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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/11/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2591/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2591 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 07.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nato a [...] -CZ- l'01.08.1958, cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Romeo CodiceFiscale_1
Raffaella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Del Torrione n.65 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_2
TE BA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Argine Destro Calopinace n.3 ha eletto domicilio pagina 1 di 12 -resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 07.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, tutte le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.02.2025 nulla opponeva
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18.10.2024 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
, assumendo che:
[...]
-il 21.05.1983 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, e entrambi oggi Per_1 Per_2
divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-con decreto n.27/1997 depositato l'08.03.1997, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi;
pagina 2 di 12 -egli era pensionato della società e che la Controparte_2 CP_1
lavorava quale operatore giudiziario F1 presso la Corte D'appello di
Reggio Calabria dal 2019;
-entrambi i figli svolgevano attività lavorativa remunerata a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che fosse revocato l'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di comparizione delle parti, si costituiva la Controparte_1
quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dal marito, assumeva di essere stata assunta a tempo indeterminato soltanto nell'aprile 2022 alle soglie dei 60 anni, vedendosi così preclusa la possibilità di maturare una pensione al raggiungimento della relativa età pensionabile;
evidenziava, in proposito, che durante la vita coniugale non aveva svolto alcuna attività lavorativa per prendersi cura della crescita e dell'educazione dei figli.
pagina 3 di 12 Chiedeva quindi che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli ma che le fosse riconosciuto un assegno divorzile in suo favore.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
04.02.2025.
All'esito dell'udienza dell'08.04.2025, sentite le parti, con ordinanza dell'11.05.2025 veniva posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla un assegno mensile di € 150,00 quale CP_1
contributo per il suo mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
e considerato che non erano state formulate richieste istruttorie orali, all'udienza del 07.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * * *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Parte_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 4 di 12 concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.27/1997 depositato l'08.03.1997 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.05.1983 tra
[...]
e il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.246 parte 2^ serie A anno 1997.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, ritiene il Collegio debbano essere confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza dell'11.05.2025.
Ed invero, con riguardo innanzitutto alla richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui pagina 5 di 12 prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord.
n.18506/2024).
Ed infatti, l'assegno divorzile, a differenza dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, ha natura essenzialmente perequativo- compensativa, fondato sul principio costituzionale di solidarietà e riconosce al coniuge economicamente più debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
in quest'ottica assumono particolare rilevanza le aspettative professionali sacrificate dal coniuge economicamente più debole.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile non è quindi finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.
L'indagine sulle cause della sproporzione delle condizioni economico patrimoniali tra i coniugi è effettuata in forza dei criteri dettati dall'art.5 comma 6 della Legge n. 898/70, e cioè: il contributo che il richiedente l'assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
il nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio;
il sacrificio da parte del richiedente delle proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia;
le condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa, etc.) che consentono di compiere una prognosi pagina 6 di 12 futura;
la durata del vincolo matrimoniale;
la nascita e/o la presenza di figli.
Come detto, questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass.
n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
pagina 7 di 12 patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 8 di 12 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua pagina 9 di 12 rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi,
pagina 10 di 12 nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle seppur scarne risultanze processuali, emerge che la particolare posizione lavorativa, iniziata soltanto nel 2019 e solo di recente (aprile 2022) stabilizzatasi, in cui versa la resistente si appalesa inadeguata a consentire alla di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza CP_1
economica, anche in prospettiva del prossimo futuro collocamento a riposo, e rivela che sia stata frutto di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo ella dovuto rinunciare al lavoro per ottemperare agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla crescita e alla gestione dei due figli nati dal matrimonio, durato circa quattordici anni.
D'altra parte, risulta incontestata la circostanza che la soltanto a CP_1
partire dal 2019 è riuscita a svolgere un'attività lavorativa con una certa continuità, e che dall'aprile 2022 risulta assunta dal CP_3
con un contratto a tempo indeterminato.
[...]
Va invece revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore dei due figli maggiorenni, essendo incontestata la circostanza che entrambi sono da tempo economicamente autosufficienti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 11 di 12 , con ricorso depositato il 18.10.2024, ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Reggio Calabria il 21.05.1983 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.246 parte 2^ serie A anno 1997;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore Parte_1
della di un assegno divorzile mensile pari ad € 150,00, importo CP_1
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. TE BA.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.11.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Campagna -Presidente rel.
2) Dott. Elena M.A. Luppino -Giudice
3) Dott. Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2591 R.G.A.C. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 07.10.2025 svoltasi in modalità cartolare, vertente
TRA
(nato a [...] -CZ- l'01.08.1958, cod. Parte_1
fisc.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Romeo CodiceFiscale_1
Raffaella, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via Del Torrione n.65 ha eletto domicilio.
