Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00211/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01649/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1649 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Crescenzio Santuori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-Distribuzione S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio-diniego formatosi, in data 30/10/2025, sulle istanze di accesso inviate dal ricorrente il 30/9/2025 alle società resistenti e condanna all'ostensione dei documenti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa AL MI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, l’istante ha premesso:
- di essere proprietario di un immobile sito in -OMISSIS-, suddiviso in tre ambienti autonomamente accessibili e suscettibili di adibizione a struttura turistico-ricettiva;
- di aver richiesto, al momento del subentro nel rapporto di fornitura, il 3 agosto 2022, a Enel Energia l’aumento della potenza installata da 3 Kw a 6 Kw, effettivamente concesso, e successivamente, un ulteriore aumento fino a 20 Kw, il 30 novembre 2022;
- ai fini dell’ulteriore incremento della potenza, ha sottoscritto per accettazione il relativo preventivo di spesa secondo la specifica tecnica dei lavori firmata in pari data innanzi all’incaricato di E-Distribuzione;
- il procedimento, tuttavia, ha subito ritardi che hanno costretto l’istante ad attivare rimedi stragiudiziali e ad inviare solleciti, dopo i quali non è mai seguita l’ultimazione dei lavori;
- il 30 settembre 2025 ha formulato istanza di accesso nei confronti di E-Distribuzione indicando i seguenti documenti: 1) attestazione di avvenuta ricezione della comunicazione di fine lavori a carico dell’istante in data 12/12/2022; 2) richiesta di nulla osta per l’esecuzione dei lavori, a dire del concessionario inviata in data 13/1/2023 alla Soprintendenza, ad FI S.p.A., all’Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e al Comune di Pizzo; 3) provvedimenti di riscontro alla richiesta di nulla osta da parte degli enti interessati (Soprintendenza, FI S.p.A., Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia e Comune di Pizzo); 4) sollecito definizione pratica inviato dall’istante e ricevuto in data 6/6/2023; 5) nota del 4/7/2023 inviata da E-Distribuzione ad FI quale sollecito per il rilascio dell’autorizzazione di sua competenza; 6) provvedimenti di autorizzazione e/o autorizzazione con prescrizioni e/o diniego rilasciati da FI S.p.A.; 7) tutto il carteggio inerente alla pratica di autorizzazione, intercorso con FI S.p.A.;
- contestualmente, ha presentato istanza di accesso nei confronti di R.F.I. Spa, quale soggetto indicato da E-Distribuzione Spa come legittimato al rilascio delle autorizzazioni necessarie, chiedendo l’ostensione dei seguenti documenti: 1) richiesta di nulla osta per l’esecuzione dei lavori, a dire di E-Distribuzione inviata anche a FI S.p.A. in data 13/1/2023 (documento corrispondente, per quanto riguarda la società ferroviaria, a quello di cui al n° 2 dell’istanza a E-Distribuzione); 2) provvedimenti di riscontro alla richiesta di nulla osta da parte di FI S.p.A. (documento corrispondente, per quanto riguarda la società ferroviaria, a quello di cui al n° 3 dell’istanza a E-Distribuzione); 3) nota asseritamente inviata in data 4/7/2023 da E-Distribuzione a FI S.p.A., quale sollecito per il rilascio dell’autorizzazione di sua competenza (documento corrispondente a quello di cui al n° 5 dell’istanza a E-Distribuzione); 4) provvedimenti di autorizzazione e/o autorizzazione con prescrizioni e/o diniego rilasciati da FI S.p.A. in relazione alla pratica in oggetto (documenti corrispondenti a quello di cui al n° 6 dell’istanza a E-Distribuzione); 5) tutto il carteggio inerente alla pratica di autorizzazione, intercorso con la Società (documenti corrispondenti a quelli di cui al n° 7 dell’istanza a E-Distribuzione);
- le due richieste venivano formulate ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, per valutare le iniziative da adottare a tutela dei propri diritti;
- entrambi i soggetti sono rimasti silenti.
L’istante ha quindi chiesto l’annullamento del provvedimento tacito di diniego e la condanna all’ostensione.
2. E-Distribuzione S.p.a. e R.F.I. S.p.A., ad onta della ritualità della notifica, non si sono costituite.
3. All’udienza del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.
4. Giova preliminarmente rilevare che le società intimate, E-Distribuzione S.p.a. e R.F.I. Spa, pur essendo soggetti privati, sono soggette alla disciplina dell’accesso di cui alla L. 241/1990 in quanto gestori di servizio pubblico, sebbene limitatamente ai documenti concernenti l’attività di pubblico interesse da loro svolta.
5. Tanto premesso, nel merito il ricorso è fondato e merita quindi accoglimento.
In materia di accesso difensivo, giova premettere che l'art. 24, comma 7 della legge n. 241/1990 dispone che: " 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale ".
