Ordinanza collegiale 5 maggio 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 8259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8259 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08259/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2025, proposto da
S.R.L. Immobiliare Area, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Sasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per
la declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Acerra sulla istanza di definizione degli oneri concessori connessi alla Autorizzazione Unica n. 105 del 30 gennaio 2024 rilasciata dal Coordinatore della Struttura ZES UNIA SUD.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Acerra;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa AR RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, parte a ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza presentata in data 13.6.2024 (nota prot n. 51936) al Comune di Acerra volta alla definizione degli oneri concessori connessi all’installazione nell’area afferente al Consorzio ASI di Napoli polo produttivo logistico in Località Candelara, di cui all’Autorizzazione Unica rilasciata, in data 30 gennaio 2024, dal Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania ex D.P.C.M. 27 ottobre 2021.
Deduce parte ricorrente di aver chiesto con nota del 13.6.2024, prot n. 51936, al Comune di Acerra la determinazione degli oneri concessori relativi alla Autorizzazione Unica ZES Campania n. 105 del 30.1.2024.
Il Comune riscontrava l’istanza in data 1.7.2024, trasmettendo la nota del SUAP del 26.6.2024 con la quale si affermava l’impossibilità di “ determinare gli oneri concessori per un Pdc rilasciato dalla ZES in maniera del tutto impropria atteso che l’intervento ricade su particelle non incluse nel perimetro di competenza ZES”.
La società ricorrente chiedeva chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione Zes che, con nota del 22.7.2024 affermava: “per effetto del D.L. 124/2023 e ss.mm.ii. l’area oggetto dell'intervento è qualificata come area ZES, come l’intero territorio regionale ” e ribadiva l’efficacia dell'Autorizzazione Unica n° 105 del 30.01.2024.
Sulla base di tale nota, parte ricorrente in data 24.7.2024 diffidava il Comune di Acerra “alla determinazione degli oneri concessori così come per legge”.
In data 26.7.2024, il Comune trasmetteva la nota del 25.7.2024 prot. n. 63751 con cui era nuovamente negata la determinazione degli oneri, in ragione del ritenuto contrasto dell’AUA con la destinazione urbanistica di zona.
In data 2.8.2024, la ricorrente trasmetteva al Comune di Acerra la nota di chiarimenti della Struttura di Missione Zes ed intimava l’Ente resistente alla tempestiva determinazione degli oneri concessori.
In data 9.8.2024, con nota prot. n. 68103, il Comune chiedeva alla Struttura di Missione ZES chiarimenti con riferimento all’Autorizzazione Unica n. 105/2024 circa “la possibilità di approvare un progetto in variante allo strumento urbanistico senza farne formalmente atto nel provvedimento di acquisizione e senza aver sottoposto la questione alla Conferenza dei Servizi a cui non è stato invitata… la Città Metropolitana di Napoli”.
In data 12.9.2024, con nota prot. n. 3034 – P- 12, la Struttura di Missione ZES riscontrava la richiesta di chiarimenti affermando: “in relazione all'oggetto ed alla richiesta formulata da Codesta amministrazione comunale, si conferma la legittimità e la piena validità ed efficacia dell'A.U. n. 105 rilasciata dal Commissario Straordinario del Governo della ZES Campania.
Ed invero, la possibilità di emettere A.U. in variante è esplicitamente prevista dal D.L. 91/2017 e confermata dall'art. 15 del successivo D.L. 124/2023, a nulla rilevando l'eventuale mancata precisazione nell'atto di indizione circa la sussistenza della richiesta di variante.
Peraltro lo si legge nella relazione allegata al progetto, ove si chiarisce che lo stesso è in variante alla destinazione dell'agglomerato industriale di Pomigliano d'Arco avente destinazione urbanistica a centro sportivo come variante al PRT dell'ASI approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 476 del 29.07.1972.
La realizzazione del polo produttivo è pertanto rappresentata come variante al PRT ASI Napoli.”
In data 2.10.2024, la ricorrente inviava una nuova diffida che restava priva di riscontro.
Parte ricorrente agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune su tale ultima istanza, evidenziando che un siffatto contegno ha violato la normativa nazionale, vanificato le finalità acceleratorie e di semplificazione della normativa “ZES ”, arrecando gravi pregiudizi alle attività economiche della ricorrente e all’interesse pubblico con riferimento allo dello sviluppo delle zone del Mezzogiorno.
Ha, dunque, concluso chiedendo:
- di accertare e dichiarare la illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione Comunale in relazione alla istanza di definizione degli oneri concessori connessi alla Autorizzazione Unica n. 105 del 30.1.2024;
- per l’effetto ordinare alla Amministrazione comunale di provvedere in merito alle suddette istanze;
- provvedere, in caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione intimata, alla nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. n. 104/2010;
- con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario.