-ricorrente-
E
(nata a [...] il [...], Controparte_1
cod. fisc.: ), rappresentata e difesa dall' avv. CodiceFiscale_2
TE BA, giusta procura in atti, presso il cui studio in Reggio
Calabria alla via Argine Destro Calopinace n.3 ha eletto domicilio pagina 1 di 12 -resistente-
NONCHE'
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
Conclusioni delle parti
All'udienza del 07.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, tutte le parti insistevano nell'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, negli atti e verbali di causa.
L'ufficio del P.M. in data 04.02.2025 nulla opponeva
IN FATTO ED IN DIRITTO
La presente sentenza è redatta ai sensi dell'art.132 c.p.c. come novellato, in base al quale si richiede soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 18.10.2024 chiedeva Parte_1
a questo Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con Controparte_1
, assumendo che:
[...]
-il 21.05.1983 aveva contratto in Reggio Calabria matrimonio concordatario con la resistente;
-dall'unione coniugale sono nati due figli, e entrambi oggi Per_1 Per_2
divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-con decreto n.27/1997 depositato l'08.03.1997, il Tribunale di Reggio
Calabria aveva omologato la separazione personale consensuale tra i predetti coniugi;
pagina 2 di 12 -egli era pensionato della società e che la Controparte_2 CP_1
lavorava quale operatore giudiziario F1 presso la Corte D'appello di
Reggio Calabria dal 2019;
-entrambi i figli svolgevano attività lavorativa remunerata a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali premesse, essendo la predetta condizione di separazione protrattasi ininterrottamente fino alla data della presentazione del ricorso e non sussistendo alcuna possibilità di ricostituire la comunione di vita spirituale e materiale con la moglie, il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
che fosse revocato l'assegno di mantenimento in favore di moglie e figli.
Notificato ritualmente il ricorso con il pedissequo decreto di comparizione delle parti, si costituiva la Controparte_1
quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio avanzata dal marito, assumeva di essere stata assunta a tempo indeterminato soltanto nell'aprile 2022 alle soglie dei 60 anni, vedendosi così preclusa la possibilità di maturare una pensione al raggiungimento della relativa età pensionabile;
evidenziava, in proposito, che durante la vita coniugale non aveva svolto alcuna attività lavorativa per prendersi cura della crescita e dell'educazione dei figli.
pagina 3 di 12 Chiedeva quindi che venisse revocato l'assegno di mantenimento in favore dei figli ma che le fosse riconosciuto un assegno divorzile in suo favore.
Il ricorso veniva comunicato, altresì, all'Ufficio del P.M. in data
04.02.2025.
All'esito dell'udienza dell'08.04.2025, sentite le parti, con ordinanza dell'11.05.2025 veniva posto a carico del l'obbligo di Parte_1
corrispondere alla un assegno mensile di € 150,00 quale CP_1
contributo per il suo mantenimento, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
e considerato che non erano state formulate richieste istruttorie orali, all'udienza del 07.10.2025, svoltasi con modalità cartolare, la causa veniva riservata per la decisione collegiale.
* * * * * *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario avanzata dal è fondata e appare meritevole di Parte_1
accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle inequivoche ed eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto,
l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 4 di 12 concordatario, per come peraltro richiesto dalle parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto n.27/1997 depositato l'08.03.1997 con il quale il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, essendo pertanto trascorso il termine sancito dall'art.3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55 e non essendo stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge
06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il 21.05.1983 tra
[...]
e il cui atto risulta Parte_1 Controparte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio
Calabria al n.246 parte 2^ serie A anno 1997.
Per quanto riguarda i provvedimenti consequenziali, ritiene il Collegio debbano essere confermate le statuizioni adottate con l'ordinanza dell'11.05.2025.
Ed invero, con riguardo innanzitutto alla richiesta di corresponsione mensile di un assegno divorzile formulato dalla resistente, va evidenziato come è stato più volte sottolineato anche da questo Tribunale, che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l'assegno divorzile sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l'assegno, durante la vita matrimoniale, della cui pagina 5 di 12 prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l'altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge (da ultimo, tra le tante, Cass. ord.
n.18506/2024).
Ed infatti, l'assegno divorzile, a differenza dell'assegno di mantenimento in sede di separazione, ha natura essenzialmente perequativo- compensativa, fondato sul principio costituzionale di solidarietà e riconosce al coniuge economicamente più debole il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
in quest'ottica assumono particolare rilevanza le aspettative professionali sacrificate dal coniuge economicamente più debole.
La funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi assegnata dal legislatore all'assegno divorzile non è quindi finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.
L'indagine sulle cause della sproporzione delle condizioni economico patrimoniali tra i coniugi è effettuata in forza dei criteri dettati dall'art.5 comma 6 della Legge n. 898/70, e cioè: il contributo che il richiedente l'assegno ha apportato al nucleo familiare e al patrimonio;
il nesso causale tra le scelte comuni dei coniugi durante il matrimonio e la situazione del richiedente al momento del divorzio;
il sacrificio da parte del richiedente delle proprie aspettative professionali per contribuire alla cura della famiglia;
le condizioni personali del richiedente (età, stato di salute, capacità lavorativa, etc.) che consentono di compiere una prognosi pagina 6 di 12 futura;
la durata del vincolo matrimoniale;
la nascita e/o la presenza di figli.
