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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/11/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 3.11.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1458 R.G.A.C. dell'anno 2021 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 265 presso e nello Parte_1 studio dell' Avv. Giovanni Arminio che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata in Catania, Corso Italia n. Controparte_1
46 presso lo studio dell'Avv.to Paolo Schilirò che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 dall'Avv.to Ivanoe Ciocca per procura notarile in atti
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.10.2021, l'istante, premesso di aver appurato a seguito di una richiesta di estratto di ruolo inerente la propria posizione debitoria in data 17.9.2021 all' , dell'esistenza di n. 3 avvisi di addebito per Controparte_1 omissioni contributive, di seguito riportati, ne chiedeva l'annullamento per mancata notifica e per intervenuta prescrizione:
1) 39720140022882134000 Contributi IVS 2014 30.01.15 Euro 2.448,83
2) 39720140002368657000 Contributi IVS 2013 12.07.14 Euro 2.478,12
3) 39720140009144620000 Contributi IVS 2013 24.10.14 Euro 2.425,91
per complessivi Euro 7.352,86.
A fondamento del ricorso l'istante oltre alla mancata notifica degli avvisi indicati nell'estratto e alla prescrizione del credito, ha eccepito la nullità del provvedimento per difetto di titolo, l'inesistenza degli avvisi riportati nell'estratto impugnato e l'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori ex art. 30, D.P.R. n° 602/73.
Le parti resistenti ( di seguito ed si sono Controparte_1 CP_3 CP_2 costituite in giudizio contestando l'avversa domanda. Hanno eccepito entrambe in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per insussistenza dell'interesse ad agire e nel merito hanno chiesto il rigetto.
ha fornito altresì la prova dell'avvenuta notifica dei titoli depositando le relative CP_2 ricevute delle raccomandate.
Nelle more del giudizio, in data 22 giugno 2023, ha depositato gli estratti di ruolo CP_3 aggiornati dai quali è emerso che le pretese portate dagli atti opposti sono stati annullati ex lege in virtù dello stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010”, disposto dall'art. 4 del D.L. n. 119/182018 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.247 del 23 ottobre 2018. Ha concluso, pertanto, per una pronuncia di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite in relazione alle pretese portate dagli atti opposti.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, lette le note di con le quali si CP_3 richiamano espressamente le precedenti note del 22 giugno 2023 e le conclusioni ivi riportate, il giudice ha deciso depositando telematicamente motivazione contestuale.
Gli avvisi di addebito oggetto di impugnazione risultano annullati in epoca successiva alla introduzione del giudizio. Poiché l'avvenuto stralcio dei debiti oggetto della presente controversia, effettuato da CP_3 rende superfluo ogni ulteriore esame delle doglianze attoree essendo venuta meno la ragion d'essere della lite, si dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio, come chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civile Ordinanza 17 gennaio 2023 n. 1257) si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione (Cass.
n.16891/2021; n. 19845/ /2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009).
Sussistono pertanto giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere per i motivi di cui in premessa e compensa le spese di lite.
Civitavecchia, lì 3.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis