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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/11/2025, n. 4154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4154 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12066/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: in persona del Giudice Sergio Di PA, nel giudizio proposto da:
(data di nascita: 29/05/1956, Stato di nascita: Parte_1
ARGENTINA), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 27/02/1973, Stato di Controparte_1 nascita: Argentina), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 27.06.1994, Stato di Controparte_2 nascita: Argentina), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, parte Controparte_3 CP_4 rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] l' 11/5/1851.
FATTO
Pag. 1 di 5 Il ricorso. Con atto depositato in data 16/11/2024, le ricorrenti hanno allegato che fosse loro avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato Persona_1
e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con Controparte_5
e dalla loro unione nasceva a DO (Argentina) il 11.10.1884 la figlia Persona_2
;
[...]
- A sua volta in data 04.03.1910, nella città di DO Persona_2
(Argentina) contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva a CP_6
DO (Argentina), il 20.03.1926, ; Parte_2
- , in data 19.10.1955, nella città di DO (Argentina) contraeva Parte_2 matrimonio divenendo madre delle odierne ricorrenti Persona_3 [...]
(in data 29.05.1956) e (in data Parte_3 Persona_4
27.02.1973);
-dalla unione di con nasceva a Persona_5 Persona_6
- DO (Argentina) il 27.06.1994 , odierna ricorrente. Persona_7
In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Gioa del Colle ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Come risulta dall'albo genealogico su riportato, nella ricostruzione della linea di discendenza si evidenzia un passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca antecedente alla Costituzione, ovvero da ai Persona_2 suoi discendenti fino alle odierne ricorrenti. Nell'ipotesi considerata, l'accertamento della cittadinanza italiana (ossia, quando l'avo o l'ascendente di sesso femminile risulti coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912) deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamato, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, rileva la sentenza n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della
Pag. 3 di 5 cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti e in particolare , per come avvenuto e descritto in precedenza. Persona_2
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadine italiane dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo le ricorrenti allegato e provato né di aver attivato le procedure amministrative per conseguire
Pag. 4 di 5 il medesimo accertamento, né di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c.), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e, dunque, può esserne giustificata la condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DI (data di nascita: 29/05/1956), Parte_1
(data di nascita: 27/02/1973) Controparte_1
e (data di nascita: Controparte_2
27.06.1994) , ordinando al e, Controparte_7 Controparte_3 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di PA
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di PA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da: in persona del Giudice Sergio Di PA, nel giudizio proposto da:
(data di nascita: 29/05/1956, Stato di nascita: Parte_1
ARGENTINA), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 27/02/1973, Stato di Controparte_1 nascita: Argentina), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 27.06.1994, Stato di Controparte_2 nascita: Argentina), parte rappresentata e difesa dall'avv. RIZZELLO GIUSEPPE;
PARTE RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, parte Controparte_3 CP_4 rappresentata e difesa dall' AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di Persona_1 cittadino italiano, nato a [...] l' 11/5/1851.
FATTO
Pag. 1 di 5 Il ricorso. Con atto depositato in data 16/11/2024, le ricorrenti hanno allegato che fosse loro avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato Persona_1
e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con Controparte_5
e dalla loro unione nasceva a DO (Argentina) il 11.10.1884 la figlia Persona_2
;
[...]
- A sua volta in data 04.03.1910, nella città di DO Persona_2
(Argentina) contraeva matrimonio con e dalla loro unione nasceva a CP_6
DO (Argentina), il 20.03.1926, ; Parte_2
- , in data 19.10.1955, nella città di DO (Argentina) contraeva Parte_2 matrimonio divenendo madre delle odierne ricorrenti Persona_3 [...]
(in data 29.05.1956) e (in data Parte_3 Persona_4
27.02.1973);
-dalla unione di con nasceva a Persona_5 Persona_6
- DO (Argentina) il 27.06.1994 , odierna ricorrente. Persona_7
In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
Pag. 2 di 5 La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Gioa del Colle ed allegato al ricorso, avere origini in quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Come risulta dall'albo genealogico su riportato, nella ricostruzione della linea di discendenza si evidenzia un passaggio per linea femminile, intervenuto in epoca antecedente alla Costituzione, ovvero da ai Persona_2 suoi discendenti fino alle odierne ricorrenti. Nell'ipotesi considerata, l'accertamento della cittadinanza italiana (ossia, quando l'avo o l'ascendente di sesso femminile risulti coniugato con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, nato prima di tale data e nel vigore della L. 255 del 1912) deve essere effettuato in via giudiziale, ai sensi di quanto stabilito con la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 25/02/2009, n.44661.
La sentenza sopra richiamato, facendo riferimento anche alle situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, ha riconosciuto che il diritto di cittadinanza è uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. La pronuncia citata è il risultato dell'evoluzione giurisprudenziale apportata da due pronunce della Corte costituzionale. In primo luogo, rileva la sentenza n. 30 del 1983 che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge n.555 del 1912 nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana.
Inoltre, la pronuncia n. 87 del 1975 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della
Pag. 3 di 5 cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti.
Peraltro, conformemente alla giurisprudenza innanzi citata, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge che decorre dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo status di cittadino degli aventi diritto. Infatti, per effetto della ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana, dalla nascita, anche le parti ricorrenti e in particolare , per come avvenuto e descritto in precedenza. Persona_2
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadine italiane dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_3 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione, la quale non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo le ricorrenti allegato e provato né di aver attivato le procedure amministrative per conseguire
Pag. 4 di 5 il medesimo accertamento, né di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c.), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio-inadempimento dell'amministrazione e, dunque, può esserne giustificata la condanna a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_3
1. DI (data di nascita: 29/05/1956), Parte_1
(data di nascita: 27/02/1973) Controparte_1
e (data di nascita: Controparte_2
27.06.1994) , ordinando al e, Controparte_7 Controparte_3 per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 12/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di PA
Pag. 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In detta pronuncia è stato affermato che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.