Come detto, questo Ufficio ha avuto modo di chiarire in precedenti pronunce involgenti la medesima tematica qui esaminata che l'assegno divorzile ha anche una funzione compensativa o perequativa nel caso in cui risulti che il coniuge meno abbiente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi completamente alla famiglia nell'ambito di una scelta condivisa dei due ex coniugi che così hanno inteso impostare la vita in comune ed attribuirsi, di comune accordo, differenti ruoli ed attività nella gestione della vita familiare (tra le tante, Cass. n.10781 e 10782 del 2019; Cass. n.6386 del 2019; Cass.
n.37577/2022; Cass. n.17505/2023).
In altri termini, alla luce della richiamata sentenza delle sezioni unite,
l'assegno divorzile assolve una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex-coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi adeguati e non possa procurarseli per ragioni obiettive;
il parametro dell'adeguatezza ha carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione in cui sono coinvolti gli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art.5 comma 6 "al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex-coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del
pagina 7 di 12 patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro".
Ed allora, al giudice è richiesto un apprezzamento comparativo delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex-coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto: in tal senso, l'assegno divorzile assume, oltre che natura assistenziale, natura perequativo-compensativa, quale declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.
Riassumendo, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, postula l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
pagina 8 di 12 In particolare, si impone una valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Proprio di recente, la Suprema Corte ha ribadito che “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della legge n.898 del 1970 art.5 comma 6 richiede
l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”
(Cass. n.32610/2023).
E' stato poi precisato, sempre in tema di assegno divorzile, quanto alla componente perequativa/compensativa, che il richiedente deve provare di versare in condizioni economiche deteriori rispetto all'altro in ragione del suo personale contributo alla conduzione familiare con conseguente sua pagina 9 di 12 rinuncia, concordata con l'altro coniuge, a occasioni lavorative o di crescita professionale, non rilevando, se non ai fini della quantificazione dell'assegno, che la dedizione alla famiglia sia stata totale, con l'abbandono di ogni attività lavorativa, né tantomeno le motivazioni, strettamente individuali, che hanno portato a tale scelta (Cass.
n.27945/2023); in altri termini, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile non è necessario che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera.
In buona sostanza, i giudici di legittimità affermano che il giudice del merito è chiamato ad accertare la necessità di compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare contributo dato, durante la vita matrimoniale, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge, nella constatata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, idonee a condurre l'istante a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali, la cui prova in giudizio spetta al richiedente
(Cass. n.9144/2023; Cass. n.23583/2022; Cass. n.38362/2021).
Ebbene, se questo è il quadro di riferimento normativo e giurisprudenziale dal quale questo Collegio non ha ragione di discostarsi,
pagina 10 di 12 nella vicenda che qui occupa, ad un'attenta valutazione delle seppur scarne risultanze processuali, emerge che la particolare posizione lavorativa, iniziata soltanto nel 2019 e solo di recente (aprile 2022) stabilizzatasi, in cui versa la resistente si appalesa inadeguata a consentire alla di vivere dignitosamente ed in condizioni di autosufficienza CP_1
economica, anche in prospettiva del prossimo futuro collocamento a riposo, e rivela che sia stata frutto di scelte familiari adottate e condivise che inevitabilmente le hanno impedito in costanza di matrimonio un'occupazione lavorativa consona alle sue possibilità e aspirazioni professionali, avendo ella dovuto rinunciare al lavoro per ottemperare agli impegni e alle esigenze familiari connesse alla crescita e alla gestione dei due figli nati dal matrimonio, durato circa quattordici anni.
D'altra parte, risulta incontestata la circostanza che la soltanto a CP_1
partire dal 2019 è riuscita a svolgere un'attività lavorativa con una certa continuità, e che dall'aprile 2022 risulta assunta dal CP_3
con un contratto a tempo indeterminato.
[...]
Va invece revocato l'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione in favore dei due figli maggiorenni, essendo incontestata la circostanza che entrambi sono da tempo economicamente autosufficienti.
Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario proposta da nei confronti di Parte_1
pagina 11 di 12 , con ricorso depositato il 18.10.2024, ogni Controparte_1
altra istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Reggio Calabria il 21.05.1983 tra e Parte_1 [...]
il cui atto risulta trascritto nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del Comune di Reggio Calabria al n.246 parte 2^ serie A anno 1997;
-pone a carico del l'obbligo della corresponsione in favore Parte_1
della di un assegno divorzile mensile pari ad € 150,00, importo CP_1
rivalutabile ogni anno sulla base degli indici Istat e da corrispondersi entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
delle spese del presente giudizio che liquida in Controparte_1
complessivi € 1.500,00, oltre accessori come per legge, con distrazione ex art.93 c.p.c. in favore dell'avv. TE BA.
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 20.11.2025
Il Presidente rel. est.
dott. Giuseppe Campagna
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