio disposti dall'Agenzia delle entrate, per lo stesso veicolo, in relazione alle annualità 2002-2003-2004, che recano quale causale “vendita 1999”.
Gli atti depositati in giudizio da parte ricorrente risultano sufficienti a suffragare l'assunto contenuto in ricorso, basato sull'inesistenza di alcun obbligo di pagamento del tributo in questione per l'anno 2020, stante la mancanza del presupposto impositivo.
Infatti, risulta essere stata data idonea prova dell'avvenuta vendita del veicolo (risalente, addirittura, al 1999)
e del consequenziale sgravio disposto per ben tre successive annualità dall'allora ente impositore che ha preso atto dell'avvenuta alienazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico dell'Assessorato Regionale Economia
e della resistente AdER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna in solido l'Assessorato Regionale Economia e l'AdER al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
RU AN, Giudice monocratico in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1921/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo N. 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320230045290267000 TASSA AUTO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente1/Appellante: come da motivazione
Resistente/Appellato: come da motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente1 ha impugnato col ricorso in esame la cartella di pagamento di euro 178,20 relativa a tassa automobilistica dell'anno 2020, ricevuta in data 22.10.2023.
Sostiene il ricorrente di non essere tenuto al pagamento della suddetta tassa avendo alienato a terzi il veicolo in questione già in data 5.07.1999. A riprova di ciò, aggiunge che l'Agenzia delle entrate aveva in passato
(in data 10.06.2011) provveduto a disporre lo sgravio con riferimento alle annualità 2002-2003-2004.
L'AdER si è costituita in giudizio per eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla censura che postula la non debenza del tributo e per rivendicare la legittimità dell'attività di riscossione posta in essere.
L'ente impositore (Assessorato Regionale Economia – Dipartimento Finanze) non risulta costituito on giudizio.
All'udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
La cartella impugnata riguarda la tassa auto relativa all'anno 2020 dovuta per il possesso del veicolo targato Targa_1
Il ricorrente ha depositato una dichiarazione unilaterale di vendita datata 5.07.1999 sottoscritta con firma autenticata dal notaio, nonchè tre provvedimenti di sgravio disposti dall'Agenzia delle entrate, per lo stesso veicolo, in relazione alle annualità 2002-2003-2004, che recano quale causale “vendita 1999”.
Gli atti depositati in giudizio da parte ricorrente risultano sufficienti a suffragare l'assunto contenuto in ricorso, basato sull'inesistenza di alcun obbligo di pagamento del tributo in questione per l'anno 2020, stante la mancanza del presupposto impositivo.
Infatti, risulta essere stata data idonea prova dell'avvenuta vendita del veicolo (risalente, addirittura, al 1999)
e del consequenziale sgravio disposto per ben tre successive annualità dall'allora ente impositore che ha preso atto dell'avvenuta alienazione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono poste, in solido, a carico dell'Assessorato Regionale Economia
e della resistente AdER.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di Catania – Sezione XIV^ – in composizione monocratica, accoglie il ricorso in epigrafe.
Condanna in solido l'Assessorato Regionale Economia e l'AdER al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.