In proposito, devono essere richiamati i principi espressi dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con le sentenze 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21, secondo cui l'accesso difensivo è consentito, qualora la parte dimostri:
a) la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento in presenza di un "nesso di strumentalità" tra il diritto all'accesso e la situazione giuridica "finale", da accertare mediante un giudizio prognostico ex ante, nel senso che il documento richiesto è stimato necessario ad acquisire elementi di prova in ordine ai fatti - principali e secondari - integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica "finale" controversa e delle pretese astrattamente azionabili in giudizio; in relazione a tale condizione l'Adunanza plenaria ha ulteriormente aggiunto che:
a1) è richiesto che la situazione soggettiva " finale ", direttamente riferibile al richiedente, sia " concretamente e obiettivamente incerta e controversa tra le parti ", per essere in corso una " crisi di cooperazione ", quanto meno da pretesa contestata, non essendo sufficiente un'incertezza meramente ipotetica e subiettiva, anche se non sia ancora pendente un processo in sede giurisdizionale;
a2) al fine di verificare la corrispondenza tra la situazione (sostanziale) giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) cui la stessa fattispecie si compone, l'interprete è tenuto a operare, " in termini di pratica sussunzione ", il raffronto tra la fattispecie concreta di cui la parte domanda tutela in giudizio e l'astratto paradigma legale che ne costituisce la base legale;
a3) il giudizio sull'interesse legittimante è ancorato inoltre ai canoni della " immediatezza" , " concretezza " e " attualità " (ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d) l. n. 241 del 1990);
che, inoltre, l'istante dimostri:
b) la corrispondenza, mediante la quale è circoscritto l'interesse all'accesso agli atti solo ad una situazione giuridicamente tutelata;
c) il collegamento, nel senso che il legislatore richiede non solo che la situazione legittimante l'accesso sia corrispondente al contenuto di un astratto paradigma legale, ma sia anche collegata al documento in modo da evidenziare in maniera diretta ed univoca il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento, “ e per l'ottenimento del quale l'accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da tramite ”.
Con la precisazione che:
“ a) in materia di accesso difensivo ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990 si deve escludere che sia sufficiente nell'istanza di accesso un generico riferimento a non meglio precisate esigenze probatorie e difensive, siano esse riferite a un processo già pendente oppure ancora instaurando, poiché l'ostensione del documento richiesto passa attraverso un rigoroso, motivato, vaglio sul nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l'istante intende curare o tutelare;
b) la pubblica amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adìto nel giudizio di accesso ai sensi dell'art. 116 c.p.a. non devono invece svolgere ex ante alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nell'eventuale giudizio instaurato, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive e, quindi, in ipotesi di esercizio pretestuoso o temerario dell'accesso difensivo stesso per la radicale assenza dei presupposti legittimanti previsti dalla l. n. 241 del 1990” (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18 marzo 2021, n. 4).
6. Tanto premesso, nel caso in esame, l'istante ha congruamente rappresentato l'interesse difensivo, immediato, concreto e attuale, astrattamente corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata che lo stesso interessato intende curare e strumentalmente collegata, in maniera diretta e univoca, ai documenti richiesti, rilevante ai sensi del comma 7 dell'art. 24 della legge n. 241/1990, laddove, in particolare, chiaramente evidenzia l’esigenza di valutare l’eventuale instaurazione di giudizi civili ai fini di ottenere il risarcimento dei danni subiti.
Deve ritenersi altresì che la richiesta di accesso sia sufficientemente specifica, in quanto indica i documenti di riferimento e la pratica cui sono connessi.
Tuttavia l’accesso va escluso con riferimento al documento al punto 5 dell’istanza rivolta a FI spa relativo a “ tutto il carteggio inerente alla pratica di autorizzazione, intercorso con codesta Società ” poiché è genericamente indicato, nonché, per le medesime ragioni, al documento n. 7 dell’istanza rivolta a E-Distribuzione spa.
7. In conclusione il ricorso deve essere accolto, entro i limiti su indicati, con conseguente obbligo delle resistenti di ostendere la documentazione oggetto dell’istanza di accesso.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto:
- annulla i provvedimenti di diniego impugnati;
- ordina alle società intimate di ostendere la documentazione enunciata nelle istanze presentate dal ricorrente, entro i limiti indicati in parte motiva, entro 30 giorni dalla notificazione a cura di parte del presente provvedimento;
- condanna le intimate, in solido tra loro, a rifondere le spese e competenze di lite a favore del ricorrente che quantifica in € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e al pagamento degli accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte istante.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL CI, Presidente FF
Cristiano De Giovanni, Referendario
AL MI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AL MI | OL CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.