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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 01/12/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG4844\ 2022 introitata in decisione il 01 dicembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], complesso C.F._1
Eolo, quale titolare dell'agenzia immobiliare “affiliato Parte_1
Tecnoaffari” P.I.: elettivamente domiciliato in Scaletta P.IVA_1
Zanclea (ME), via Roma n. 144, presso lo studio dell'avv. Erminia Pagliuca del Foro di Messina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
CONTRO
Dott.ssa (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 24.05.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Mirenzio
( ; pec: sito in CodiceFiscale_3 Email_1 Messina, Via Giovanni Alfredo Cesareo n.29 is.185/B che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
E
con sede in Messina, Via Torino n. 34, partita IVA Controparte_2
, qui rappresentata dall'Amministratore unico pro tempore P.IVA_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cosimo 77 Residence L'Aquilone (c. fisc. ), C.F._4
rappresentata e difesa, per procura in atto separato dall' avv. Alessia
GI (c. fisc. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Messina, Via XXIV Maggio n.61
( Email_2
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 ottobre 2022 l'attore conveniva in giudizio e la e , premesso Controparte_1 Controparte_2
che quest'ultima aveva conferito verbalmente nell'anno 2019, all'Agenzia
Immobiliare ” il mandato di “pubblicizzare la vendita” Parte_1
di taluni appartamenti siti nell'allora costruendo palazzo Bios, sito in Via
Oddo delle Colonne in Messina;
che a seguito di tale mandato verbale, il
Sig. avrebbe accompagnato la convenuta per Parte_1 Controparte_1
una visita guidata di uno di tali appartamenti e che, in prosieguo, aveva sottoscritto con la medesima una proposta di acquisto per uno degli appartamenti, per un importo di € 410.000; che successivamente la Dr.
aveva comunicato al Sig. che non aveva più interesse CP_1 Parte_1
ad acquistare detto appartamento, mentre la avrebbe reso noto Controparte_2
all'attore di aver venduto l'appartamento in questione ad altro acquirente a prezzo più alto, compravenduto dalla Dr. in data 19.2.20. CP_1
Chiedeva pertanto la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di provvigione in misura del 3% sul prezzo di acquisto o della somma ritenuta equa dal Tribunale adito.
Si costituiva la Vita eccependo la carenza di legittimazione passiva, non CP_2
avendo conferito alcun mandato, contestava quanto assunto ex , rilevava l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì la convenuta eccependo anche Controparte_1
quest'ultima la carenza di legittimazione passiva, essendo stata disattesa la propria proposta di acquisto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito chiedeva pertanto il rigetto della domanda avversaria con condanna alle spese per lite temeraria.
La causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il presente giudizio per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 gennaio 2024, veniva differito per carico di ruolo per i medesimi incombenti;
ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva indi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 dicembre 2025, indi assunta in decisione senza concessione di termini.
Or, preme evidenziare che nel caso di specie le difese di entrambi i convenuti si fondano sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di intervenuta prescrizione del credito, pertanto questo decidente ha ritenuto opportuno trattare le eccezioni preliminari sollevate unitamente al merito.
Dalle risultanze processuali è emersa la fondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare di sollevata dai procuratori Testimone_1
delle parti convenute, evincendosi un attuale e concreto interesse personale di quest'ultimo nel giudizio alla stregua di un interesse ad agire.
Orbene, riguardo la giova evidenziare che nel caso di specie CP_2
alcuna attività di intermediazione sarebbe stata spiegata ai fini della vendita dell'immobile, non risultando che alcun mandato sia stato conferito dalla predetta società e che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita .
L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento.
Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
La proposta di acquisto formulata dalla dott.ssa è stata disattesa CP_1
dalla venditrice non risultando accettata da quest'ultima pertanto non può ritenersi affare compiuto.
Il dovere di corrispondere la provvigione infatti sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta, a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiano concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002)
Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto (sul punto Sent. Del Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione .
Nello specifico l'attività di intermediazione non può essere ritenuta determinante nella conclusione di un affare non avendo parte attrice fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita tanto che la vendita tra la soc e la venne CP_2 CP_1
conclusa qualche anno dopo esattamente il 19 febbraio 2020 ad un prezzo più elevato( 420,000,00 euro).
Riguardo la definizione dell'attività del mediatore la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare” (Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio 2023).
Ulteriormente, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato, in merito al diritto alla provvigione da parte del mediatore, che questo “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (sul punto Cassazione civile, II sezione, 8 aprile 2022, n. 11443). Può pertanto concludersi che è necessario che l'iniziativa del mediatore abbia costituito l'antecedente di fatto ineliminabile ai fini della positiva conclusione del contratto.
Parte attrice non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non certificando che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-
09-2025)sia nei confronti della soc. sia nei confronti della dott.ssa CP_2
. CP_1
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
parte attrice andrà condannata infine per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo configurabile quantomeno la colpa grave avuto riguardo alle risultanze documentali in atti e al tenore delle difese dalla stessa svolte, per una somma che si reputa equo stimare, tenuto conto del valore e della natura della causa, in euro 500.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando Il GOP definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda avanzata da quale titolare dell'agenzia Parte_1
immobiliare “affiliato Tecnoaffari”con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022 .
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in euro 1.700,00 per compensi oltre i.v.a. c.p.a. e spese CP_2
generali.
Condanna altresì parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della dott.ssa che liquida in euro 1.700,00 per compensi Controparte_1 oltre i.v.a.,c.p.a. e spese generali ed euro 500,00 per lite temeraria che vanno distratte in favore dell'avvocato Fabio Mirenzio procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge
Così deciso in Messina il 01 dicembre 2025
IL GOP
dott.ssa Rosa Aricò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda sezione civile
Il GOP in persona della dott.ssa Rosa Aricò ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. RG4844\ 2022 introitata in decisione il 01 dicembre 2025 senza concessione di termini a seguito di udienza tenutasi in modalità cartolare mediante deposito di note di trattazione scritta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], complesso C.F._1
Eolo, quale titolare dell'agenzia immobiliare “affiliato Parte_1
Tecnoaffari” P.I.: elettivamente domiciliato in Scaletta P.IVA_1
Zanclea (ME), via Roma n. 144, presso lo studio dell'avv. Erminia Pagliuca del Foro di Messina che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Attore
CONTRO
Dott.ssa (C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._2
il 24.05.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Fabio Mirenzio
( ; pec: sito in CodiceFiscale_3 Email_1 Messina, Via Giovanni Alfredo Cesareo n.29 is.185/B che la rappresenta e difende come da procura in atti
Convenuta
E
con sede in Messina, Via Torino n. 34, partita IVA Controparte_2
, qui rappresentata dall'Amministratore unico pro tempore P.IVA_2
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
Cosimo 77 Residence L'Aquilone (c. fisc. ), C.F._4
rappresentata e difesa, per procura in atto separato dall' avv. Alessia
GI (c. fisc. ) ed elettivamente domiciliata C.F._5
presso il suo studio in Messina, Via XXIV Maggio n.61
( Email_2
Oggetto : pagamento somme
Conclusioni : i procuratori delle parti insistono nelle proprie richieste riportandosi integralmente agli atti e verbali di causa
In Fatto ed in Diritto
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L. 18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
La sentenza infatti può sempre essere motivata in forma abbreviata mediante
“ rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “ esposizione delle ragioni in diritto” può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia all'atto introduttivo del giudizio , alle comparse di risposta e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 26 ottobre 2022 l'attore conveniva in giudizio e la e , premesso Controparte_1 Controparte_2
che quest'ultima aveva conferito verbalmente nell'anno 2019, all'Agenzia
Immobiliare ” il mandato di “pubblicizzare la vendita” Parte_1
di taluni appartamenti siti nell'allora costruendo palazzo Bios, sito in Via
Oddo delle Colonne in Messina;
che a seguito di tale mandato verbale, il
Sig. avrebbe accompagnato la convenuta per Parte_1 Controparte_1
una visita guidata di uno di tali appartamenti e che, in prosieguo, aveva sottoscritto con la medesima una proposta di acquisto per uno degli appartamenti, per un importo di € 410.000; che successivamente la Dr.
aveva comunicato al Sig. che non aveva più interesse CP_1 Parte_1
ad acquistare detto appartamento, mentre la avrebbe reso noto Controparte_2
all'attore di aver venduto l'appartamento in questione ad altro acquirente a prezzo più alto, compravenduto dalla Dr. in data 19.2.20. CP_1
Chiedeva pertanto la corresponsione dell'importo dovuto a titolo di provvigione in misura del 3% sul prezzo di acquisto o della somma ritenuta equa dal Tribunale adito.
Si costituiva la Vita eccependo la carenza di legittimazione passiva, non CP_2
avendo conferito alcun mandato, contestava quanto assunto ex , rilevava l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata e ne chiedeva il rigetto.
Si costituiva altresì la convenuta eccependo anche Controparte_1
quest'ultima la carenza di legittimazione passiva, essendo stata disattesa la propria proposta di acquisto, eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito chiedeva pertanto il rigetto della domanda avversaria con condanna alle spese per lite temeraria.
La causa veniva differita per la precisazione delle conclusioni.
Pervenuto il presente giudizio per la prima volta innanzi a questo giudice all'udienza del 16 gennaio 2024, veniva differito per carico di ruolo per i medesimi incombenti;
ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa veniva indi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 dicembre 2025, indi assunta in decisione senza concessione di termini.
Or, preme evidenziare che nel caso di specie le difese di entrambi i convenuti si fondano sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva e di intervenuta prescrizione del credito, pertanto questo decidente ha ritenuto opportuno trattare le eccezioni preliminari sollevate unitamente al merito.
Dalle risultanze processuali è emersa la fondatezza dell'eccezione di incapacità a testimoniare di sollevata dai procuratori Testimone_1
delle parti convenute, evincendosi un attuale e concreto interesse personale di quest'ultimo nel giudizio alla stregua di un interesse ad agire.
Orbene, riguardo la giova evidenziare che nel caso di specie CP_2
alcuna attività di intermediazione sarebbe stata spiegata ai fini della vendita dell'immobile, non risultando che alcun mandato sia stato conferito dalla predetta società e che le parti abbiano stipulato un preliminare di vendita .
L'art. 1755 c.c., prevede che il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per mezzo del suo intervento.
Per affare compiuto, ai fini del diritto alla provvigione derivante da un contratto di mediazione, deve intendersi un atto che produca un vincolo giuridico tra le parti messe in relazione grazie all'attività di intermediazione, che permetta loro di agire per l'esecuzione di tale atto, stipulato in modo giuridicamente idoneo a conseguire il risultato utile perseguito dalle stesse parti.
Preme evidenziare che, la conclusione di un contratto preliminare può essere ritenuto un affare compiuto;
invero , non è considerato “affare compiuto” la c.d. “proposta irrevocabile di acquisto”, riguardo la quale la Suprema Corte, già nel 2009, ha sancito addirittura la nullità.
La proposta di acquisto formulata dalla dott.ssa è stata disattesa CP_1
dalla venditrice non risultando accettata da quest'ultima pertanto non può ritenersi affare compiuto.
Il dovere di corrispondere la provvigione infatti sorge tutte le volte in cui le parti abbiano tratto vantaggio dall'opera svolta dal mediatore ossia ogni qualvolta, a seguito della messa in comunicazione ad opera del mediatore, abbiano concluso un negozio giuridico produttivo di effetti.
I giudici di legittimità , Sez. II Civile, con Ordinanza 3 settembre 2018, n.