Si è costituito il Comune di Acerra che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio, evidenziando che due precedenti identiche istanze di determinazione degli oneri contributivi e concessori presentate dalla ricorrente erano già state respinte dal Comune con provvedimenti espressi, rimasti inoppugnati. Nel merito ha controdedotto alle avverse censure, affermando l’insussistenza della lamentata inerzia.
L’ultima istanza del 2 ottobre 2024 sarebbe rimasta, sì, inevasa, ma il Comune, dopo la sua ricezione ha impugnato la nota della Struttura di Missione ZES del 12.9.2024, con nota prot. n. 3034 innanzi a questo TAR con ricorso recante n. 5481/2024.
La causa è stata rinviata una prima volta all’udienza camerale del 30 aprile 2025 per consentire alla parte ricorrente per replicare all’eccezione di inammissibilità del ricorso avverso il silenzio sollevata ex officio dal Collegio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in considerazione della natura di diritto soggettivo della pretesa azionata da parte ricorrente.
All’udienza del 30 aprile 2025 la causa è stata rinviata, su concorde richiesta delle parti, all’udienza del 29 ottobre 2025, per consentirne la trattazione congiunta con il ricorso n. 5481/2024 proposto dal Comune di Acerra avverso la menzionata nota della Struttura di Missione ZES del 12.9.2024, prot. n. 3034.
All’esito dell’udienza camerale del 29 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, va dato conto dell’ammissibilità del proposto ricorso avverso il silenzio-inadempimento del Comune. Se è vero, infatti, che in linea di massima, le pretese che attengono alla liquidazione del contributo di costruzione e, più in generale, degli oneri concessori connessi all’attività edilizia, hanno natura di diritto soggettivo (cfr. ex multis Consiglio di Stato ad. plen., 30/08/2018, n.12), nella fattispecie in trattazione la pretesa della parte ricorrente trova il proprio fondamento nel riconoscimento dell’efficacia dell’Autorizzazione Unica n. 105 del 30.1.2024, contestata dal Comune di Acerra e, pertanto, ha ad oggetto - non tanto la sussistenza dell’obbligo di pagamento e/o l’esatta quantificazione degli oneri concessori, ma – il riconoscimento dell’efficacia del titolo ambientale. Pertanto, alla posizione giuridica soggettiva sottostante alla pretesa azionata può riconoscersi natura di interesse legittimo.
2. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal Comune in ragione dell’avvenuto precedente riscontro di analoghe istanze rivolte dalla ricorrente al Comune ed espressamente respinte. L’istanza presentata il 2.10.2024 faceva seguito all’invio al Comune di Acerra, da parte della Struttura ZES, della nota del 12.9.2024, prot. n. 3034 – P- 12, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito riscontro ad una specifica richiesta di chiarimenti del Comune sulla legittimità ed efficacia dell’A.U. rilasciata alla ricorrente.
Tale nota, pur non avendo efficacia provvedimentale, ma meramente confermativa del provvedimento ampliativo rilasciato alla ricorrente, ha costituito certamente un quid novi, rispetto alle istanze precedentemente presentate dalla ricorrente e, conseguentemente, alle note di riscontro fornite dallo stesso. Pertanto, all’esito dell’ulteriore chiarimento fornito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, era fatto obbligo all’Amministrazione comunale di fornire espresso riscontro all’istanza della ricorrente, a nulla rilevando l’avvenuta impugnazione della nota stessa, non trattandosi di circostanza sufficiente ad escludere l’obbligo di concludere il procedimento.
3. Il ricorso, pertanto, è ammissibile ed è anche fondato.
4. Non è contestato, infatti, tra le parti che, all’istanza proposta dalla società ricorrente in data 2.10.2024, il Comune non abbia dato alcun riscontro, pur essendovi tenuto.
5. Pertanto, va accertata l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 2.10.2024 volta alla determinazione degli oneri concessori relativi all’Autorizzazione Unica ZES Campania n. 105 del 30.1.2024. L’Amministrazione comunale è condannata a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore.
6. Il Collegio, altresì, nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente all’Ufficio, perché provveda, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni trenta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza.
7. In considerazione della complessiva vicenda in commento, il Collegio ritiene opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
8. Infine il Collegio dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli anche ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990 dopo il suo passaggio in giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto:
- accerta l’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza del 2.10.2024 volta alla determinazione degli oneri concessori relativi all’Autorizzazione Unica ZES Campania n. 105 del 30.1.2024;
- condanna il Comune di Acerra a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione, se anteriore;
- nomina, per il caso di ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale – Urbanistica della Città Metropolitana di Napoli, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente all’Ufficio, perché provveda, su istanza della parte interessata e nell’ulteriore termine di giorni trenta, al compimento degli atti necessari all’esecuzione della presente sentenza.
Dispone la trasmissione della presente pronuncia alla Corte dei Conti - Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania - Napoli anche ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. n. 241/1990 dopo il suo passaggio in giudicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA RD, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
AR RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR RI | NA RD |
IL SEGRETARIO