21559 hanno affermato che il diritto alla provvigione sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, senza che sia richiesto un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, essendo sufficiente che il mediatore – pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo – abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
(Cass. n. 25851 del 2014, conforme a Cass. n. 28321 del 2005; cfr. pure Cass.
n. 9984 del 2008 e n. 3438 del 2002)
Or, occorre che la conclusione dell'affare sia riconducibile all'attività di intermediazione ,antecedente indispensabile per la stipula del contratto (sul punto Sent. Del Tribunale di Nola n 2390/ 25) , affinchè sorga il diritto alla provvigione .
Nello specifico l'attività di intermediazione non può essere ritenuta determinante nella conclusione di un affare non avendo parte attrice fornito la prova che la sua attività fosse stata indispensabile per la conclusione del contratto di vendita tanto che la vendita tra la soc e la venne CP_2 CP_1
conclusa qualche anno dopo esattamente il 19 febbraio 2020 ad un prezzo più elevato( 420,000,00 euro).
Riguardo la definizione dell'attività del mediatore la Corte di Cassazione ha precisato che “in tema di mediazione, l'attività volta a mettere due o più parti in relazione al fine di concludere un affare, pur potendo assumere in concreto le forme più eterogenee, non può che ridursi a due attività principali: individuare la persona con cui contrattare oppure l'oggetto della contrattazione;
la prima, a sua volta, può teoricamente avvenire con due modalità diverse: il reperimento, allorché il mediatore favorisca la conoscenza di due persone che in precedenza erano ignote l'una all'altra e l'avvicinamento, laddove il mediatore appiani le divergenze esistenti tra due soggetti che già si conoscevano, in ragione del fatto che dette divergenze avevano fino ad allora impedito la conclusione dell'affare” (Cassazione civile , ordinanza n. 4921 del 16 febbraio 2023).
Ulteriormente, la Giurisprudenza di legittimità ha specificato, in merito al diritto alla provvigione da parte del mediatore, che questo “sorge tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, che sussiste quando il mediatore abbia messo in relazione le parti, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
La prestazione del mediatore può esaurirsi nel ritrovamento e nella indicazione di uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino alla stipulazione del contratto, sempre che questo possa ritenersi conseguenza prossima o remota dell'opera dell'intermediario tale che senza di essa, secondo il principio della causalità adeguata, il contratto stesso non si sarebbe concluso” (sul punto Cassazione civile, II sezione, 8 aprile 2022, n. 11443). Può pertanto concludersi che è necessario che l'iniziativa del mediatore abbia costituito l'antecedente di fatto ineliminabile ai fini della positiva conclusione del contratto.
Parte attrice non ha positivamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente, non certificando che l'attività di intermediazione immobiliare concretamente svolta sia stata indispensabile ai fini della conclusione del contratto di vendita (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 2390/2025 del 16-
09-2025)sia nei confronti della soc. sia nei confronti della dott.ssa CP_2
. CP_1
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
parte attrice andrà condannata infine per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., essendo configurabile quantomeno la colpa grave avuto riguardo alle risultanze documentali in atti e al tenore delle difese dalla stessa svolte, per una somma che si reputa equo stimare, tenuto conto del valore e della natura della causa, in euro 500.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica in persona del GOP dott.ssa Rosa Aricò definitivamente pronunciando Il GOP definitivamente pronunciando disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta la domanda avanzata da quale titolare dell'agenzia Parte_1
immobiliare “affiliato Tecnoaffari”con atto di citazione Parte_1
ritualmente notificato in data 26 ottobre 2022 .
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di
[...]
che liquida in euro 1.700,00 per compensi oltre i.v.a. c.p.a. e spese CP_2
generali.
Condanna altresì parte attrice al pagamento delle spese processuali in favore della dott.ssa che liquida in euro 1.700,00 per compensi Controparte_1 oltre i.v.a.,c.p.a. e spese generali ed euro 500,00 per lite temeraria che vanno distratte in favore dell'avvocato Fabio Mirenzio procuratore antistatario che ha reso la dichiarazione di legge
Così deciso in Messina il 01 dicembre 2025
IL GOP
dott.ssa Rosa Aricò